PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Buongiorno, il quesito verte sull'ammissibilità della spesa di un impianto fotovoltaico o mini eolico da destinare esclusivamente a scambio sul posto (autoconsumo). Lo stesso sarebbe configurabile quale impianto generale aziendale (opera muraria) e non gioverebbe di altre agevolazioni pubbliche (contributi gse o altro, ...). Considerando che la suddetta spesa concorrerebbe al raggiungimento del limite minimale di spesa ammissibile si richiede parere preventivo al fine di non inficiare la domanda di agevolazione. Grazie.

(R)
L’impianto fotovoltaico è ammissibile esclusivamente se destinato ad autoconsumo. A tal riguardo, in sede di progetto definitivo, relativamente alla “fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”, tenuto conto che l’energia prodotta con l’impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale attestante:
1. che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell’Avviso, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo;
2. il dato sulla potenza complessiva nominale dell’impianto (potenza di picco in kW);
3. l’attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell’attività di impresa, insieme all’eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell’anno trascorso);
4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;
La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero, periodo, consumo e costo) relative all’anno antecedente l’installazione dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto, da parte del perito, il consumo riferito all’utenza di cui trattasi.
  - (D) facendo seguito alla precedente richiesta a cui avete risposto con chiarezza e celerità, porgo la seguente richiesta di approfondimento:
Sulla scorta di quanto riportato dal Regolamento UE n. 651/2014 da voi richiamato, se l'azienda in questione per il 2012 ed il 2013 aveva i requisiti di piccola impresa, per il 2014 supera i 50 dipendenti, ma nel 2015 rispetta nuovamente tutti gli indicatori di piccola impresa, mantiene il dimensionamento di impresa di piccole dimensioni e quindi può accedere al bando in questione?

(R)
L’impresa potrà presentare l’istanza di accesso nel corso del 2015 qualificandosi come piccola impresa. Tuttavia, l’eventuale ammissione sarà condizionata alla verifica, nell’esercizio 2016, del rispetto del requisito dimensionale che ha consentito all’impresa di poter presentare l’istanza di accesso all’Avviso PIA Piccole.
  - (D) il nuovo codice che sarà attivato con il PIA rientra nel comparto industria, mentre il codice prevalente dell'azienda in questo momento rientra nel comparto commercio. Ne deriva che i dipendenti al momento assunti col CCNL commercio.
1. Le nuove assunzioni possiamo farle anche col CCNL industria?
2. Per gli attuali dipendenti, nessuno può contestare che lavoriamo ad un progetto che rientra industria?
in sede di rendicontazione qualcuno potrebbe contestare il fatto che per un progetto industria abbiano lavorato dipendenti inquadrati nel commercio?

(R)
Se l’impresa rendiconta spese del personale, in sede di rendicontazione, si verificherà la congruità dei costi e che le spese riguardino personale con qualifiche attinenti il profilo rendicontato.
  - (D) Il 10% che l organismo dovrebbe cofinanziare può essere rappresentato dalle buste paga dei dipendenti dell ente associato per le ore corrispondenti?

(R)
Si purché tali spese vengano sostenute dall’organismo di ricerca. Si coglie l’occasione per chiarire che la maggiorazione dell’intensità di aiuto nell’ipotesi di presenza di un organismo di ricerca è ammessa solo qualora sussista, tra organismo di ricerca e impresa beneficiaria, una collaborazione effettiva, così come definita dal Regolamento UE n. 651/2014 che di seguito si riporta: “la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione”.
  - (D) le spese del personale sono rendicontabili?
e quelle del personale non residente in Puglia?

(R)
Le spese del personale sono rendicontabili nell’ambito di un progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Chiaramente deve trattarsi di personale operante nell’unità locale oggetto di agevolazioni e quindi nel territorio pugliese.
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