Partenariati Regionali - FAQ

 

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  - (D) La partecipazione monadica da parte di ciascuna PMI sembra superata dalle sole condizioni di consorzio e di società consortile. Nessuna altra forma associata, e quindi espressamente Rete o ATS, permette la partecipazione contemporanea di progetti da parte di una medesima PMI?

(R)
Una PMI può candidarsi con UN SOLO progetto.
  - (D) Sono ammissibili i costi dei contratti di ricercatori e/o consulenti non residenti in Puglia?

(R)
Le spese ammissibili per PERSONALE tecnico, presuppongono un contratto di subordinazione che prescinde dalla residenza fermo restando la necessità di operare necessariamente presso la sede in Puglia e quindi di avere un domicilio in Puglia per il periodo del progetto; le spese per CONSULENZE non prevedono vincoli di residenza.
  - (D) 1) In riferimento alle caratteristiche del "personale altamente qualificato" di cui al comma 9 art.7 - Spese Ammissibili - i requisiti sono alternativi o contemporanei?
Ad esempio un ricercatore che ha svolto un dottorato triennale, ma che non ha 5 anni di esperienza professionale risulta ammissibile?
2) Con riferimento al comma 9 art.7 - Spese Ammissibili, il contributo richiamato per il personale tecnico altamente qualificato pari a € 200.000 massimo per triennio per azienda, è da considerarsi in proporzione al contributo ammesso al pari delle spese di personale interno (e quindi 75% RI e 60% o 50% per SS) o è finanziato al 100%?

(R)
1) Per il ricercatore che ha conseguito dottorato triennale, i "tre anni di dottorato" valgono come esperienza professionale (art.7, comma 9, punto iii) lettera a.); per l'ammissibilità, sono necessari pertanto altri due anni di "esperienza professionale".
2) Ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera d., l'agevolazione per la "messa a disposizione di personale altamente qualificato" è pari al 50% del relativo costo valutato ammissibile; tale "quota" di agevolazione è ricompresa nell'agevolazione complessiva concessa ai sensi delle lettere a. e b. del comma 5, fatto salvo il vincolo richiamato al comma 9 art. 7 dei 200mila euro di contributo massimo erogabile nel triennio per impresa e per persona.
  - (D) In riferimento al bando Azione 1.2.4 “Aiuti al sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” pubblicato sul Bur n. 90 del 09.06.2011, vorrei sapere se uno spin-off di ente di ricerca i cui soci/amministratori sono ricercatori dipendenti dell'ente di ricerca può partecipare ad un progetto di ricerca in qualità di fornitore di servizi specialistici e se può essere beneficiario dell'aiuto previsto dal bando (art. 3 -Requisiti dei Beneficiari, c. 8)

(R)
La fornitura di consulenza specialistica è ammissibile nel rispetto dell'Art. 7 del Bando (Spese ammissibili) comma 12 e comma 15 lettera t.
L'Art. 1 del Bando (Definizioni) alla lettera a), fissa i requisiti che deve possedere l'organismo di ricerca che si candida (in ATS con almeno una PMI) all'agevolazione: in assenza di tali requisiti, lo spin-off non può candidarsi.
Lo spin off può candidarsi come beneficiario in qualità di PMI se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'avviso.
  - (D) All'art. 3, punto 4, lettera i, è riportato che le PMI appartenenti al raggruppamento non devono trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile.
Tale requisito è rispettato anche se parte del capitale sociale delle società appartenenti al raggruppamento è detenuto dalle stesse persone fisiche?
Per esempio:
Il capitale sociale della società X appartenente al raggruppamento è detenuto per il 19% dalla società Y (non partecipante al raggruppamento) e per il 34% da una persona fisica.

Il capitale sociale della società Y è detenuto per il 100% da una persona fisica, parente di quella che detiene la partecipazione della società X.

(R)
Nel caso la stessa persona eserciti un'influenza notevole su entrambe le società (si presume che la eserciti quando nell'assemblea ordinaria può esercitare almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in borsa), si ricade nelle condizioni di "collegamento" richiamate dall'art. 3, punto 4, lettera i. Restano inoltre fissati i vincoli previsti dal Codice per il "Controllo", per cui sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

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