Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Buongiorno ,



nella Sezione 3 del Progetto Definitivo – Formulario “Ricerca e Sviluppo”, Cap. 1 Dati salienti del progetto, è chiesto di “Elencare i partner del progetto evidenziando, per i soggetti pubblici e privati il profilo scientifico di ciascuno, indicando i ricercatori coinvolti ed allegando i curricula vitae”. Per partner vanno intesi i soli soggetti aderenti o anche i Centri di Ricerca operanti nella qualità di “fornitori”?

Grazie

Maria Vittoria Marabello

Exprivia S.p.A.

(R)
In merito alla formulazione del “Formulario Ricerca e Sviluppo” del progetto definitivo si osserva come, nella sezione 1 indicata, l’espressione “partner del progetto” non si riferisca alle imprese aderenti rispetto alle quali, una puntuale descrizione del loro coinvolgimento in veste di attuatori delle attività di R&S previste dal progetto, è richiesta nella successiva sezione 2.
Pertanto, i “partner del progetto” da elencare e caratterizzare come richiesto nella Sezione 1 sono da intendersi rispetto alle attività di consulenza a progetto da acquisire contrattualmente da terzi (soggetti pubblici e/o privati).
  - (D) Buongiorno, con riferimento all'art. 7 - comma 5 - dell'Avviso dei Contratti di Programma, cosa si intende per "contratti chiavi in mano"?

(R)
Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:

 l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”);

 il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.

Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.
1 - (D) Il Regolamento regionale n.17 del 30/09/2014 all'art.74 (Spese ammissibili) comma 2 stabilisce che "Le voci di cui alle lettere c e d del comma 1 non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili". Sul modello dell'Allegato C, invece, viene invece indicato che le Spese generali + Altri costi di esercizio non possono superare il 18% delle spese ammissibili.
Si chiede pertanto:
1- il totale del 18% delle spese ammissibili si calcolo sulle Spese di RI e SS o sul totale importo della domanda?
2- le voci che sono sottoposte al limite del 18% sono quelle da Regolamento (Costi della ricerca acquisita da terzi, brevetti, consulenza, ecc. + Spese generali) oppure quelle indicate in Allegato C (Spese generali + Altri costi di esercizio).

(R)
Secondo quanto previsto dal modello dell'Allegato C dell’Avviso, le “Spese generali” e gli “Altri costi di esercizio” non possono superare il 18% del totale delle spese ammissibili del progetto di Ricerca e Sviluppo; l’art. 74, comma 2 del Regolamento riporta, a tale riguardo, un refuso di stampa
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