Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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22 - (D) la premialità è rappresentata solo dal 20% del finanziamento a fondo perduto? Sul prestito a quanto ammontano gli interessi?

(R)
Come previsto dal comma 7 dell'Avviso Pubblico l’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019. L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
21 - (D) Per ottenere l'agevolazione la spesa deve essere sostenuta nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento dalla banca?

(R)
I Soggetti proponenti dovranno inviare entro 12 mesi dall’erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante del Soggetto proponente di aver utilizzato l’intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all’operatività aziendale. I Soggetti proponenti sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute per l’operatività aziendale.
20 - (D) Si chiede se, in questa tipologia, possano essere annoverati in tutto o in parte (cioè per la parte attinente il credito aggiuntivo) i finanziamenti deliberati ed erogati successivamente all'entrata in vigore del DL n.23 dell'8-4-2020, concessi ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera e)

(R)
Il Titolo II Circolante può essere richiesto per i finanziamenti bancari, deliberati/erogati successivamente all'8/4/2020, concessi ai sensi dell'art 13 comma 1 lettera m) del decreto liquidità a condizione che il finanziamento sia di importo minimo pari a 30.000 euro. In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 22, Comma 2, dell'Avviso pubblico l'intervento deve essere finalizzato esclusivamente all'attivazione di "nuova finanza" e pertanto, ove il finanziamento bancario preveda la rinegoziazione, il rifinanziamento o il consolidamento di finanziamenti già esistenti, la sovvenzione potrà essere concessa solo per la parte di credito aggiuntivo e quindi calcolato sulla nuova liquidità concessa dalla banca.
19 - (D) Buongiorno,
vorrei sapere se ogni azienda può presentare una sola domanda di TITOLO II CAPO III CIRCOLANTE, oppure può presentarne più di una su più finanziamenti sempre riguardanti il circolante.

(R)
Si, è possibile tenuto conto che l’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.
18 - (D) Può una singola impresa presentare più domande per più finanziamenti, fermo restando il limite di € 800.000 di beneficio massimo e di € 2,0 milioni per ciascuna operazione? Grazie.

(R)
Si, possono essere presentate più domande, ma l’agevolazione verrà calcolata entro il limite di finanziamento complessivo non superiore a € 2.000.000, indipendentemente dalla sommatoria di tutti i finanziamenti che potrà anche essere superiore a € 2.000.000.
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