PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Nelle FAQ è indicato che nel caso di inserimento tra gli attivi materiali di un immobile è necessario presentare, in fase d'accesso, preliminare di vendita. L'art. 1351 cod.civ., prevede che il preliminare di vendita deve assumere la forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, ovvero atto pubblico, con conseguenti costi per il proponente. Si chiede, quindi, di poter presentare, in fase d'accesso, un preliminare d'acquisto in forma di scrittura privata e, nella fase di presentazione del progetto definitivo produrre preliminare di vendita sotto forma di atto pubblico che diventerà contratto d'acquisto secondo la tempistica dell'investimento.

(R)
Si concorda con quanto proposto.
  - (D) una media impresa presume di chiudere il 2015 con un organico superiore a 250 unità (ULA).
1) Fino a quando potrà presentare domanda per il Bando PIA?
fino al 31 dicembre 2015
fino alla chiusura del bilancio 2015 (presumibilmente a giugno 2016)
oltre (come da una delle vostre FAQ in cui sostenete che il requisito debba essere stato superato per due esercizi consecutivi).
A riguardo la Raccomandazione CE 2003/361 del 06/05/2003 e il D.M. del 18/04/2005 (GU n. 238 del 12/10/2005) non sono molto di aiuto.
L'art. 2 (comma 6) recita "6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
2) Nel caso in cui un imprenditore sia socio per più del 50% in più di una impresa, ai fini del calcolo sarà necessario prendere in considerazione tutte le imprese?

(R)
Il comma 2 art. 4 dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce quanto segue: “Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi”.
Ai fini del calcolo, i dati da prendere in considerazione dipendono dalla numerose variabili. Per tale motivo, viste le partecipazioni del socio in diverse imprese, si raccomanda di seguire le istruzioni previste dalla normativa (D.M. del 18/04/2005).
  - (D) Buongiorno, con la presente si sottopongono alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti:
1. Poiché l’Avviso prevede investimenti in Attivi Materiali che devono essere obbligatoriamente integrati con:
• investimenti in ricerca e sviluppo (cfr. punto 8 dell’Avviso),
• investimenti in innovazione tecnologica dei processi e organizzazione (cfr. punto 9 dell’Avviso);
• investimenti per l’acquisizione di servizi (cfr. punto 10 dell’Avviso) si chiede, se è prevista una % minima/massima, ritenuta congrua e pertinente a giustificare l’integrazione dei suddetti investimenti con gli attivi materiali.
2. Con riferimento alla voce investimenti in innovazione tecnologia, dei processi e dell’organizzazione, si chiede se è ritenuto ammissibile il costo sostenuto per la consulenza da parte di un terzo oppure del personale interno volto al miglioramento qualitativo del prodotto?
3. Con riferimento alla voce investimenti per l’acquisizione dei servizi, in particolare nell’ambito dell’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e miglioramento del posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, si chiede se è ritenuta ammissibile la spesa relativa alla mera consulenza prestata da un professionista/esperto su un particolare prodotto-processo, per migliorare il relativo posizionamento competitivo.

(R)
Gli attivi materiali devono essere pari ad almeno il 20% dell’intero progetto integrato. L’Avviso non prevede, in relazione agli investimenti, ulteriori percentuali minime e/o massime da rispettare. La congruità e pertinenza in relazione agli investimenti in R&S ed in Servizi di Consulenza sarà valutata nel merito da docenti esperti nei settori di riferimento e secondo i criteri di valutazione previsti dalle procedure allegate all’Avviso.
Le spese ammissibili nell’ambito degli aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione sono disciplinate all’art. 78 del Regolamento n. 17/2014. Quest’ultimo non prevede tra le spese ammissibili quelle relative a personale interno ad eccezione di quanto disciplinato al successivo art. 79 nel caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca.
Il comma 2 dell’art. 10 dell’Avviso e l’art. 64 del Regolamento n. 17/2014 prevedono l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 65 e 66 nell’ambito dell’ambiente, della responsabilità sociale ed etica, dell’internazionalizzazione d’impresa e dell’e-business.
  - (D) In merito al bando in oggetto, se la società che presenta la domanda è inattiva, ma è controllata da una società attiva, quale data relativa all’inizio attività bisogna inserire?

(R)
Nessuna.
  - (D) Buongiorno
1) in relazione alla disponibilità della sede che è di proprietà del proponente è sufficiente un rapporto catastale aggiornato (fine giugno) dal quale si evince che la proprietà è del proponente?
2) in relazione all'elenco soci va bene una visura ordinaria come documento equipollente?
In merito al programma la proponente intende sviluppare innovativi trasformati ittici pronti all'uso e quindi piatti pronti a base pesce (codice ateco 10.85.02) utilizzando un brevetto non di proprietà. In tal caso ai sensi dell'art.2 comma 3
3) come attività del programma si deve intendere l'industrializzazione da brevetto anche se non di proprietà della proponente o vanno considerate come investimento in R&S?
4) i costi di acquisto brevetto e/o utilizzazione dello stesso possono essere riportati tra gli attivi?

(R)
La disponibilità della sede dev’essere attestata allegando copia degli atti e/o contratti, attestanti la disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati). A corredo può allegare anche una visura catastale aggiornata.
Al fine di attestare la composizione societaria è possibile estrarre l’elenco soci aggiornato dal Registro Imprese e/o la visura ordinaria contenente l’elenco soci.
Le spese relative al brevetto, secondo quanto previsto dal Regolamento e dall’Avviso, possono essere proposte nell’ambito degli Attivi Materiali e della R&S. E’ necessario che il soggetto proponente, prima dell’invio dell’istanza di accesso, valuti le finalità del brevetto in modo da accertare se le spese relative allo stesso sono da considerarsi nell’ambito degli Attivi Materiali o nell’ambito della R&S.
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