PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) La proponente possiede il 50% del capitale di una società con sede legale in Romania che ha 0 ULA. Poichè non si ha immediata disponibilità dei dati di bilancio della predetta società richiesto nel prospetto di calcolo della dimensione di impresa. Si può comunque procedere con la candidatura al bando PIA medie imprese impegnandosi a fornire il dato mancante in una fase successiva?

(R)
In fase di presentazione dell’istanza di accesso, al fine di qualificare con esattezza la dimensione dell’impresa proponente, è necessario indicare con la massima precisione i dati delle imprese controllate e/o collegate all’impresa proponente e controllate e/o collegate dall’impresa proponente anche per il tramite di eventuali soci persone fisiche.
  - (D) La società proponente possiede partecipazione totalitaria (controllata) in una società con sede legale negli Stati Uniti; tale società è inattiva da più di tre anni per cui risulta decaduta per la legge americana, la proponente deve comunque riportarla nello schema relativo alla dimensione aziendale?

(R)
Si consiglia di indicarla riportando gli importi a zero dei valori di occupati, fatturato e totale di bilancio.
  - (D) In riferimento alla realizzazione di opere murarie nell'ambito di un investimento industriale, si chiede se sono ammissibili costi commissionati ad una impresa che partecipa al capitale sociale della richiedente. L'impresa che eseguirà le opere sarebbe selezionata sulla base della valutazione dei preventivi richiesti ad almeno tre aziende di costruzioni. Si chiede inoltre se è necessario adottare particolari procedure per la rendicontazione delle spese

(R)
Si a condizione che l’impresa presenti una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, che attesti:
la composizione delle opere murarie;
l’elenco delle fatture di acquisto dei beni e materiali necessari per la realizzazione delle opere;
l’equità dei prezzi in linea con quelli di mercato e/o con i listini ufficiali;
l’esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita;
che le attività svolte rientrino nell’ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall’impresa fornitrice.

Inoltre, si rammentano, di seguito, le seguenti disposizioni normative:
Il REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014, n. 17 prevede che “In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato”.

Inoltre, in tema di acquisto di immobili, la normativa di riferimento sulla eleggibilità delle spese è il DPR del 3 ottobre 2008 n.196, che stabilisce:
Acquisto di edifici
1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità' di gestione;
d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.
Infine, il regolamento 651/2014 comprende nell’ambito degli «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature ed in particolare, all’art.14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” comma 6 disciplina quanto segue:
…Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.
  - (D) In riferimento al piano degli investimenti in Attivi Materiali, si richiede se il bando preveda la possibilità di finanziare azioni mirate esclusivamente all'acquisto di nuove attrezzature (hardware e/o software, nello specifico). In caso di risposta affermativa, esistono limitazioni sulla tipologia (di proprietà/in locazione) della sede di allocazione delle medesime attrezzature?


Ringraziandovi per l'attenzione.

Distinti Saluti

(R)
Il programma di investimenti in Attivi Materiali può anche prevedere esclusivamente investimenti in nuove attrezzature (hardware e/o software). Chiaramente tale programma dev’essere associato ad un programma di investimenti in R&S e/o di industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte che sia strettamente connesso all’investimento in attivi materiali al fine di predisporre un progetto industriale organico e funzionale e coerente con le finalità dell’Avviso. Pertanto, a tal riguardo, si rammenta quanto stabilito dal comma 3 e dal comma 5 dell’art. 2 dell’Avviso.
La sede oggetto di investimento deve essere a disposizione del soggetto proponente. Il titolo di proprietà e/o il contratto di locazione sono strumenti idonei a dimostrare la legittima disponibilità dell’immobile.
  - (D) In riferimento all'art.15 del bando:
Quesito 1: nel comma 3 si menziona un disciplinare da sottoscrivere tra le parti; è disponibile una bozza ovvero una linea guida relativa a tale disciplinare?
Quesito 2: vi è una qualche regolamentazione o indirizzo relativamente alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione, ed in particolare, quando è possibile effettuare la prima richiesta di erogazione e quando le successive?
Quesito 3: è possibile, ed in che modo, richiedere una qualche forma di anticipazione?

(R)
Relativamente al quesito 1 si evidenzia che con DGR n. 658 e con DGR n. 657 del 10.05.2016 sono stati approvati gli standard dei Disciplinari rispettivamente del PIA Medie e del PIA Piccole. A breve, oltre alla pubblicazione sul BURP saranno pubblicati nelle rispettive sezioni del PIA MEDIE e del PIA PICCOLE del sito www.sistema.puglia.it
Relativamente al quesito 2 le modalità di rendicontazione sono regolamentate nel Disciplinare. Tuttavia si segnala che l’impresa potrà iniziare a rendicontare ed a richiedere le agevolazioni solo in seguito alla sottoscrizione del Disciplinare tra Regione Puglia ed impresa beneficiaria che avverrà dopo l’approvazione del progetto definitivo mediante delibera di giunta regionale e relativa determina di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Relativamente al quesito 3 si rimanda alla risposta fornita al quesito 2. Si chiarisce che una volta sottoscritto il disciplinare l’impresa potrà richiedere l’agevolazione del 50% del contributo spettante mediante presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto del contributo.
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