Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 97 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 96 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 97 FAQ :..


42 - (D) Buongiorno,
gradirei sapere se nell’allegato A, è corretto indicare al riquadro denominato: “N. iscrizione CCIAA (solo imprese)” la partita IVA in caso di società o il codice fiscale nel caso di ditta individuale, così come sancito dalle disposizioni in materia dal Registro Imprese. (http://www.registroimprese.it/codice-fiscale-p.iva-rea). Tale dubbio nasce dall’esplicita richiesta di alcuni soggetti finanziatori, che suggeriscono di indicare il numero di Repertorio Economico Amministrativo, che tra l’altro potrebbe variare nel caso di unità locali ubicate in provincie diverse.
Nel caso fossero corretti entrambi è possibile comunque indicare solo il codice fiscale/partita iva?
Cordialmente.

(R)
Nel campo da Lei indicato va inserito, come richiesto dalla modulistica, il numero di iscrizione in CCIAA e non il numero REA (che altrimenti sarebbe stato richiesto appositamente).
41 - (D) Buongiorno, la nostra azienda svolge l'attività di commercio all'ingrosso di materiale di termo idraulica. L'acquisto di materiale destinato alla rivendita è una spesa ammissibile? Grazie. Distinti saluti

(R)
Il Titolo II circolante è disciplinato dall’art. 22 del bando pubblicato sul BURP n. 80 del 04 giugno 2020.
A mero titolo esemplificativo, il finanziamento potrebbe essere utilizzato per:
• materie prime;
• servizi;
• Canoni di locazione;
• Utenze;
• lavoro/personale;
• scorte e spese generali;
• rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
• liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
• acquisto di dispositivi individuali di protezione;
• spese la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.
Pertanto, la spesa indicata risulta ammissibile.
40 - (D) Buongiorno, i liberi professionisti (avvocati, commercialisti ecc.) possono presentare domanda come studi associati o devono presentare richiesta come singoli professionisti?

(R)
L'Art. 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso prevede che i "liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81" siano tra i beneficiari delle agevolazioni.
L'avviso non esclude esplicitamente l'esercizio dell'attività professionale nella forma dell'Associazione tra professionisti.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che un'associazione tra professionisti può presentare domanda purché in possesso di partita iva, anche se non iscritta al registro delle imprese. Resta inteso che il soggetto proponente della domanda di agevolazione, in tal caso, è l'Associazione tra professionisti
39 - (D) Buongiorno,
in merito alla misura agevolativa TITOLO II Capo 3 CIRCOLANTE, vi chiedo se detta misura può essere utilizzata per un'operazione di consolidamento debiti.
Grazie

(R)
NO, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 22, Comma 2, dell'Avviso pubblico l'intervento deve essere finalizzato esclusivamente all'attivazione di "nuova finanza" e pertanto, ove il finanziamento bancario preveda la rinegoziazione, il rifinanziamento o il consolidamento di finanziamenti già esistenti, la sovvenzione potrà essere concessa solo per la parte di credito aggiuntivo e quindi calcolato sulla nuova liquidità concessa dalla banca.
38 - (D) GENTILI,
CON LA PRESENTE PER CAPIRE IL FONDO PERDUTO DI CHE TIPOLOGIA SI TRATTA?E' UN CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO?PER CAPIRE POI COME CONTABILIZZARLA.
GRAZIE.

(R)
Si tratta di Sovvenzioni dirette a fondo perduto
Pag. 12 di 20 : [10 Prec.] Prec. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Succ.