Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Gentilissimi,

sono Fabiana De Santis di Altea Lecce, Contratto di Programma Progetto Cesare (Codice Pratica: PCJ2QB8).



Diversamente dal caso di trasferimento in Puglia di dipendenti di una sede diversa da quella pugliese, il distacco di personale prevede l'utilizzo, attraverso l'istituto del distacco, di dipendenti di aziende controllate dal soggetto beneficiario. In questo caso, la società distaccante (controllata dal soggetto beneficiario) "presta" proprio personale al soggetto beneficiario, per un periodo determinato. La titolarità del rapporto di lavoro deve rimanere in capo al distaccante. Il costo del personale in distacco (comprensivo di: RAL, oneri previdenziali e assistenziali, rateo ferie, rateo tredicesime, ecc..) viene ribaltato dal distaccante (società controllata) al distaccatario (soggetto beneficiario) mediante l'emissione di una fattura (è implicito che la fattura non preveda alcun mark up rispetto al CLO del personale in distacco). L'emissione dei cedolini paga, il pagamento dello stipendio e dei relativi oneri, rimangono in capo alla distaccante; la distaccante espone tali costi alla distaccataria a mezzo fattura, che verrà liquidata dalla distaccataria.



Date queste premesse, si chiede se:



1. Si possa distaccare personale dalla società controllata (distaccante) alla controllante (distaccataria) (La società capogruppo controllante si interfaccia sempre con le diverse company, perché mette a sistema tutte le competenze e le diverse specializzazioni delle aziende controllate)



2. il costo del personale in distacco sia ammissibile alla voce del personale dipendente;



3. a giustificazione della spesa si debbano includere:

- fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco;

- prova di avvenuto pagamento della fattura;

- copia del contratto tra distaccante e distaccataria, da cui risultino almeno il periodo del distacco, l'oggetto del distacco nell'ambito del progetto CESARE (Codice Pratica: PCJ2QB8), la sede di lavoro (che dovrà essere la sede Pugliese di sviluppo degli investimenti).



4. Il distacco del personale debba essere pieno, o si possa prevedere un distacco parziale a seconda degli obiettivi realizzativi di progetto.



Grazie


(R)
Sono ammissibili tra i costi di personale dipendente, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di personale distaccato, premesso che il relativo costo deve essere sostenuto dal soggetto beneficiario della relativa agevolazione, occorre produrre idonea documentazione attestante l’effettivo distacco dell’unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario. In particolare si richiede:
- Contratto di distacco e/o Lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;
- Copia della “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav” inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio;
- Busta paga del lavoratore distaccato;
- Documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; quietanze liberatorie; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l’avvenuto pagamento della fattura,).

Si evidenzia che nel corso dell’istruttoria relativa alla rendicontazione dei costi, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

E’ preferibile il ricorso al distacco pieno ai fini di una corretta ed agevole identificazione e verifica dei costi ammissibili.
  - (D) Le attività del programma di Ricerca e Sviluppo saranno svolte presso la sede pugliese oggetto di agevolazione.
E’ previsto che le attività siano svolte sia da dipendenti della sede pugliese sia da dipendenti della sede esterna alla Regione Puglia, per il tempo necessario a svolgere le attività del progetto.
Per i dipendenti in trasferta, quale documentazione di supporto alle ore dedicate al programma, si intende fornire:
- il cedolino (busta paga), che riporta le timbrature giornaliere di entrata ed uscita (su tale documento non compare né l’indicazione del luogo di timbratura né quella dello stato di trasferta);
- documenti del sistema di reportistica aziendale a dimostrazione della presenza presso lo stabilimento pugliese oggetto di agevolazione, nel periodo della trasferta;
- specifiche lettere di incarico, in cui viene formalizzata la trasferta presso lo stabilimento pugliese per lo svolgimento del programma (con indicazione del periodo previsto e del programma oggetto di agevolazione)
Ciò premesso si chiede se è possibile rendicontare sul progetto oggetto di agevolazione le ore di attività del personale della sede esterna alla Regione Puglia in trasferta presso la sede pugliese oggetto di agevolazioni.

