Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Buon pomeriggio,



in relazione all'invio via PEC dei progetti definitivi, ogni partecipante singolarmente dovrà svolgere un invio separato del suo progetto ed allegati, oppure il proponente dovrà raccogliere la documentazione sua e dei partner aderenti, e svolgere un unico invio ?

Grazie

(R)
Gent.ma Sig.ra,
l’art. 22 del Regolamento Regionale 17/2014 prevede che la documentazione relativa al progetto definitivo sia presentata alla Regione dal soggetto proponente che, pertanto, raccoglie ed invia la documentazione propria e quella di tutti i partner aderenti.
Si fa presente che, nelle more dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistemapuglia.it, è consentito che l’invio del progetto definitivo avvenga telematicamente mezzo PEC inoltrata ai seguenti indirizzi:
- competitività.regione@pec.rupar.puglia.it.
- contrattidiprogramma.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it
  - (D) Con riferimento all’Art. 11 – Intensità di aiuto dell’Avviso pubblicato nel BUR Puglia n. 68 del 14/05/2015 si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. il Contratto di Programma può prevedere programmi di investimento da parte di più Grandi Imprese associate ad una PMI? In tal caso tutte le GI possono beneficiare della maggiorazione di 15 punti percentuali se nessuna impresa da sola sostiene più del 70% dei costi ammissibili, come previsto nel comma 5 del succitato articolo?

2. Nel caso la PMI associata alla Grande Impresa proponente fosse partecipata dalla GI proponente, la GI può beneficiare della maggiorazione di 15 punti percentuali se nessuna impresa da sola sostiene più del 70% dei costi ammissibili, come previsto nel comma 5 del succitato articolo?


(R)
Ai sensi dell’ “Art. 3 – Soggetti Beneficiari” dell’Avviso CdP, al di là dei requisiti previsti in termini di dimensione, adozione del regime di contabilità ordinaria, approvazione di almeno 2 bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso, assenza dello stato di difficoltà, etc, un’istanza a valere sul Titolo II – Capo I – del Regolamento Regionale 17/2014 può essere presentata:
1. in forma singola, da una sola Grande Impresa proponente;
2. in forma associata, da una Grande Impresa proponente (attiva/non attiva) e da imprese aderenti sia Grandi che di Piccole e Medie dimensioni fra le quali è possibile sussistano condizioni di controllo e di collegamento.
Nell’ipotesi 2:
- la Grande Impresa proponente è responsabile, esclusivamente ai fini della coerenza tecnica ed industriale, anche dei programmi di investimento presentati dalle imprese aderenti;
- la Grande Impresa proponente deve essere titolare di un’iniziativa imprenditoriale che presenti spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del contratto;
- ciascuna Piccola/Media Impresa aderente deve essere titolare di programmi di investimento che presentano spese ammissibili non inferiore ad 1 milione di euro.

Ciò premesso, nell’ipotesi delineata in domanda (istanza di accesso presentata in forma associata, da una GI impresa proponente, una GI aderente ed una PMI aderente partecipata dalla GI proponente) l’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale potrà essere aumentata, in favore di tutte le imprese istanti, di una maggiorazione di 15 punti percentuali (a concorrenza di un’intensità massima dell’80%), ove il progetto preveda la collaborazione effettiva fra imprese (non ricorrente in caso di subappalto) e non preveda che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.
  - (D) Oggetto: info compilazione progetto definitivo



In riferimento alla modulistica del progetto definitivo si chiede quanto segue:



1)Per i documenti che dovranno essere compilati dai singoli partner e firmati digitalmente dal rappresentante legale, dovendo trasmettere la documentazione la GI proponente, quest’ultima è tenuta a controfirmare digitalmente la modulistica ed eventuali allegati?



2) Il formulario di RS, la cui compilazione è congiunta, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner o è sufficiente la firma digitale della Proponente?


