PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Con riferimento ad un progetto di ampliamento di una fonderia, si chiede se siano ammissibili i costi di revamping del forno fusorio esistente che sarà realizzato da fornitore specializzato.
Come va imputata la relativa spesa considerato che trattasi di un intervento complesso che comporta la sostituzione e integrazione di parti dell'impianto?

(R)
Alla luce delle informazioni disponibili, si ritiene che trattandosi di un'operazione di revisione e ristrutturazione di un impianto industriale esistente, il revamping del forno fusorio è inquadrabile tra le “spese di pura sostituzione” non ammissibili secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 17/2014. Tuttavia, si segnala che nell’ambito di tale intervento, qualora siano previste nuove installazioni di equipaggiamenti in passato assenti sull’impianto industriale, limitatamente a tali spese è possibile riconoscerne l’ammissibilità previa acquisizione di documentazione idonea a dimostrare lo stato ante e post intervento dell’impianto industriale.
  - (D) Il quesito riguarda in particolare il vecchio Avviso PIA, ma potrebbe avere carattere applicativo anche per il nuovo PIA per eventuali analoghe fattispecie.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» ha introdotto, all'articolo 18, un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Detto credito di imposta si caratterizza per essere una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese assoggettate all’imposta sul reddito in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti esteri, senza alcuna distinzione in base alle loro dimensioni, alla forma giuridica o al settore economico di appartenenza. Inoltre, l’agevolazione non prevede distinzioni neanche di carattere territoriale, applicandosi, in modo uniforme, agli investimenti “destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Lo strumento, dunque, per le sue caratteristiche, non si configura come Aiuto di Stato, come anche da autorevole conferma del Ministero dello Sviluppo Economico contenuta nella risposta a un quesito sulla cumulabilità con la "Nuova Sabatini" (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2030228-beni-strumentali-qnuova-sabatiniq-domande-frequenti-faq) che di seguito riporto:
9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.
Si chiede se, alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile confermare il cumulo tra il richiamato credito di imposta e le agevolazioni del PIA (nell'ambito degli Attivi Materiali e della Ricerca & Sviluppo - Strumentazioni e Attrezzature).

(R)
Premesso che il comma 3 dell’art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce quanto segue:
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento,
si ritiene che il credito di imposta, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, non è cumulabile sugli stessi beni oggetto di finanziamento mediante il PIA.
  - (D) Vorrei sapere se può essere fornitore delle opere murarie un azienda i cui soci presentano un grado di parentela con i soci della società proponente.

(R)
Si a condizione che l’impresa presenti una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, che attesti:
la composizione delle opere murarie;
l’elenco delle fatture di acquisto dei beni e materiali necessari per la realizzazione delle opere;
l’equità dei prezzi in linea con quelli di mercato e/o con i listini ufficiali;
l’esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita;
che le attività svolte rientrino nell’ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall’impresa fornitrice.
  - (D) Le linee guida del business plan non sono consultabili di conseguenza risultano di difficile compilazione alcuni campi del Business Plan come per esempio la sezione 8. E' possibile richiedere le linee guida in formato PDF?

(R)
La linea guida in formato pdf è scaricabile cliccando sul link “Linea Guida Utente” presente in alto a destra di ogni schermata di compilazione del Business Plan.
  - (D) Buongiorno, un'informazione: nelle spese per attivi materiali sono ammissibili le spese di mobilio relative ad esempio alla sala riunioni, per un immobile già in uso e non acquistato nell'ambito del progetto ma costitente sede aziendale di svolgimento delle attività del progetto che si intende candidare?

(R)
Qualora la sede del programma di investimenti coincida con l’immobile in questione, gli arredi sono ammissibili.
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