Partenariati Regionali - FAQ

 

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  - (D) Nella redazione della proposta progettuale, è possibile prevedere di affidare una parte di attività a terzi quali una spin-off universitaria che abbia tra i soci l'Università stessa che propone il progetto?

(R)
L'Art. 7 comma 15 del Bando, alla lettera t rende inammissibili " le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi che abbiano cariche sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento (rappresentante legale, socio,titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di cointeressenza con uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non opera nel caso in cui il soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un Centro di Competenza riconosciuto dal MIUR, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci." Nel caso perciò si riscontri situazione di cointeressenza tra Università e spin-off universitaria, l'affidamento non è ammissibile.
  - (D) una società consortile intende presentare più di una domanda di partecipazione al bando partenariati regionali avendo come partner per ciascuno dei progetti pmi sue socie e organismi di ricerca suoi soci. PMI e organismi di ricerca, con apposita commessa interna, sarebbero gli esecutori del progetto. Tali pmi sono diverse l'una dall'altra per ogni domanda di partecipazione e comunque non risultano beneficiarie delle agevolazioni più di una sola volta." Si chiede di sapere se e' ammessa la presentazione di più di un progetto da parte della società consortile presentato nelle modalità su espresse?

(R)
La società consortile in qualità di PMI può presentare una sola domanda di candidatura.
  - (D) Un partenariato può essere realizzato tra due società, una srl e una snc, con due ragioni sociali diverse, ma appartenenti agli stessi soci?

(R)
Le società in Raggruppamento devono soddisfare i requisiti previsti dal Bando all'art. 6. 3 comma 4. e in particolare alla lettera i. "non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento così come definite dall’art. 2359 del Codice civile". Se i soci comuni esercitano condizioni di controllo o collegamento, il requisito non è rispettato e le due società non possono candidarsi in Raggruppamento.
  - (D) All'art. 1 lett a) viene definito come "organismo di ricerca" un soggetto senza scopo di lucro. Vorremmo conoscere se un LABORATORIO ESTERNO PUBBLICO O PRIVATO ALTAMENTE QUALIFICATO inserito nell'albo del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell' art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 possa essere considerato "organismo di ricerca" ove rendiconti le attività svolte senza produrre utile e redigento uno specifico bilancio ad hoc per l'attività di ricerca svolta dai ricercatori ad essa connessi.

(R)
Si fa riferimento alla definizione di Organismo di Ricerca riportata nel Bando "soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti". Il beneficiario deve soddisfare tali requisiti come da Statuto costitutivo e non per specifiche attività.
  - (D) 1) E' obbligatorio che i beneficiari si organizzino in raggruppamenti (ATS, o altro) anche se si prevede un solo organismo di ricerca ed una sola azienda?
2) è possibile formare il raggruppamento solo dopo l'eventuale ammissione al contributo? oppure è necessario essere già "raggruppati" prima di presentare la proposta?

(R)
1) Il Raggruppamento in ATS è obbligatorio, a meno che i soggetti coinvolti non siano già costituiti in Consorzio.
2) Alla data della candidatura, il Raggruppamento deve produrre atto costitutivo dell'ATS o dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATS (Art. 9, comma 5., lettera ix); in caso di ATS non ancora costituito, questo dovrà essere formalizzato entro 30 giorni dalla comunicazione di eventuale finanziamento del progetto (comma 6. del sopra citato Art. 9).
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