Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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12 - (D) LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA MISURA INOLTRATA DALL'ISTITUTO FINANZIATORE DEVE COMPRENDERE ANCHE IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE O SOLO LA DELIBERA.

(R)
Come previsto dall'Art. 22 – “Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19” comma 12 alla domanda telematica deve essere allegata oltre gli allegati A-B-C-D circolante e varie dichiarazioni sostitutive, anche il contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all’emergenza epidemiologica Covid-19; e la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l’avvenuto accredito del mutuo. Potranno, pertanto, essere presentate domande di agevolazione solo se corredate di tutta la documentazione richiesta, compresa l'attestazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
11 - (D) Gentilissimi,

in riferimento al bando Titolo II Capo III - Circolante chiedo:

1. le spese, affinché siano considerate ammissibili a contributo, devono essere sostenute a partire dalla data attestata sull'allegato D oppure possono essere sostenute a partire dalla data di delibera del finanziamento bancario per circolante?

2. Nel caso in cui il finanziamento per circolante fosse successivo all'8 aprile 2020 e antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di delibera del suddetto finanziamento bancario e antecedenti alla data di pubblicazione del bando?

3. Il contributo previsto dal bando è solo ed esclusivamente una sovvenzione diretta (20%/30%) oppure è previsto un contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi del finanziamento bancario per il circolante?

4. E' possibile effettuare un unica richiesta di finanziamento bancario finalizzata al sostegno di spese di cui all'art. 4 del bando e al sostegno della carenza di liquidità generata dall'emergenza Covid-19 ottenendo le agevolazioni previste dal bando su entrambi gli interventi?

(R)
1) e 2) La finalità dello strumento è quella di  nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.. Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Con il finanziamento erogato ed oggetto della domanda di agevolazioni  possono essere pagate fatture emesse e non quietanzate durante il periodo di emergenza.
3) Come previsto dal comma 7 dell'Avviso Pubblico L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019. L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
4) Assolutamente No, si tratta di due misure agevolative con finalità completamente differenti. Non è possibile presentare un'unica domanda.
10 - (D) SI INTENDE RICHIEDERE PRESSO DUE DIVERSI ISTITUTI LA CONCESSIONE DI DUE DIFFERENTI FINANZIAMENTI, CONSIDERATO CHE LA SOMMA DI ENTRAMBE NON ECCEDE I LIMITI PREVISTI DAL BANDO. SI CHIEDE SE SIA POSSIBILE O SE L'ATTRIBUZIONE DI UN PRIMO NUMERO DI PROGETTO INIBISCA EVENTUALI SUCCESSIVI. POICHE' NEL BANDO NON E' POSTO ALCUN DIVIETO IN TAL SENSO E ATTESO CHE PER IL TITOLO II BENI STRUMENTALI E' POSSIBILE PRESENTARE PIU' PRATICHE.

(R)
Si, è possibile presentare due diverse domande di aiuti. Si ricorda che, Come previsto dal comma 7 dell'art,. 22 dell'Avviso Pubblico Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.
9 - (D) buongiorno vorrei porre i seguenti due quesiti:

si può considerare ammissibile un finanziamento da parte di un istituto di credito per liquidità con una delibera bancaria di fine maggio ma non ancora garantita dalla MCC e quindi non ancora erogata di fatto al beneficiario?

Possono essere pagate con il finanziamento erogato fatture ricevute durante il periodo COVID (prima della pubblicazione dell’avviso) e non pagate per carenza di liquidità? grazie mille


(R)
Ai sensi dell’art. 22 (art. 21 per il capo 6) comma 11: “Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.” Con il finanziamento erogato ed oggetto della domanda di agevolazioni  Titolo II “circolante”, possono essere pagate fatture emesse e non pagate durante il periodo di emergenza, per carenza di liquidità.
8 - (D) Ci sono vincoli tipo... 1) mantenimento fino a scadenza naturale del finanziamento bancario 2) di non chiusura dell'attività oggetto di agevolazione per un numero di anni?

(R)
Si, come previsto dal comma 7 dell'art. 22 (art. 21 per il capo 6) Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento e, pertanto, non sarà possibile estinguerlo anticipatamente.
L’impresa è obbligata a mantenere l’attività aziendale per almeno tre anni dall’erogazione del mutuo, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla misura Titolo II circolante.
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