Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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7 - (D) Buongiorno,

per il Bando e la relativa modulistica rimandate al link https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi dove si riporta (anche nelle slide di presentazione) "La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi della gestione dell’attività d’impresa."

Nel Bando scaricabile al link presente sulla destra nella stessa pagina si legge all'articolo 4 comma 4 che sono ESCLUSE dalle spese ammissibili sia le scorte che le spese di funzionamento.

In definitiva quali sono le spese ammissibili?

Si ringrazia in anticipo




(R)
Il Titolo II circolante è disciplinato dall’art. 22 del bando pubblicato sul BURP n. 80 del 04 giugno 2020.
A mero titolo esemplificativo, il finanziamento potrebbe essere utilizzato per:
• materie prime;
• servizi;
• Canoni di locazione;
• Utenze;
• lavoro/personale;
• scorte e spese generali;
• rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
• liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
• acquisto di dispositivi individuali di protezione;
• spese la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.
6 - (D) Salve,
avrei alcuni chiarimenti:
come determino l'importo da richiedere a finanziamento? Occorre considerare un periodo ben preciso? Occorre presentare dei preventivi, ad esempio, per l'acquisto di merce o copia dei contratti di allaccio utenze o contratti di fitto?
esiste una percentuale minima di riduzione del fatturato o di incremento delle spese per poter accedere al bando?
il tasso di interesse applicato viene determinato tra la banca e l'azienda?

(R)
Come indicato nell'Allegato B è sufficiente attestare: di aver subito perdite di fatturato in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e/o di aver subito incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa; che la liquidità derivante dalla presente iniziativa sarà utilizzata nell’ambito delle seguenti attività ammissibili. Come previsto dal comma 15 dell'art. 22 dell'Avviso "La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento sottostante alla sovvenzione, nonché l’afferenza delle spese all’operatività aziendale. A tal fine, i Soggetti proponenti dovranno inviare entro 12 mesi dall’erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante del Soggetto proponente di aver utilizzato l’intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all’operatività aziendale. I Soggetti proponenti sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute per l’operatività aziendale." Il tasso di interesse è determinato contrattualmente tra impresa proponente e soggetto finanziatore
5 - (D) Buongiorno, una società può accedere all'agevolazione mediante un finanziamento già deliberato ed erogato prima della pubblicazione dell'Avviso sul Burp avvenuta il 4 giugno 2020, ma successivamente alla data del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.

(R)
Ai sensi dell’art. 22 (art. 21 per il capo 6) comma 11: “Potranno essere considerati validi i finanziamenti per il circolante deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, di importo minimo pari a 30.000 euro.”
4 - (D) Un'impresa richiedente che opti per la richiesta del 30% di contributo con l'impegno al mantenimento occupazionale può eventualmente rinunciare e restituire, prima dell'inizio del 2022, il 10% aggiuntivo di fondo perduto, senza ricadere nella fattispecie della revoca di cui al punto 15 dell'articolo 22?

(R)
L'art. 22 dell'Avviso Pubblico non consente di rinunciare al contributo ottenuto dall’impresa. Pertanto, il mancato impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, determinerà la revoca parziale de contributo. Se l’impresa ritiene che sia difficile mantenere l’impegno occupazionale, si consiglia vivamente di richiedere il contributo del 20% (senza obbligo al mantenimento dei livelli occupazionali).
3 - (D) In riferimento al Titolo II Capo 3_ Circolante, con la presente si chiede se è possibile comprendere pratiche deliberate dopo il giorno 08 aprile c.a. e stipulato già il contratto di finanziamento prima del 04 giugno c.a.

(R)
Si, possono essere comprese le delibere di concessione del mutuo per circolante successive al 8/4/2020, come previsto dal comma 11 dell'art. 22 dell'Avviso. La banca dovrà attestare, su nota con carta intestata, il vincolo del mutuo alla presente misura agevolativa e la nota dovrà riportare i riferimenti del finanziamento bancario.
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