PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) in caso di collaborazione fra piccola azienda proponente e un organismo di ricerca che sostiene più del 10% delle spese complessive ammissibili in R&D si determina la fattispecie che permette di avere la maggiorazione del 15%.
Allora l'azienda riceverà un contributo maggiorato per le proprie spese di ricerca e sviluppo. Domanda: anche l'organismo di ricerca riceverà il contributo a fondo perduto sulle spese sostenute nell'ambito del progetto? Oppure sostiene le spese ma non riceve alcun contributo nell'ambito del PIA? In fase di rendicontazione come si dimostra che l'organismo di ricerca ha sostenuto questi costi? E se ha diritto al fondo perduto come si andrà a rendicontare le spese di detto organismo?

(R)
In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell art. 11 dell Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca , si chiarisce che:- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all erogazione di alcuna agevolazione all organismo/i di ricerca nell ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell ambito di un progetto PIA, l impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell attività di ricerca .In sintesi, l organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell impresa proponente), sia di consentire all impresa l ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell art. 8 dell Avviso si chiarisce che in seguito all entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l elenco dell Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) Gentilissimi, nel caso in cui un amministratore della società risulta essere collaboratore dell'impresa (da più di 12 mesi) per lo svolgimento di attività tecniche diverse da quelle di amministratore e percepisce dei compensi annuali, deve essere computato nel calcolo degli ULA?

(R)
L’amministratore dipendente della società, qualora percepisce un compenso diverso dal compenso relativo alla carica è da considerarsi ai fini ULA. Tuttavia per un maggior dettaglio in merito al caso specifico è necessario verificare la normativa che disciplina tali aspetti ed, in particolare, l’Appendice al Decreto MAP sulla dimensione di impresa del 18.04.2005.
  - (D) avrei necessità di sapere se un Consorzio Stabile ARL composto da una Società A in possesso dei requisiti di fatturato ed una Società B in possesso dei requisiti sulla ULA, può beneficiare degli aiuti previsti previsti nei PIA piccole imprese.


(R)
No. I requisiti devono essere posseduti singolarmente dal soggetto proponente e/o aderente che presenta l’istanza di accesso e realizza il programma di investimenti. Quindi nel caso in questione i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio stabile che dovrà realizzare l’investimento.
  - (D) se un'azienda erroneamente non ha capitalizzato alcune spese PIA 2014, può farlo nel 2015? Se si, come?

(R)
Premesso che le spese riguardanti il programma di investimenti per poter essere riconosciute devono essere capitalizzate, non è possibile rispondere a tale domanda atteso che riguarda un aspetto prettamente contabile ed aziendale.
  - (D) l'azienda prevede di iniziare il suo investimento al 1/1/2017 e terminarlo al 31/12/2018 pertanto l'anno a regime previsto è il 2019.
Nel quadro 7 Equilibrio Finanziario pertanto sono riportati i dati di bilancio oltre che degli anni -2 (2015) e -1 (2016) quelli dell'anno di inizio (2017) dell'anno +1 (2018) e dell'anno a regime (2019); mentre non abbiamo inserito i dati per gli anni +2 (che per noi coincide con l'anno a regime 2019) e +3 (che per noi è il 2020).
Ne consegue che il sistema ci da un errore di seguito riportato.
Analisi sintetica storico-prospettica:
Il dato su Anno+2 per Totale immobilizzazioni nette deve essere maggiore di zero.
Il dato su Anno+3 per Totale immobilizzazioni nette deve essere maggiore di zero.
Il dato su Anno+2 per Totale impieghi deve essere maggiore di zero.
Il dato su Anno+3 per Totale impieghi deve essere maggiore di zero.
Come dobbiamo compilare il quadro nel nostro caso?
Dobbiamo mettere a +2 il 2019 e a +3 il 2020 e poi a regime ripetere il 2019?

(R)
La sezione 7 del Business Plan riporta l’analisi sintetica storico – prospettica che prescinde dall’anno a regime. Pertanto dovrà compilare tutte le colonne previste anche se successive all’anno a regime.
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