Bando Regimi di aiuti - Titolo II - FAQ

 

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320 - (D) Sono un artigiano che ha presentato la domanda di cui al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del 19 gennaio 2009 (in attuazione del Regolamento (CE) 800/2008 del 06.08.2008) Titolo II 'Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese'.
Vorrei sapere se posso comulare i predetti aiuti regionali con la legge sulla detassazione degli investimenti in macchinari Tremonti Ter (D.l.1 luglio 2009 n.78 convertito dalla L.3 agosto 2009 n.102 articolo 5), visto che gli aiuti di cui alla predetta legge statale non sono classificabili come aiuto di stato.

(R)
Ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 “Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma (…).” Pertanto, le agevolazioni non classificabili come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma possono essere cumulate con il Titolo II, fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto.
319 - (D) Un’impresa già operativa intende realizzare un organico intervento finalizzato alla realizzazione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti con annesso bar, shop ed autolavaggio.
Per la realizzazione di tale iniziativa risulta rilasciata un’unica concessione edilizia.
Beneficiando ogni attività contemplata, di una propria organicità ed autonomia, è possibile per ciascuna - nelle more di completamento dell’intera iniziativa - procedere ad un’entrata in funzione autonoma, mediante rilascio di agibilità parziale, salvo poi ottenere quella totale, una volta realizzati tutti gli interventi previsti dalla concessione edilizia.
Si richiede se, per un’iniziativa così configurata, e limitatamente agli investimenti riguardanti le sole attività agevolabili (bar, shop ed autolavaggio), possano essere concesse le agevolazioni previste dal Titolo II, considerato che ogni struttura produttiva innanzi indicata ha una propria autonomia, organicità ed entrata in funzione.
In caso affermativo si richiede, poi, se possa essere avanzata un'unica istanza di benefici per la totalità delle attività agevolabili, indicando al punto A2 dell’allegato A il codice attività prevalente, salvo poi esplicitare nell’ambito dell’allegato B, nonché della documentazione allegata i dettagli relativi ad ogni singola attività, anche per quel che concerne la composizione di gli investimenti (con computi metrici e preventivi distinti).

(R)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 delle Linee Guida Amministrative “Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l’attività d’impresa. L’acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all’attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l’investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata.” Di conseguenza, sarà necessario produrre una perizia giurata che vada a suddividere tutti i costi per ciascuna attività da realizzare nell’ambito di un progetto organico e funzionale. Si, può essere presentata una unica domanda ma deve essere supportata da tutta la documentazione utile a valutare separatamente le diverse attività. Si ricorda che deve essere fornita tutta la documentazione tecnica (autorizzazioni edilizie, relazioni tecniche, elaborati grafici, computi metrici) suddivisa per ogni attività nonché le licenze ed autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività stesse.
318 - (D) In riferimento al bando Titolo II, desidero avere conferma dei termini di indisponibilità in termini di anni dei beni agevolati (sia mobili che immobili) dalla data di concessione del contributo.

(R)
I beni di investimento materiali o immateriali oggetto di agevolazione ai sensi del Titolo II devono essere mantenuti all’interno dell’impresa beneficiaria per cinque anni successivi dalla data di erogazione del contributo.
317 - (D) Un'impresa individuale, iscritta all'Albo delle imprese artigiane, esercente l'attività di autotrasporti per conto di terzi, può usufruire delle agevolazioni del titolo II per l'acquisto di un autocarro destinato esclusivamente al trasporto merci (non di persone)?

(R)
No, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico: per le imprese esercenti l’attività di trasporto, l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone.
316 - (D) Un'impresa commerciale all'ingrosso intenzionata ad aprire un punto vendita al dettaglio può accedere ai benefici previsti dal Titolo II come "Creazione nuova unità produttiva" per il punto vendita al dettaglio?

(R)
Si, è possibile presentare un progetto organico e funzionale per la realizzazione di una nuova unità produttiva. Si rammenta che l’impresa dovrà possedere tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività.
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