PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) per la predisposizione dei bilanci previsionali se il bilancio 2015 è un provvisorio e non consuntivo consideriamo l'ultimo bilancio approvato relativo al 2014?

(R)
Ai fini del calcolo degli indici è necessario inserire sempre dati relativi a bilanci ufficialmente approvati e depositati al Registro Imprese. Sarà opportuno comunque fornire in allegato all’istanza una situazione patrimoniale ed economica aggiornata.
  - (D) Una azienda cliente, già in possesso della determina regionale di ammissione, con un contributo del 38,77% sul totale investimento, ci richiede un finanziamento a mlt ad integrazione del programma di investimenti.
fatto salvo il 25% di mezzi propri esente da qualsiasi forma di agevolazione, è possibile garantire il finanziamento a mlt con la garanzia 662 all'80%, o questo inficia l'ammontare dell'agevolazione?
In particolare: gli aiuti in forma di garanzia fanno cumulo o i PIA sono in regime di esenzione?

(R)
Il comma 3 dell’art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce quanto segue:
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
Pertanto l’impresa, ai fini della copertura del programma di investimenti, potrà utilizzare un finanziamento a m/l termine con specifica destinazione al programma PIA e con garanzia 662, purché siano rispettate due condizioni:
1. il programma di investimenti al netto del contributo regionale e dell’importo del finanziamento garantito mediante 662 sia coperto per almeno il 25% da risorse proprie;
2. in termini di ESL, il contributo regionale, cumulato con il contributo derivante dalla garanzia 662, non superi le soglie massime previste dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 in riferimento alla dimensione dell’impresa in questione.
  - (D) All'art. 15 comma 3 viene stabilito che le modalità di erogazione delle agevolazioni verranno stabilite nel Disciplinare che verrà sottoscritto tra la Regione ed i soggetti beneficiari.
E' possibile conoscere quali sono le modalità di erogazione delle agevolazioni?
E' prevista la possibilità di richiedere una anticipazione delle agevolazioni dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa?
E' necessario che l'impresa proceda per Stati di avanzamento per i quali abbia già provveduto all'integrale pagamento delle fatture?

(R)
A tal proposito nella sezione “Deliberazioni” del PIA Piccole può scaricare lo schema del Disciplinare in cui sono dettagliate le modalità di erogazione con le relative percentuali.
  - (D) In merito al bando in oggetto, vorrei sapere la seguente informazione:
un azienda attualmente svolge come attività prevalente un’attività che non rientra come codice ateco ammissibile al pia, intende avviare la produzione di un prodotto con codice ateco ammissibile, si stratta di un prodotto mai fabbricato precedentemente, e si utilizzerà una parte dell’attuale stabilimento che sarà dedicato alla produzione del nuovo prodotto, ci si chiede come si configura tale tipologia di investimento (ampliamento, diversificazione della produzione oppure nuova unità produttiva)?

(R)
Premesso che il Codice ateco da considerare è quello relativo all’attività che si intende svolgere. Si chiarisce che da quanto esposto il progetto sembra qualificarsi come “diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente”.
Tuttavia si segnala che la nuova attività deve avere autonomia gestionale, organizzativa e funzionale. Inoltre dev’essere nettamente separata dall’attività già svolta all’interno dell’opificio interessato.
Per ulteriori dettagli consulti l’Avviso in particolare il comma 2 dell’art. 6.
  - (D) la banca cui ci siamo rivolti per i mezzi di terzi, di cui alla pratica in oggetto, sta tardando a produrre la delibera di finanziamento.
I 150 giorni dal decreto di ammissione scadranno il prossimo 23 giugno.
Per evitare di incorrere in revoche, vorremmo poter chiedere una proroga ai 150 giorni per presentare la documetazione bancaria prescritta.
Esiste una modulistica apposita?
E' sufficiente motivare la proroga per ritardi della banca nel completare l'iter istruttorio o è necessario allegare documenti della banca stessa?
E' necessario indicare i maggiori termini nella istanza o provvederete voi d'ufficio a determinare il nuovo termine di scadenza?
La domanda di proroga va fatta prima della scadenza del termine o anche dopo che il temine è decorso?

(R)
Salve, a tal riguardo si precisa che il termine dei 150 giorni non è perentorio. Pertanto, qualora risulti in corso l’istruttoria da parte della banca per il rilascio del finanziamento bancario, è sufficiente l’invio di una MAIL/PEC in cui si chiarisce che si è in attesa del rilascio della delibera allegando la documentazione attestante l’avvenuta richiesta e quanto altro ritenuto necessario a dimostrare l’imminente rilascio della delibera.
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