Bando Tv Locali - FAQ

 

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  - (D) A seguito della faq pubblicata sul vs. sistema, relativa all'asseverazione da parte dell'ispettorato della scheda tecnica B degli impianti, l'Ispettorato non andrà mai ad asseverare le schede in quanto gli enti pubblici non sono tenuti ad asseverare, Vi chiediamo pertanto se possiamo, per la potenza degli impianti fare DSNA.

(R)
Premesso che si conferma quanto comunicato con FAQ pubblicata sul sito www.sistema.puglia.it, in alternativa all’asseverazione da parte dell’Ispettorato, può essere presentata una perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo in possesso delle competenze specifiche rilevabili da curriculum vitae sottoscritto dal medesimo tecnico che attesterà la potenza degli impianti di trasmissione.

  - (D) Una emittente che ha più di una unità locale in Puglia e, quindi, più impianti, anche di diverso vattaggio, sui quali poter intervenire, deve presentare più istanze ovvero una sola nella quale saranno riepilogati tutti i programmi di investimento?

(R)
La domanda di accesso è unica. Nell’ambito della stessa devono essere individuati i singoli interventi previsti nell’ambito del programma di investimenti proposto, nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del Bando.
30 - (D) E' possibile utilizzare la modulistica in formato word, da Voi proposta, con sovraimpressa la scritta "fac-simile"?

(R)
Si è possibile.
29 - (D) Il quesito attiene la risposta affermativa rilasciata a seguito della domanda circa la necessità di far asseverare dall’ispettorato la documentazione attestante la potenza degli impianti di trasmissione espressa in W (punto 55 della scheda tecnica tipo B di censimento degli impianti radioelettrici di cui all’art. 32 della legge 223/90). A seguito della lettura di tale quesito e della relativa risposta, si è provveduto ad interloquire con l'Ispettorato di competenza del comune di riferimento (Bari). Da quanto potuto verificare in via informale risulta molto complesso l'ottenimento di tale asseverazione, in primo luogo in quanto l'asseverazione comporterebbe una piena presa di responsabilità da parte dell'Ispettorato, ed in secondo luogo, qualora la domanda di asseverazione fosse accoglibile, l'Ispettorato non è in grado di assicurare tempi di risposta compatibili con i termini di chiusura del bando, anche in ragione del periodo feriale estivo in corso. Pertanto si richiede che sia l'emittente ad attestare la potenza dell'impianto, con atto notorio, e che solo in caso di verifica da parte della Regione avvenga la richiesta d'ufficio (da parte della Regione) all'Ispettorato competente ai fini della verifica della veridicità dei data dichiarati.

(R)
Qualora l’asseverazione da parte dell’Ispettorato non sia disponibile alla data di presentazione della domanda di agevolazione, la medesima domanda di agevolazione deve essere corredata, tra l’altro, dalla copia della scheda tecnica tipo B di censimento degli impianti radioelettrici di cui all’art. 32 della legge 223/90, dalla copia della richiesta di asseverazione inviata all’Ispettorato e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto proponente da cui si evinca la potenza di trasmissione degli impianti.
L’asseverazione da parte dell’Ispettorato può essere presentata successivamente e comunque entro la data di richiesta del saldo delle agevolazioni.
28 - (D) La presente è per porre i seguenti quesiti in merito al bando per le emittenti televisive.
1. Una emittente ha fatto richiesta per il riconoscimento di operatore di rete. Il Ministero non ha ancora provveduto ad emettere risposta per il riconoscimento stesso. Si può ugualmente presentare il progetto? Nel caso in cui il Ministero rilasci il riconoscimento solo per diffusore di contenuti (trasmissioni), è possibile modificare il progetto ed i relativi investimenti?

2. Quale differenza vi è tra i "servizi di assistenza tecnologica" ed i "servizi di trasferimento di tecnologie"

3. Ai fini della graduatoria, per parziale cantierabilità si intende il possesso della sola richiesta di autorizzazione edilizia. E' solo questa la parziale cantierabilità o rientrano anche le richieste autorizzative ministeriali? Il quesito nasce dalla differenza tra immediata e parziale cantierabilità.

(R)
1. Qualora il soggetto proponente abbia presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03), ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del Bando, il saldo delle agevolazioni potrà essere erogato solo successivamente alla presentazione dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Relativamente al tema “variazioni”, il Regolamento regionale n. 2 dell’11 marzo 2011, pubblicato sul BURP n. 38 del 14/03/2011 dispone che “il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico e all’Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per ceno) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al bandi medesimo”.

2. Per servizi di assistenza tecnologica si intendono i servizi di consulenza funzionali all’assistenza all’impresa nell’ambito dell’implementazione delle innovazioni tecnologiche da introdurre nei processi aziendali dell’impresa stessa.
Per trasferimento di tecnologie si intendono i servizi di consulenza volti al trasferimento di una specifica tecnologia da un centro di ricerca o laboratorio di ricerca (produttore) ad una specifica azienda.

3. Fermo restando che il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di agevolazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando (tra cui si rammenta il possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nella Regione Puglia ovvero l’invio al Ministero dello Sviluppo Economico della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche), ai fini dell’assegnazione del punteggio riferito al criterio “cantierabilità”, si fa riferimento alle autorizzazioni edilizie necessarie all’avvio dei lavori (es. permesso di costruire).
Pertanto, ai sensi della lettera b) del punto 1 – cantierabilità dell’iniziativa – dell’allegato n. 1 al Bando, per parziale cantierabilità si intende il possesso da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di accesso, della richiesta di autorizzazione edilizia (D.P.R. 380/01 e s.m.e i. e L. 122/01) inoltrata all’ente competente (es.: formale richiesta di permesso a costruire).
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