FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



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23 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Cosa si intende per numero posti offerti sul catalogo? Come si determina il numero dei posti candidabili, nel caso di servizi semi-residenziali ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106?

(R)
Nell’ambito dei servizi semi-residenziali a ciclo diurno, si intende per posto-utente, il singolo posto di ricettività autorizzata occupato per 6 o 8 ore al giorno e per un numero di giorni settimanali come espresso nella carta dei servizi in quanto tale non utilizzabile per ulteriore tempo giornaliero una volta che risulti occupato. Quindi, dichiarando di candidare a catalogo n.10 posti-utente (a titolo di mero esempio), si sta dichiarando di rendere disponibili per la richiesta di buono-servizio, n.10 posti da utilizzare per un massimo di 6 o 8 ore al giorno e per un numero di giorni settimanali massimi, così come espresso nella carta dei servizi , e non oltre. E’ anche possibile che uno stesso posto utente possa essere utilizzato in quota-parte con una fruizione giornaliera part-time non inferiore alle 4 ore giornaliere. In sintesi, quindi, un posto utente occupato per 6 o 8 ore giornaliere e per un numero di giorni settimanali massimi, così come espresso nella carta dei servizi, avrà valore di occupazione pari ad 1 (cioè non è più utilizzabile da altri), un posto utente occupato per 4 ore giornaliere, invece, avrà valore di occupazione pari ad 0,5 (cioè eventualmente utilizzabile da un altro utente part-time). La quantificazione dei POSTI CANDIDABILI a catalogo è calcolata in proporzione alle risorse umane effettivamente contrattualizzate al momento della candidatura on-line (mediante caricamento dei relativi contratti e cv), in relazione alle specifiche organizzative di cui al R.r. n. 4/2007.
24 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Nel caso di servizi SAD e ADI, cosa si intende per numero ore di servizio offerte sul catalogo? Come si determina il numero delle ore massime di servizio candidabili a catalogo?

(R)
Il monte ore di prestazioni candidabili a catalogo, nel caso dei suddetti servizi DOMICILIARI, è calcolato in misura direttamente proporzionale al numero di operatori con qualifica di OSS, effettivamente contrattualizzati sin dal momento della candidatura on-line (mediante caricamento dei relativi contratti e cv), secondo un rapporto proporzionale di 1.872 ore annuali candidabili a catalogo per ogni operatore OSS assunto a tempo pieno per 36 ore sett.li.
25 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Quali caratteristiche deve possedere un servizio SAD o ADI per essere iscritto al catalogo telematico dell’offerta?

