PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) In base a quanto stabilito dal decreto MAP del 18.04.2005 e secondo quanto previsto dalle allegate "Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali" si chiede conferma del caso di specie. Innanzitutto le note esplicative identificano quanto segue: " si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA)."

Pertanto, nel caso di specie, il socio che svolge in regime di partita iva e mono-committenza l'attività di organizzazione contabile ed amministrativa presso la società dovrebbe essere considerato ULA. Fermo restando che oltre al compenso per tale attività riceve compenso quale amministratore unico. Si chiede conferma per conteggiare l'amministratore come ULA.

(R)
Nel caso prospettato non sussiste alcun vincolo di dipendenza tra il soggetto titolare della partita IVA e l’impresa in questione. Quindi tale caso non concorre alla determinazione del dato ULA.
  - (D) Gentilissimi,

una piccola impresa (cooperativa agricola), avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unità produttiva per la produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamenti (codice ATECO 2007 : 10.91.00).

Si precisa che il 90% della materia prima verrà acquistata sia sul mercato nazionale che estero, mentre il restante 10% verrà conferito dai soci della cooperativa agricola proponente.



Si chiede conferma circa l’ammissibilità della predetta attività proposta con il Bando Pia Piccole Imprese?

Cordiali saluti.

Domenico Dicataldo


(R)
Si ritiene ammissibile a condizione che l'approvvigionamento avvenga tutto da un mercato esterno ai soci.
  - (D) una piccola impresa operante nel settore industriale, avente i requisiti per accedere al Bando PIA Piccole Imprese, vorrebbe realizzare una nuova unita produttiva per la fabbricazione di biodiesel (codice ATECO 2007: 20.59.90), acquistando da soggetti terzi scarti e/o/ rifiuti agricoli, da localizzare in zona industriale.
Si precisa che il biodiesel è destinato alla vendita a terzi.
Si chiede se la predetta tipologia di attività potrebbe essere agevolata con il Bando Pia Piccole Imprese?

(R)
La fabbricazione di Biodiesel ai fini ISTAT rientra nel codice Ateco 20.59.90, ammissibile ai fini del programma di investimenti PIA.
  - (D) AVREI BISOGNO DI UN CHIARIMENTO IN MERITO AL PUNTO 3- ART.14 DELL'AVVISO.
PER DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO SI INTENDE COPIA DELLA DELIBERA DI UNA BANCA O GIA' L'EROGAZIONE DELLE SOMME SUL CONTO CORRENTE?

(R)
Copia della delibera di finanziamento.
  - (D) per una Newco, partecipata da altre piccole imprese, nelle seguenti percentuali: 33%,33%,34%, pongo i seguenti quesiti:
la valutazione dei requisiti d'accesso verrà effettuata per ogni impresa che partecipa al CS della Newco, o dovranno essere detenuti dalla maggior quotista, o saranno cumulativi?
il rating di legalità, ai fini dell'incremento dell'intensità degòli aiuti, detenuto da una delle quotiste, della Newco può essere utilizzato in avvalimento della Newco o devono possederlo tutte le quotiste?

una quota di coofinanziamento è costituita da un immobile allo stato rustico sul quale verrà effettuato l'investimento, di proprietà di una delle quotiste della Newco, è possibile conferire l'immobile nel CS della Newco a titolo di parziale coofinanziamento di progetto?
nell'ipotesi di acquisizione a titolo oneroso dell'immobile da parte della Newco, stante una quota di mutuo residuo, la transazione avverrebbe in parte tramite accollo mutuo fondiario, in parte con il pagamento della differenza di valore. L'accollo del mutuo è valido quale computo della quota di coofinanziamento dell'intero progetto?

(R)
In merito agli aspetti societari si precisa che per poter presentare istanza di accesso, la newco deve possedere i requisiti previsti dall’Avviso per il tramite dell’impresa controllante. Si riporta di seguito il comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso PIA Piccole Imprese: “Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10”.
Pertanto, nel caso specifico è necessario verificare se esiste una partecipazione di controllo nell’impresa inattiva secondo quanto previsto dalla normativa in materia di controllo e, qualora sussista tale ipotesi, riprendere i valori dell’impresa controllante per la determinazione della dimensione dell’impresa inattiva partecipante all’Avviso PIA Piccole Imprese.
In merito al rating di legalità lo stesso dev’essere posseduto o al massimo richiesto ed in attesa di rilascio dalla newco impresa proponente.
L’immobile può essere concesso all’impresa proponente con regolare contratto di disponibilità (locazione, comodato, ecc..) e non quale quota di cofinanziamento al progetto. Si segnala che il comma 6 dell’art. 29 del Regolamento regionale n. 17/2014 riporta quanto segue:”In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato”.
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