Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Buon pomeriggio, si inviano le seguenti richieste di chiarimento:



1) Nell’ambito dell’investimento in R&S, voce di spesa strumenti e attrezzature, è possibile acquisire prodotti software da società appartenenti al medesimo gruppo aziendale? Ci sono delle condizioni particolari da dover rispettare?



2) Investimento R&S - acquisizione servizio di una infrastruttura cloud per il periodo di durata del progetto (ipotizzato in 30 mesi):



- rappresenta una spesa ammissibile rendicontabile alla voce “altri costi di esercizio” o alla voce “strumenti e attrezzature”?

- È rendicontabile al 100%

- Tale servizio può essere erogato da una Università?



3) L’acquisizione di prototipi usa e getta per le attività di ricerca industriale possono essere considerati come voce di spesa ammissibile imputabile alla voce “altri costi di esercizio”?



Cordiali saluti.

(R)
1) E’ possibile secondo le modalità previste dall’art. 13 comma 2 lettera f. dell’Avviso.
2) Tale tipologia di spesa, per sua natura, rientra tra le “spese generali”.
3) Premesso che nella voce “altri costi di esercizio” possono rientrare componenti prototipali, la tipologia di spesa descritta non è ammissibile in quanto non compatibile con quanto previsto dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso che prevede l’obbligo al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.
  - (D) Buongiorno, al fine di predisporre una nuova domanda di accesso, abbiamo la necessità di avere i seguenti chiarimenti:



1) Apprendisti: è possibile impiegare e rendicontare sul progetto personale inquadrato con contratto di apprendistato?

2) E’ possibile, nella fase di avvio del progetto per circa 6 mesi, utilizzare del personale distaccato da società del medesimo gruppo?

3) In caso di risposta affermativa ai punti 1 e 2, per la rendicontazione dei costi è possibile utilizzare i costi standard?

4) Se si prevede, dopo la fine del periodo di pandemia, di mantenere circa il 40%-50% del personale in smart working, è possibile presentare una sede che abbia una capacità di 40 persone anche se sul progetto se ne rendicontano un numero maggiore?

5) Si può ricorrere a prestazioni intra-gruppo? Se sì, a costo o con margine?


(R)
1) No, in quanto l'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
2) Sì, tuttavia si rammenta che in caso di personale distaccato, occorre produrre idonea documentazione attestante l’effettivo distacco dell’unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario. In particolare si richiede:
- Contratto di distacco e/o Lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;
- Copia della “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav” inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio;
- Busta paga del lavoratore distaccato;
- Documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; quietanze liberatorie; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l’avvenuto pagamento della fattura).
3) No. L’art. 8 comma 3 lettera a. dell’Avviso prevede per la rendicontazione delle spese del personale in R&S, l’adozione dei costi standard, che non è applicabile al personale in distacco, per il quale sarà necessario presentare la documentazione esposta al punto precedente.
4) No. La sede deve essere commisurata al numero di dipendenti impegnati nelle attività di R&S.
Inoltre, si evidenzia che il personale in smart working è utilizzabile e rendicontabile esclusivamente per la sola durata dello stato di emergenza pandemica e per i dipendenti già incardinati in unità locali ubicate nella Regione Puglia.
Per maggiore chiarimento, si rimanda all’AD n. 152 del 01/04/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
5) L’art. 8 comma 5 dell’Avviso prevede quanto segue: Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell’intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
  - (D) Nell’ambito del progetto presentato della durata di 36 mesi saranno realizzati Stampi prototipali ed Attrezzature prototipali la cui vita utile si esaurisce all’interno della durata del progetto di R&D: gli Stampi saranno acquisiti al mese 21, mentre le Attrezzature saranno acquisite al mese 25.

Ai fini della rendicontazione integrale dei costi sostenuti per l’acquisizione dei predetti Stampi ed Attrezzature, la Società beneficiaria intende operare nel modo seguente:

- Redigere la scheda SB1 (Allegato D3 della Rendicontazione) relativa al secondo anno di rendicontazione (periodo da mese 13 a mese 24) indicando i 4/16 del costo di acquisto/realizzazione degli Stampi prototipali

- Redigere la scheda SB1 (Allegato D3 della Rendicontazione) relativa al terzo anno di rendicontazione (periodo da mese 25 a mese 36) indicando rispettivamente i 12/16 del costo di acquisto/realizzazione degli Stampi prototipali, nonché i 12/12 del costo di acquisto/realizzazione delle Attrezzature prototipali.



In sede di redazione dei relativi Bilanci la Società beneficiaria procederà a:



• Bilancio del secondo anno del progetto: iscrivere in Stato Patrimoniale alla voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali” l’intero importo del costo di acquisto/realizzazione degli Stampi, ed alla rilevazione della quota di ammortamento nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili per l’ammontare pari ai 4/16 del costo.



Ai fini fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi verrà operata la relativa variazione in aumento per la differenza fra l’importo dell’ammortamento fiscalmente deducibile (determinato in base all’aliquota del 25%, ridotta al 12,5% per il primo anno di entrata in funzione) e il predetto importo di 4/16 del costo.



• Bilancio del terzo anno del progetto: iscrivere in Stato Patrimoniale alla voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali” l’intero importo del costo di acquisto/realizzazione delle Attrezzature, ed alla rilevazione della quota di ammortamento nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili per l’ammontare (residuo) di 12/16 del costo degli Stampi, ed all’ulteriore quota di ammortamento pari ai 12/12 del costo di acquisto/realizzazione delle Attrezzature.

