Partenariati Regionali - FAQ

 

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  - (D) 1) una società che allo stato attuale si trova in contabilità semplificata può presentare domanda di ammissione al bando di cui sopra? ed in caso negativo che procedura dovrebbe seguire per poter aderire?

(R)
L'art. 3 comma 4 lettera d prescrive che l'impresa abbia, alla data di candidatura, un regime di contabilità ordinaria (punto f) e sia in possesso di almeno un bilancio di esercizio approvato (punto h); relativamente al punto h solo le ditte individuali, in assenza di bilancio approvato, devono aver presentato il modello unico e devono presentare una "situazione contabile aggiornata".
  - (D) La quota non inferiore al 10% (dieci percento) del costo del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca a favore di giovani ricercatori con età al di sotto dei 35 (trentacinque) anni, è relativa a ricercatori con età inferiore/uguale a 35 anni o strettamente inferiore?

(R)
Si intende ricercatori che non abbiano compiuto 35 anni di età al momento dell'accettazione del contributo regionale.
  - (D) A pag. 9 del bando si esclude dai settori ammissibili quello relativo alla produzione primaria.
Tale divieto si estende anche a quello relativo alla trasformazione dei prodotti agricoli?

(R)
Le imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli sono ammissibili, farà fede il codice ISTAT ATECO FIN 2007 RILEVABILE dal modello unico.
  - (D) E' possibile preventivare l'inserimento, tra gli investimenti da effettursi, anche di un nuovo capannone industriale strumentale al progetto da promuovere.

(R)
No, tale spesa non è ammissibile (Art. 7 del Bando).
  - (D) Qual'è la documentazione da produrre per attestare i requisiti necessari da parte del personale altamente qualificato messo a dispozione dei beneficiari?

(R)
Il personale altamente qualificato che può essere messo a disposizione dei beneficiari, pertanto, deve possedere i seguenti requisiti:
i) avere esperienza professionale di almeno 5 anni;
ii) essere dipendente a tempo determinato o indeterminato da almeno da 2 (due anni) dell’Organismo di ricerca/Grande-Impresa che lo mette a disposizione;
iii) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. dottore di ricerca, e in tal caso la durata del dottorato vale come esperienza professionale;
b. laurea di II livello e aver svolto, successivamente al conseguimento della laurea e per almeno un triennio, attività di ricerca e sviluppo che possa essere adeguatamente documentata;
c. laurea di I livello e aver svolto, successivamente al conseguimento della laurea e per almeno cinque anni, un’attività di ricerca e sviluppo che possa essere adeguatamente documentata; in tal caso, l’attività svolta successivamente all’ammissione a un corso di dottorato, con o senza borsa di studio e anche nell’ipotesi in cui non sia stato conseguito il titolo di dottore di ricerca, è considerata equivalente all’esperienza professionale, per la durata del corso di dottorato frequentato, purché debitamente certificata.

Non è necessario documentare l’attività di ricerca e sviluppo concretamente svolta, per coloro i quali siano stati titolari di borse di ricerca o assegni di ricerca o altre forme di sostegno all’attività di ricerca comunque denominati, purché previsti e disciplinati da norme di legge.

Nel caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato si dovrà produrre documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti summenzionati.
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