Bando Regimi di aiuti - Titolo II - FAQ

 

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315 - (D) Il nostro Istituto ha stipulato un finanziamento ipotecario per acquisto immobile ai sensi di quanto previsto dal Titolo II.
Prima di effettuare l'istruttoria abbiamo inviato, tramite PEC, la dichiarazione di ammissibilita'.
La domanda, gli allegati A e B e gli atti possono essere inviati tramite Raccomandata a/r oppure devono essere scanerizzati ed inviati necessariamente tramite PEC?

(R)
Il Soggetto Finanziatore deve inviare tramite PEC esclusivamente la dichiarazione di ammissibilità (allegato D). L’allegato A, B e C firmati e timbrati in originale dall’impresa devono essere inviati tramite raccomandata a Puglia Sviluppo SpA. Si ricorda che prima dell’invio cartaceo tramite raccomandata deve essere trasmesso tutto con l’invio telematico completando l'allegato A e caricando sul sistema tramite upload tutta la documentazione prevista (es. l’allegato B, il certificato camerale, i preventivi, lo statuto e l’atto costitutivo etc). Si segnala che l’allegato A definitivo può essere stampato solo successivamente all’invio telematico dello stesso. Infatti, nel caso in cui venga stampato prima dell’invio telematico risulterà una bozza o in stato “convalidato”.
314 - (D) Un'azienda iscritta alla C.C.I.A.A. con più codici attività ed avente attività di servizi secondaria e non prevalente con codice ISTAT settore J rientrante tra quelli previsti dal bando, può accedere ai contributi ex Titolo II?

(R)
Si, è necessario che l’impresa dimostri di avere il codice di Attività (da visura camerale) oggetto di richiesta di agevolazioni, nonché le eventuali licenze ed autorizzazioni per esercitare l’attività stessa.
313 - (D) Per l'acquisto di un immobile per un'azienda rientrante tra i casi ammissibili alle agevolazioni del Titolo II, acquisto già avvenuto il 30/06/09, è possibile che sia stipulato ed erogato un finanziamento a gennaio 2010 richiedendo le agevolazione al contributo in c/interessi di cui al Titolo II?

(R)
Come già risposto: no, ai sensi della normativa di riferimento lo strumento Titolo II ha un effetto incentivante. Di conseguenza, il finanziamento deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda. Inoltre, l’investimento deve iniziare con data successiva alla data di presentazione della domanda attestata dal Soggetto Finanziatore (allegato D).
312 - (D) Si chiede se sia possibile procedere alla stipula ed all’erogazione del finanziamento prima che il Soggetto Finanziatore inoltri la domanda dell'impresa in forma cartacea a Sviluppo Italia Puglia SpA e che quest’ultima provveda all’istruttoria di ammissibilità del progetto alle agevolazioni.
Per quanto ovvio ciò successivamente all'inoltro alla regione tramite PEC della dichiarazione di ammissibilità.

(R)
La dichiarazione di ammissibilità (allegato D) attesta la data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente al Soggetto Finanziatore. La data attestata nella dichiarazione di ammissibilità determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Di conseguenza, successivamente alla suddetta data l’impresa può ricevere le fatture dai fornitori, stipulare il contratto di finanziamento, ottenere l’erogazione dello stesso, pagare tutte le fatture e completare l’investimento. Non si ravvisano, quindi, criticità se l’impresa ottiene la stipula e l’erogazione del finanziamento prima dell’invio cartaceo della domanda a Puglia Sviluppo.
311 - (D) Si pone il caso di una impresa che abbia avviato gli investimenti successivamente all'invio da parte dell'istituto di credito della comunicazione tramite PEC. Successivamente l'istituto ha decisno di non finanziare più l'operazione. Il primo invio di PEC, mantiene il connotato per l'impresa di termine iniziale degli investimenti, anche se rilasciato da soggetto finanziatore differente rispetto all'effettivo soggetto che finanziarà l'inizitiva?

(R)
Si, infatti, come previsto dal 2 comma dell’art. 13 dell’Avviso pubblico ”Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda alla Regione da parte del Soggetto Finanziatore, l’impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore”.
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