(R)
Come detto in precedenza, il Servizio SAD (art.87) o ADI (art.88) che si intende candidare al catalogo telematico dell’offerta deve essere in possesso di un provvedimento di autorizzazione tassativamente a titolarità e gestione privata, pena la non ammissibilità immediata dell’istanza. Le caratteristiche organizzative e prestazionali dei servizi SAD o ADI candidabili a catalogo devono riferirsi a quanto stabilito dagli artt. 87 e 88 così come novellati dal R.r. n. 11/2015 (che ha aggiornato le precedenti disposizioni del R.r. n. 4/2007). Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve risultare appositamente rilasciato in funzione dell’erogazione di un servizio in REGIME PRIVATISTICO e di libero mercato, del tutto autonomo e indipendente da qualunque procedura di appalto, esternalizzazione, gestione per conto terzi posta in essere da un Ente Pubblico ed aggiudicata in qualità di soggetto appaltatore dall’unità di offerta che intende candidarsi al catalogo , anche al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni da candidarsi ad erogare. Ogni singolo soggetto titolare di servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88) può candidare a catalogo, per ogni Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altri volumi inferiori, in relazione alle dimensioni organizzative della propria pianta organica, con particolare riguardo alla presenza delle figure di OSS, come già indicato in una precedente Faq.
Ai fini della candidatura al catalogo dell’offerta, quindi, dovrà acquisirsi apposito nuovo provvedimento di autorizzazione presso ogni ambito territoriale nel quale si intenda operare mediante erogazione del buono-servizio. E’ esclusa la possibilità di avvalersi di semplici comunicazioni di avvio attività richiamanti autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Ambiti Territoriali.
Come detto in precedenza, il Servizio SAD (art.87) o ADI (art.88) che si intende candidare al catalogo telematico dell’offerta deve essere in possesso di un provvedimento di autorizzazione tassativamente a titolarità e gestione privata, pena la non ammissibilità immediata dell’istanza. Le caratteristiche organizzative e prestazionali dei servizi SAD o ADI candidabili a catalogo devono riferirsi a quanto stabilito dagli artt. 87 e 88 così come novellati dal R.r. n. 11/2015 (che ha aggiornato le precedenti disposizioni del R.r. n. 4/2007). Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve risultare appositamente rilasciato in funzione dell’erogazione di un servizio in REGIME PRIVATISTICO e di libero mercato, del tutto autonomo e indipendente da qualunque procedura di appalto, esternalizzazione, gestione per conto terzi posta in essere da un Ente Pubblico ed aggiudicata in qualità di soggetto appaltatore dall’unità di offerta che intende candidarsi al catalogo , anche al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni da candidarsi ad erogare. Ogni singolo soggetto titolare di servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88) può candidare a catalogo, per ogni Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altri volumi inferiori, in relazione alle dimensioni organizzative della propria pianta organica, con particolare riguardo alla presenza delle figure di OSS, come già indicato in una precedente Faq.
Ai fini della candidatura al catalogo dell’offerta, quindi, dovrà acquisirsi apposito nuovo provvedimento di autorizzazione presso ogni ambito territoriale nel quale si intenda operare mediante erogazione del buono-servizio. E’ esclusa la possibilità di avvalersi di semplici comunicazioni di avvio attività richiamanti autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Ambiti Territoriali.
26 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Se il nostro servizio SAD o il nostro servizio ADI è in possesso di due differenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, di cui uno per soli soggetti disabili ed uno per soli anziani, con quale codice pratica di autorizzazione dovremmo procedere alla presentazione di istanza di manifestazione di interesse per l’iscrizione al catalogo telematico dell’offerta?

(R)
In tal caso si procederà a presentare istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’iscrizione al catalogo, partendo a propria scelta da uno dei codici pratica di iscrizione al registro telematico delle strutture e servizi autorizzati al funzionamento. Ad avvenuta ammissione al catalogo telematico disabili-anziani, infatti, il servizio SAD o ADI sarà erogato in maniera indistinta sia a persone con disabilità, sia ad anziani non autosufficienti in base alla richiesta di Buono Servizio che giungerà dal territorio. La differenziazione dei target di utenza (disabile o anziano) potrà, invece, essere oggetto di differente trattamento in sede di rendicontazione in base alla specifica fonte di finanziamento utilizzata e alle relative finalizzazioni di spesa (ad esempio i fondi PAC richiederanno una specifica del target anziani ultra65enni).
27 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Se il nostro servizio SAD o il nostro servizio ADI è in possesso di un’autorizzazione al funzionamento rilasciata da un Comune singolo di un Ambito Territoriale (e non dal Comune Capofila), secondo i principi di funzionamento del Catalogo telematico dell’Offerta, entro quale delimitazione territoriale potrà operare erogando le proprie prestazioni a fronte del Buono Servizio?

(R)
La delimitazione territoriale massima sarà sempre e solo quella dell’Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia stato autorizzato al funzionamento. Tuttavia, laddove l’autorizzazione al funzionamento non sia stata rilasciata dal Comune Capofila in nome e per conto di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale, ma sia stata rilasciata da un singolo Comune, l’Ambito Territoriale - con proprio atto - potrà ratificare la validità del provvedimento rilasciato per l’intero territorio di Ambito ai fini della richiesta del Buono Servizio. In assenza di eventuale provvedimento di RATIFICA, in ogni caso, prevale la disciplina definitiva dagli Avvisi Pubblici per il “Catalogo dell’Offerta” (Avviso n. 3/2015) e per la “Domanda di Buoni Servizio” (Avviso n. 1/2017), in riferimento alla quale la spendibilità del BUONO SERVIZIO, presso un’unità di offerta “domiciliare” è estesa all’intero territorio dell’Ambito Territoriale di appartenenza del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento.
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