PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 207 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 187 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 207 FAQ :..


  - (D) Presentazione progetto definitivo. Per quanto riguarda le attività di R&S, l’azienda ha proposto la collaborazione con una università che sosterrà costi per almeno il 10% del progetto.
Dal punto di vista formale, come si configura il rapporto tra l’azienda e l’Università? Occorre prevedere un ATS finalizzato allo svolgimento del progetto con capofila l’azienda? In questo caso, al progetto definitivo, si allega una dichiarazione di impegno a costituire l’ATS una volta firmato il disciplinare tra Azienda e Regione?
Dal punto di vista amministrativo, nel formulario della R&S occorre prevedere una tabella (attualmente non presente nel formulario) con l’indicazione delle singole voci di costo sostenute separatamente dell’azienda e dall’Università? Per quanto riguarda le agevolazioni, saranno erogate separatamente ad azienda e Università o saranno erogate all’azienda che poi le verserà, quota parte all’Università?

(R)
In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell’art. 11 dell’Avviso, di seguito riportato: “prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca”, si chiarisce che:
- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l’organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell’ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all’erogazione di alcuna agevolazione all’organismo/i di ricerca nell’ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell’Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l’Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute.
Detto ciò, qualora nell’ambito di un progetto PIA, l’impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell’impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: “Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca”.
In sintesi, l’organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell’impresa proponente), sia di consentire all’impresa l’ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell’OdR dovrà avvenire tramite:
- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;
- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.
Relativamente al comma 3 dell’art. 8 dell’Avviso si chiarisce che in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l’elenco dell’Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell’atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) Gentili Signori, poniamo le domande seguenti in relazione alla presentazione progetto definitivo.

Per quanto riguarda le attività di R&S, l’azienda ha proposto la collaborazione con una università che sosterrà costi per almeno il 10% del progetto.

Dal punto di vista formale, come si configura il rapporto tra l’azienda e l’Università? Occorre prevedere un ATS finalizzato allo svolgimento del progetto con capofila l’azienda? In questo caso, al progetto definitivo, si allega una dichiarazione di impegno a costituire l’ATS una volta firmato il disciplinare tra Azienda e Regione?

Dal punto di vista amministrativo, nel formulario della R&S occorre prevedere una tabella (attualmente non presente nel formulario) con l’indicazione delle singole voci di costo sostenute separatamente dell’azienda e dall’Università? Per quanto riguarda le agevolazioni, saranno erogate separatamente ad azienda e Università o saranno erogate all’azienda che poi le verserà, quota parte all’Università?



Grazie per le cortesi risposte.

Antonio Politano

DBALAB SPA


(R)
In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell’art. 11 dell’Avviso, di seguito riportato: “prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca”, si chiarisce che:
- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l’organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell’ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all’erogazione di alcuna agevolazione all’organismo/i di ricerca nell’ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell’Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l’Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute.
Detto ciò, qualora nell’ambito di un progetto PIA, l’impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell’impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: “Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca”.
In sintesi, l’organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell’impresa proponente), sia di consentire all’impresa l’ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell’OdR dovrà avvenire tramite:
- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;
- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.
Relativamente al comma 3 dell’art. 8 dell’Avviso si chiarisce che in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l’elenco dell’Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell’atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) Nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione con più Organismi di Ricerca che sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili, all'Organismo di Ricerca è richiesto un investimento in attivi materiali?
In caso affermativo, ai fini dell'investimento in attivi materiali, le imprese proponenti possono sostituirsi all'Organismo di Ricerca?
Quali sono le intensità di aiuto concesse all'Organismo di Ricerca?



(R)
In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell’art. 11 dell’Avviso, di seguito riportato: “prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca”, si chiarisce che:
- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) N. 651/2014.
- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l’organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell’ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all’erogazione di alcuna agevolazione all’organismo/i di ricerca nell’ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell’Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l’Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute.
Detto ciò, qualora nell’ambito di un progetto PIA, l’impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell’impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: “Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca”.
In sintesi, l’organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell’impresa proponente), sia di consentire all’impresa l’ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell’OdR dovrà avvenire tramite:
- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;
- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;
- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.
Relativamente al comma 3 dell’art. 8 dell’Avviso si chiarisce che in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l’elenco dell’Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell’atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) sono a richiedere chiarimenti in merito al punto dell'avviso in cui è previsto il coinvolgimento di Laboratori di Ricerca.
Il nostro ente è iscritto MIUR come ente di ricerca accreditato ma non è inserito nella lista dei laboratori di ricerca perché tale lista secondo provvedimento legislativo è stata chiusa. Nel dettaglio a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013 (per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000), le domande di iscrizione al predetto Albo dei Laboratori non sono procedibili. Noi siamo un centro di ricerca privato riconosciuto dal Miur possiamo contribuire e supportare le aziende allo sviluppo di progetti a valere sul PIA.

(R)
Relativamente al comma 3 dell’art. 8 dell’Avviso si chiarisce che in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l’elenco dell’Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell’atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.
  - (D) Il progetto prevede che l’Università sostenga effettivamente almeno il 10% delle spese ammissibili. Ci si riferisce al totale delle spese ammissibili o solo a quelle di ricerca e sviluppo?

(R)
Solo a quelle di R&S.
Pag. 18 di 42 : [10 Prec.] Prec. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Succ. [10 Succ.]