Bando Regimi di aiuti - Titolo II - FAQ

 

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334 - (D) Nel caso in cui un progetto per l'apertura di un esercizio commerciale destinto alla vendita di articoli sportivi, preveda tra le opere murarie lavori in cartongesso con realizzazioni di pareti e controsoffitti oltre alla installazione di porte ed infissi deve essere presentata la DIA al comune e successivamente richiedete anche la perizia giurata attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute e il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso?

(R)
Assolutamente si. Per quanto concerne le opere murarie deve essere fornita tutta la documentazione a tecnica supporto (autorizzazioni, computo metrico, relazione tecnica, elaborati grafici..). Inoltre, come previsto dall’art. 11 delle Linee Guida Amministrative in sede di richiesta di erogazione del contributo deve essere fornita, tra l’altro, perizia giurata, se sono presenti spese per la voce “opere murarie”, attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando gli estremi delle autorizzazioni) ed il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
333 - (D) Se la banca dovessere deliberare un importo di 100 a fronte di un investimento di 100 e la regione dovesse ammettere a finanziamento solo 80 dei 100 richiesti, decadrebbe la richiesta e la delibera (essendo superiore all'investimento ammesso) e come ci si deve comportare per tutelarsi da tale eventualità?

(R)
No, la domanda dell’impresa non viene bocciata. Verrà calcolato il contributo considerando il valore dell’investimento ammissibile che risulta più basso del finanziamento. Resta fermo che l’investimento ammissibile deve essere organico e funzionale.
332 - (D) Le società A e B sono contitolari del provvedimento unico autorizzativo per la costruzione di un immobile. Hanno intenzione di costruire detto immobile suddividendolo come segue: i pimi 2 piani di proprietà esclusiva di A ed il terzo di B. Solamente A ha intenzione di accedere alla misura agevolativa. Vi sono ragioni ostative alla presentazione della domanda di finanziamento? Occorre che sia specificata sin da subito, in concessione, tale suddivisione? O è sufficiente che queste specifiche risultino dal solo progetto esecutivo?

(R)
La società A dovrà produrre tutta la documentazione inerente la costruzione del fabbricato (autorizzazioni, computo metrico, relazione tecnica, elaborati grafici..). È necessario che la concessione riporti esattamente la suddivisione delle superfici di proprietà dell’impresa A rispetto all’impresa B, supportata da una relazione tecnica dettagliata che indichi tutti i lavori da realizzare e le superfici in mq. Si rammenta che, come previsto dall’art. 11 delle Linee Guida Amministrative “nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l’attività d’impresa. L’acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all’attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l’investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata”. Deve essere fornita, quindi, perizia giurata che vada ad individuare esattamente tutti i costi inerenti la realizzazione delle aree di proprietà dell’impresa A, scorporando i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) relativi alle aree di proprietà dell’impresa B.
331 - (D) Una società a responsabilità limitata (società A) costituita da madre e figlio intende acquistare un immobile attualmente di proprietà di una società in nome collettivo (società B) costituita dal marito della socia della società A e dall'altro figlio della socia della società A.
L'acquisto dell'immobile sarebbe finanziabile?

(R)
No, non è ammissibile l’acquisto dell’immobile con le condizioni da Lei indicate. Infatti, la normativa prevede che l'acquisto di un immobile di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ai sensi del Titolo II, di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.
330 - (D) In tema di iscrizione EBAP, si chiede visto la non obbligatorietà all'iscrizione all'Ente Bilaterale e che in alternativa il datore di lavoro che effettui una prestazione equivalente quale altrenativa al versamento del contributo all'ente bilanterale di riferimento come ad esempio il riconoscimento direttamente in busta paga di importi forfettari, possa soddisfare il requisito di iscrizione all'Ente. Ovvero l'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento?

(R)
Il versamento dei 25 euro in busta paga non è assolutamente equipollente rispetto al versamento all’Ebap. Di conseguenza, tenuto conto che l’art. 17 lettera f del Regolamento n. 1/2009 recita che si procederà alla revoca delle agevolazioni se “l’impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento”, si ritiene che il solo versamento dei 25 euro a dipendente non soddisfi il requisito di regolarità previsto dal Regolamento.

Quindi, in ogni caso le imprese artigiane (escluse imprese di costruzioni ed autotrasportatori) devono dimostrare di essere in regola con i versamenti all’EBAP al fine di ottenere il contributo ai sensi del Titolo II.
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