PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Un’impresa di piccole dimensioni, in possesso dei requisiti di accesso previsti dall’avviso PIA PICCOLE IMPRESE, intende avviare nel territorio pugliese un’iniziativa imprenditoriale nel settore manifatturiero, attraverso l’acquisizione (in fitto d’azienda) di un’impresa che svolge attività di pastificio, al fine di rilanciarne ed ampliarne l’attività mediante l’acquisto di linee innovative di produzione/confezionamento, investimenti in innovazione organizzativa e tecnologica e servizi consulenziali (solo per questi investimenti si chiederebbe l’agevolazione).
Il punto è che l’attività da rilevare in fitto, attualmente, si trova in regime di concordato preventivo.
Si chiede se la fattispecie sopra descritta, previo assenso e autorizzazione degli organi preposti alla gestione della procedura concorsuale, sia candidabile alle agevolazioni previste dal PIA Piccole Imprese.

(R)
A tal riguardo, si ritiene che l’acquisizione mediante contratto di fitto di azienda nello stato di concordato preventivo è accettabile nel momento in cui la società proponente l’istanza di accesso sia in grado di dimostrare, già in sede di presentazione dell’istanza di accesso, la disponibilità della sede e rispetti comunque i requisiti stabiliti dal comma 2 dell’art. 3 dell’Avviso di seguito riportati:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione.

Tuttavia si ritiene che il contratto di fitto di azienda deve prevedere:
1. una durata tale da garantire il possesso in capo all’impresa proponente per almeno i 5 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti contenente i beni agevolati;
2. che i beni agevolati, acquistati dal soggetto beneficiario in vigenza di contratto, siano di proprietà del locatario/affittuario che presenta l’istanza di accesso.
  - (D) In merito alla tempistica non mi è chiaro il tempo max consentito per la realizzazione dell'investimento.E da che data parte.

(R)
Come già risposto in altre faq, si ribadisce che in linea di massima il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi in un arco temporale di circa 18/24 mesi. Tuttavia, nel rispetto della tempistica di rendicontazione del PO 2014/2020 sarà possibile prevedere eventuali proroghe qualora supportate da giustificati motivi. Come stabilito dall’Avviso al comma 1 dell’art. 15: “I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12”.
  - (D) E' ammissibile la domanda presentata da una Srl neocostituita, le cui quote sono detenute al 40% da una piccola impresa che rispetta pienamente i requisiti indicati dal bando, al 30% da una piccola impresa che non rispetta i requisiti indicati dal bando, ed al 30% da una srl neocostituita?

(R)
Si rammenta che un’impresa inattiva può presentare istanza solo qualora esista una partecipazione di controllo (vedasi DM 18.04.2005) da parte di un’altra impresa che possiede i requisiti previsti dall’Avviso.
A tal riguardo si rammenta che l’impresa neocostituita qualora non ancora attiva può presentare l’istanza di accesso qualora rispetti quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso ed, in particolare: “Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10”.
  - (D) con la presente sono a chiedere se è obbligatorio inserire i dati di un responsabile tecnico. l'azienda presenta all'interno del suo organigramma tali figure, ma le stesse non si evincono dalla visura camerale; si possono inserire comunque o fa fede quello che è in visura?

(R)
Il responsabile tecnico non presente nella visura camerale non va indicato nella sezione “Titolari di cariche e responsabili tecnici”.
  - (D) Buonasera, gli investimenti per studi radiologici sono finanziabili dal presente Bando?

(R)
No. Per tale tipo di attività, qualora svolta sotto forma di impresa e non quale attività libero professionale, può far riferimento allo strumento finanziario denominato “Titolo II – Capo III”.
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