(R)
Quesito 1) E’ ammissibile che l’inoltro di un progetto definitivo presentato in forma associata avvenga, mezzo PEC, a cura della sola Grande Impresa proponente; ciò premesso, non è richiesto che le sezioni e la documentazione rappresentati il progetto definitivo delle imprese aderenti vengano controfirmati digitalmente della Grande Impresa proponente che ne cura l’invio.
Quesito 2) Si precisa come la Sezione 3 del progetto definitivo, denominata “Formulario di Ricerca e Sviluppo”, deve recare in calce firma digitale del legale rappresentante dell’impresa interessata sicché deve compilarsi un “Formulario di R&S” per ciascuna delle imprese istanti.
Ciò premesso, per chiarezza espositiva e per agevolare la comprensione in merito all’unicità o alla pluralità dei progetti di R&S proposti, è opportuno che il Formulario di R&S dell’impresa proponente (che - ai sensi del comma 2, art. 3 Avviso CdP - assume la responsabilità, ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche dei programmi di investimento delle imprese aderenti) contenga, oltre all’approfondimento degli aspetti richiesti rispetto alle attività di R&S di sua competenza, un’introduzione di carattere generale rispetto alla pluralità delle attività di R&S richieste alle agevolazioni dalle imprese coinvolte che ne evidenzi legami e riconducibilità agli obiettivi realizzativi perseguiti (ove ricorrenti).
  - (D) In riferimento al progetto di R&S, si chiede quanto segue:

1) è possibile rendicontare tra i costi del personale, come Project Manager, la figura del presidente e amministratore delegato dell’azienda, a cui l’assemblea dei soci ha affidato l’incarico di PM del progetto, incarico che esula dalla carica amministrativa ricoperta?



2) L’Amministratore Delegato che non ricopre la carica di presidente può erogare attività nell’ambito del progetto ed essere rendicontato, fermo restando che sarà determinato un compenso specifico per tale incarico?



3) In caso di risposta affermativa, il tipo di rapporto contrattuale da instaurare deve essere di tipo subordinato?


(R)
Rispetto all’ipotesi delineata, di coinvolgimento nelle attività di R&S richieste alle agevolazioni di soggetti titolari di cariche amministrative nell’ambito dell’impresa istante, si rileva come esso sia possibile a condizione che si instauri, con i soggetto in questione, un “rapporto di lavoro dipendente” (con vincolo di subordinazione) e/o un “rapporto di lavoro non dipendente” (concretizzabile attraverso contratti di collaborazione).
In quest’ultima ipotesi, il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese (queste ultime rendicontabili nell’ambito delle spese generali e non delle spese per personale) , delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione , nonché l’impegno del collaboratore a prestare la propria opera presso la sede dell’impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendete. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata, valorizzate al costo orario previsto nel contratto.
  - (D) In relazione alla compilazione dei documenti necessari alla presentazione del progetto definitivo, per porre le seguenti richieste di chiarimento:

- SEZIONE 4 “Formulario Innovazione Tecnologica (PMI)”:

o qualora l’incarico per servizi di consulenza in materia di innovazione dovesse essere assegnato ad un’azienda invece che ad un singolo professionista, dal momento che risulterebbe difficile presentare il i curriculum vitae ed il profilo esperienziale dei singoli professionisti incaricati, si richiede se può essere accettata la presentazione del curriculum e del profilo esperenziale dell’azienda;

o Relativamente alle voci di costo “consulenza in materia di innovazione” ed “addestramento del personale”: si richiese se è possibile che lo stesso professionista possa erogare, nell’ambito della stessa specializzazione, attività formative da rendicontare nella voce “addestramento del personale” ed attività di consulenza da rendicontare nell’ambito della voce “consulenza in materia di innovazione”, da erogare quest’ultima in affiancamento al gruppo di lavoro per l’applicazione sul campo delle competenze acquisite nel contesto della formazione;

- SEZIONE 5 “Formulario servizi di consulenza (PMI)”:

o relativamente alla voce di costo “Partecipazione a Fiere”:

 nel formulario viene richiesto di presentare il curriculum vitae delle risorse professionali esterne da impiegare. Si richiede se tale tipologia di incarico sia obbligatoria, oppure se sarebbe ammissibile prevedere esclusivamente spese di partecipazione agli eventi formativi;

 si richiede se nella voce di costo è possibile rendicontare le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) del personale interno che prenderà parte alle fiere.


(R)
1. Qualora l’incarico per servizi di consulenza in materia di innovazione dovesse essere assegnato ad un’azienda è necessario presentare i curricula ed il relativo profilo esperienziale dei dipendenti dell'azienda incaricata.
2. E' possibile che lo stesso professionista, ove ne siano accertate le competenze attraverso la presentazione di curriculum vitae, possa erogare, nell'ambito della stessa specializzazione, attività formative (voce “addestramento del personale”) ed attività di consulenza (voce “consulenza in materia di innovazione”).
3. Ai sensi degli art. 66 e 67 del Regolamento Regionale 17/2014 si rammenta come le spese per la partecipazione a fiere, da intendersi afferenti “la prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale”, siano ammissibili limitatamente ai servizi di “locazione, allestimento e gestione dello stand” eventualmente compreso degli eventuali costi di interpretariato e hostess.
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