Ai fini fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi verrà operata la relativa variazione in aumento per la differenza fra l’importo dell’ammortamento fiscalmente deducibile (determinato come sopra) ed il complessivo importo dedotto civilisticamente.

Si chiede pertanto di valutare la correttezza di tale procedura ai fini dell’integrale eleggibilità dei costi sostenuti per l’acquisto/realizzazione degli Stampi ed Attrezzature prototipali, pur utilizzando la modulistica “Allegato D3_ Scheda SB.1 attualmente caricata su Sistema Puglia.


(R)
Premesso che:
- l’art. 25 comma 3 lettera b) del Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 stabilisce che tra i costi ammissibili per progetti di R&S rientrano i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- Il Codice civile prevede, all’art. 2426, n. 2, che le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione;
- Il principio OIC 16, par. 56, prevede che Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione;
- Anche lo IAS 16, par. 6 delle Definizioni, prevede che L'ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile.
- Sotto il profilo tributario:
o l’ammortamento degli assets materiali è disciplinato dall’articolo 102, comma 1, del T.U.I.R., secondo il quale la deducibilità delle quote d’ammortamento è ammessa soltanto per quei beni considerati strumentali per l’esercizio dell’impresa;
o la misura massima deducibile dell’ammortamento è stabilita dal successivo comma 2 (dell’articolo 102) in base al quale la deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo (del bene) dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze (D.M. 31 dicembre 1988).

In considerazione di quanto su premesso, si chiarisce che:
- in caso i beni utilizzati nel corso del progetto di R&S esauriscano la loro utilità con la fine del progetto stesso, l’impresa potrà rendicontare l’intero costo dei beni agevolati; tale circostanza dovrà, tuttavia, essere chiaramente attestata del responsabile tecnico del progetto;
- in caso i beni utilizzati nel corso del progetto di R&S NON esauriscano la loro utilità con la fine del progetto stesso, l’impresa potrà rendicontare solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie (D.M. 31 dicembre 1988) relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

  - (D) Avrei da porgere due quesiti, uno di natura generale sulle voci di spesa ammissibili, un altro sulla compilazione del template:



1) il progetto di R&S della società proponente ruota fondamentalmente intorno allo sviluppo di software innovativi. Tra le FAQ al bando ho trovato la seguente:



"Gentilissimi, per le attività di ricerca sono ammessi e finanziati canoni mensili per l'utilizzo di software? Ad

esempio: acquisto di spazio per ospitare le piattaforme di test e gestire la configurazione del software di sviluppo.



(R) L acquisizione di servizi cloud di tipo IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS, (Platform-as-a-Service) o SaaS, (Software-as-a-Service) ascrivibili al progetto di ricerca e/o sviluppo può rientrare tra le Spese generali di ricerca e sviluppo, nella categoria costi di funzionalità operativa.L'importo della voce in oggetto sarà calcolato nella misura, cumulativa con la voce altri costi , non superiore al 18% (diciotto per cento) dell'ammontare dei costi totali del progetto

ammesso a finanziamento, per la propria quota di incidenza sul progetto."



Capisco il far rientrare tra le spese generali licenze SW di natura generica, ma è possibile inquadrare invece tra la strumentazione e attrezzature l'acquisto di licenze SW ascrivibili specificatamente alle attività di R&S?





2) All'interno del business plan viene richiesto un dettaglio delle partecipazioni dei soci in altre società. In considerazione del fatto che la società proponente è una s.p.a. con 47 soci e che già solo con i suoi dati di bilancio rientra nella categoria della grande impresa, è possibile evitare di fornire tale livello di dettaglio? Reperire tali informazioni risulterebbe particolarmente oneroso.



Ringrazio per la disponibilità nel fornire riscontro

(R)
1) No, se si tratta di licenze ad uso temporaneo rendicontabili nelle spese generali, sì, se si tratta di acquisto di software rendicontabile solo per le quote di ammortamento per il periodo di durata del progetto di R&S.
2) Sì. Tuttavia, al fine di fornire un dato dimensionale più preciso è possibile rappresentare i dati della sola grande impresa proponente nella tabella corrispondente, mentre, nella tabella finale, i dati emergenti dall’eventuale bilancio consolidato.
  - (D) Buongiorno, in merito ai requisiti di accesso al Contratto di Programma avrei alcuni dubbi: 1) E' possibile presentare un progetto da parte di una Grande Impresa e di una PMI facente parte dello stesso gruppo? 2) Le imprese aderenti devono avere codice ateco uguale/similare a quello della Grande Impresa? 3) Le microimprese/new-co possono presentare un progetto come aderente nel caso in cui sia "collegata" con la Grande Impresa?


(R)
1) Sì;
2) Non è necessario che le imprese aderenti abbiano codice ateco uguale / similare a quello della Grande Impresa;
3) Si rammenta quanto previsto all’art. 3 comma 1 dell’Avviso “…… Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di grande dimensione non attiva, l’impresa di grande dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda”; nonché quanto previsto all’art. 3 comma 4 dell’Avviso: “Nel caso in cui il Contratto di Programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI o altre grandi imprese alla data di presentazione della domanda, almeno i 2/3 delle imprese partecipanti al contratto di programma, devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. ……”. Inoltre, l'Allegato B - PROCEDURE E CRITERI
PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE NELL’AMBITO DEL
TITOLO II CAPO 1 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE - all'Avviso, prevede che
l’eventuale impresa aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra impresa attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
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