PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 207 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 187 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 207 FAQ :..


  - (D) dobbiamo trasmettere la domanda definitiva ed è indicato che si deve utilizzare la piattaforma telematica ma non trovo indicazioni

(R)
Salve, nella comunicazione è riportato anche quanto segue: “Nelle more che sia operativa la trasmissione telematica, il progetto definitivo deve essere trasmesso a mezzo PEC (ufficio.incentivi.pmi@pec.rupar.puglia.it e p.c. pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.sistemapuglia.it”
Pertanto, si invita l’impresa a presentare, nel termine perentorio di 60 giorni, a mezzo PEC, la documentazione richiesta nella comunicazione di ammissione.
  - (D) a seguito della determinazione del dirigente sezione competitività dei sistemi produttivi del 4/5/2016 n. 814 che introduce il codice ateco 38.21.01. vorremo presentare domanda a valere su
PIA Medie Imprese 2015. A tal fine chiediamo:
1. il finanziamento è a bando o a regia? Considerando che la richiesta di contributo comporta dispendio di energie e tempo prima di attivarci per la predisposizione della domanda volevamo sapere se le domande presentate finora coprono l'importo stanziato. Capisco che dall'iter istruttorio alcune domande potrebbero essere non accettate e liberare quindi fondi a disposizione, ma volevamo avere un'idea di massima per capire se valeva la pena partire ora con la domanda o meno.
2. in riferimento all'art. 15 dell'avviso per la presentazione di progetti promossi da medie imprese, chiedo se prima della presentazione della domanda e in attesa dell'espletamento dell'istruttoria, possiamo iniziare lavori quali scavi e recinzioni, più che altro per perimetrare la zona, fermo restando che posticiperemo la data di inizio degli effettivi lavori di costruzioni a seguito della comunicazione alla regione.
3. La Società (neocostituita) non è ancora attiva presso la CCIAA e questo perché i codici ATECO previsti prevedono il collaudo dell’impianto (produzione energia 351100 e compost 382101)
Provvederemo quindi ad aprire una unità locale a Brindisi ed attivare la soc. con il codice consulenza 749093 e’ comunque nostra intenzione procedere con il trasferimento della sede legale in Puglia e mantenere i codici energia e compost. Rientrerebbe? Dobbiamo già avere i codici ATECO attivi prima dell'inizio lavori?

(R)
Il punto 2 delle Premesse dell’Avviso riporta quanto segue: “Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale”.
Pertanto nel periodo di programmazione 2014-2020 è possibile presentare istanza anche alla luce della disponibilità dei fondi.
In riferimento all’avvio lavori si richiama quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso che riporta: “I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
Infine, premesso che l’impresa può comunicare in CCIAA la nuova attività in seguito all’ammissione dell’istanza di accesso, si chiarisce che in relazione ai Codici Ateco il programma di investimenti ammesso deve riguardare esclusivamente Codici Ateco ammissibili; in nessun caso l’iniziativa finanziata può supportare attività non ammissibili (es. produzione di energia), pena la revoca delle agevolazioni. Inoltre, per completezza espositiva, si rammenta quanto esposto al comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso: “Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di media dimensione non attiva, l’impresa di media dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda”.
  - (D) Con riferimento alla "collaborazione effettiva" (art. 2 punto 90 del Reg. UE n. 651/2014) con un organismo di ricerca e precisamente con una Università , chiedo di sapere qual'è la forma migliore per formalizzare tale rapporto di collaborazione: lettera di intenti, Convenzione, accordo quadro, Associazione temporanea di scopo, scrittura privata per l'esecuzione di quota di ricerca o altro. Si chiede di inoltre di sapere se vi sono dei format da utilizzare.

(R)
Salve non esiste una forma specifica prevista dalla norma. Tuttavia, si coglie l’occasione di riportare, di seguito, la risposta già pubblicata e relativa agli Organismi di Ricerca:
In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell’art. 11 dell’Avviso, di seguito riportato: “prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca”, si chiarisce che:
- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l’organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell’ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all’erogazione di alcuna agevolazione all’organismo/i di ricerca nell’ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell’Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l’Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute.
Detto ciò, qualora nell’ambito di un progetto PIA, l’impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell’impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: “Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca”.
In sintesi, l’organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell’impresa proponente), sia di consentire all’impresa l’ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell’OdR dovrà avvenire tramite:
- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;
- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.
Relativamente al comma 3 dell’art. 8 dell’Avviso si chiarisce che in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l’elenco dell’Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell’atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) A chi di competenza,
Si chiede conferma di quanto segue. Il superamento delle soglie previste per il calcolo delle dimensioni d'impresa è valido solo se il superamento si verifica per due esercizi consecutivi. Pertanto se un'impresa ha superato le soglie previste per la media impresa nel 2015, potrà presentare domanda per il bando PIA sino all'approvazione del bilancio 2016 quindi orientativamente aprile-giugno 2017. E' corretto?

(R)
Si richiama quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 4 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 che così stabilisce: “Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi”.
Nel merito, la valutazione dimensionale viene effettuata in sede di istruttoria, sulla base della documentazione disponibile, anche mediante richiesta di integrazioni.
  - (D) Con la presente sono a richiedere chiarimenti relativamente alla possibilità da parte di una Università di partecipare ad un bando PIA medie Imprese. In particolare vorrei capire in che termini potrebbe essere ammissibile la partecipazione da parte di una Università?

(R)
L’art. 3 dell’Avviso riporta i soggetti che possono presentare istanza di accesso.
Le Università, non essendo imprese, non rientrano tra i soggetti beneficiari. Tuttavia, le stesse possono essere coinvolte nelle attività progettuali riferite ad un progetto industriale proposto dall’impresa beneficiaria che preveda investimenti in R&S e in Servizi di Innovazione.
In sintesi l’Università, in qualità di organismo di ricerca, così come definito al punto 83 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014, ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell’impresa proponente), sia di consentire all’impresa l’ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente.
La dimostrazione da parte dell’OdR dovrà avvenire tramite:
- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;
- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.
Pag. 16 di 42 : [10 Prec.] Prec. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Succ. [10 Succ.]