PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) In merito all'acquisto da parte della società (srl) proponente di un immobile di proprietà di altra società (srl) in cui compaiono soci parenti/affini entro il terzo grado dei soci della proponente, è corretta l'esclusione della spesa, ovvero l'ammissione solo in proporzione alla quota di partecipazione alla società proponente dei soci che non hanno alcun rapporto di parentela/affinità con i soci della società venditrice? Chiaramente in quest'ultima ipotesi, al prezzo di mercato attestato da una perizia giurata.

(R)
Si ritiene non ammissibile l’intera compravendita.
  - (D) un'azienda di media dimensione intende presentare un progetto PIA in collaborazione con una azienda di piccola dimensione. Si richiede se anche in questo caso l'azienda di piccola dimensione dovrà possedere i requisiti per fatturato e unità lavorative già previsti dal bando PIA piccole imprese, fermo restando il valore dell'investimento non inferiore a 1 milione di euro.

(R)
Nell’ambito del PIA Medie Imprese nel caso di un’istanza di accesso presentata da un’impresa proponente di media dimensione in adesione con un’impresa aderente di piccola dimensione, quest’ultima, così come previsto dall’art. 3 dell’Avviso PIA Medie, deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione. Si precisa che l’Avviso PIA Medie in riferimento alle PMI Aderenti non richiede specifici requisiti di partenza in termini di fatturato e unità lavorative.
  - (D) Si chiede se il contributo PIA sia cumulabile con i certificati bianchi a valere su un impianto di produzione che si intende acquistare per l'investimento

(R)
Ai fini della cumulabilità tenga conto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento regionale n. 17/2014 e, nel caso dei certificati bianchi, di quanto disciplinato dall’art. 10 del DM 28.12.2012, di seguito riportato:
“Cumulabilità 1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a: a. fondi di garanzia e fondi di rotazione; b. contributi in conto interesse; c. detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che i certificati bianchi non sono cumulabili con il contributo.
  - (D) Una azienda, avente i requisiti per presentare domanda di accesso al bando "Pia Media Impresa, nell'ambito di un programma di ampliamento dell'area produttiva intende acquistare un immobile adiacente alla attuale unità produttiva.
Per varie ragioni (di carattere giuridico-fiscale) il proprietario attuale dell'immobile (società di capitale) intende effettuare la vendita mediante la cessione alla nostra impresa del 100% delle quote societarie della srl. proprietaria dell'immobile.

Considerato che la nostra azienda acquisirebbe la piena proprietà della srl. e quindi dell'immobile, si richiede se la spesa da sostenere per l'acquisto delle quote è ammissibile al programma di investimento,certificando che il costo relativo corrisponde esattamente al valore di mercato dell'immobile.
Nella sostanza, a parere nostro, cambia lo strumento giuridico dell'acquisizione (acquisto quote sociali anzichè atto di compravendita), ma ne mantiene tutti i diritti di possesso ed utilizzo strumentale dell'immobile.

(R)
Non è ammissibile l’acquisto di immobile mediante la cessione di quote societarie.
  - (D) Si richiede se sia possibile candidare al bando PIA medie imprese una società a capo di un gruppo che da bilancio consolidato esprime i seguenti parametri per il biennio 2014-2015: ULA rispettivamente 26,93 (2014) e 22,75 (2015); fatturato rispettivamente € 8.490.999 (2014) e € 9.132.643 (2015); totale di bilancio rispettivamente € 161.842.468 (2014) e € 171.154.639 (2015). Si chiede inoltre se sia possibile caricare nel formulario direttamente i dati del bilancio consolidato in luogo di quelli delle singole società del gruppo.

(R)
In fase di presentazione dell’istanza di accesso si richiede la compilazione del business plan che riporta nella schermata 2 la dimensione del soggetto proponente. Tale schermata dev’essere compilata tenendo conto di quanto disciplinato dal Decreto MAP del 18.04.2005 sulla determinazione della dimensione di impresa. Nel caso specifico si segnala che, tenuto conto di quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 2 del Decreto MAP del 18.04.2005 e dall’esempio applicativo riportato nell’appendice “Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” al medesimo decreto, i dati riportati non corrispondono a quelli di una media impresa ma sembrerebbe piuttosto una piccola impresa.
Quanto ai dati di bilancio da caricare nel business plan nelle schermate successive a quella dimensionale, si invita l’utente ad inserire i dati della società proponente all’infuori del caso di società proponente new.co con partecipazione di controllo da parte di altra impresa avente i requisiti di accesso al PIA.
Tuttavia si invita a prendere visione di quanto disciplinato dall’art. 3 “Soggetti Beneficiari” dell’Avviso.
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