(R)
L’art. 74 del regolamento 17/14 prevede l’ammissibilità delle spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia.
Ciò premesso, si ritiene che la documentazione proposta, da produrre in sede di rendicontazione, sia sufficiente, a condizione che dal cedolino si evinca lo stato di trasferta qualora, per la fattispecie esposta, sia previsto dal CCNL di riferimento. In caso contrario, dunque, ove il CCNL adottato non preveda espressamente l’indicazione dello stato di trasferta nel cedolino, occorre darne evidenza attraverso la presentazione del relativo riferimento normativo del CCNL.
  - (D) Buongiorno ,la presente per chiedere le seguenti informazioni in merito ai criteri di rendicontazione intermedia a SAL:



• Il progetto prevede che la somma del costo totale delle spese generali e degli altri costi di esercizio non deve eccedere complessivamente il 18% delle spese totali ammissibile a progetto.

Nella rendicontazione intermedia a SAL, la somma del costo totale rendicontato delle spese generali e degli altri costi di esercizio non deve eccedere complessivamente il 18% delle spese rendicontate o tale percentuale è riferita solo al totale delle spese ammissibili a progetto?



• Alla voce “spese generali” possono essere rendicontati i costi del personale amministrativo della Capogruppo , se dedicato alle attività di rendicontazione e gestione amministrativa del progetto?



Alla voce “spese generali” possono essere rendicontati i costi dell'Amministratore delegato della società, ma dipendente della Capogruppo ?

nel caso in cui sia possibile, quali giustificativi di spesa dobbiamo trasmettere a corredo della rendicontazione?

resto in attesa di una vostra cortese risposta

Distinti saluti

(R)
L’art 8 comma 7 dell’Avviso prevede che le spese generali (lettera d. del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento) e gli altri costi d’esercizio (lettera e. del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento), direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili in Ricerca e Sviluppo. Tuttavia in sede di rendicontazione delle suddette spese è opportuno rispettare le percentuali ad ogni erogazione.

Detto valore si intenderà riferito, per la propria quota di incidenza sul progetto, ai seguenti costi ascrivibili al progetto di ricerca e/o sviluppo:
a. funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc);
b. funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti, fattorini, magazzinieri, segretarie; ecc.);
c. funzionalità ambientale (pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, ecc.);
d. spese per assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi occorrerà predisporre apposita documentazione rendicontativa con giustificativi di spesa e dei pagamenti ad essi inerenti dimostrandone il collegamento al progetto di ricerca.

Si evidenzia, infine, che tra i costi di funzionalità organizzativa sono ammissibili, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di personale distaccato, premesso che il relativo costo deve essere sostenuto dal soggetto beneficiario della relativa agevolazione, occorre produrre idonea documentazione attestante l’effettivo distacco dell’unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario. In particolare si richiede:
- Lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;
- Copia della “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav” inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio;
- Busta paga del lavoratore distaccato;
- Documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni.

Ai fini dell’ammissibilità dei costi relativi all’Amministratore Delegato della Capogruppo tra i costi di funzionalità organizzativa, è necessario presentare uno specifico contratto/incarico con il soggetto beneficiario, dal quale sia possibile evincere i contenuti e le modalità di erogazione della prestazione lavorativa, il collegamento con il progetto di ricerca e il compenso.
  - (D) Si chiede se, nell’ambito del Contratto di Programma ed in particolare tra le attività di R&S, sono ammissibili spese di consulenza specialistica fornita da Spin-Off Universitario e/o Impresa partecipata da Università.

Cordiali saluti.

(R)
Nella voce “Acquisizione di Competenze Tecniche e Consulenze specialistiche” vanno inseriti i costi per l’acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA quali, ad esempio:
• Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati;
• Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato etc..);
• Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza.
• Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:

LIVELLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO CONSULENZA TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV 2-5 ANNI 200,00 EURO
III 5 – 10 ANNI 300,00 EURO
II 10 – 15 ANNI 450,00 EURO
I OLTRE 15 ANNI 500,00 EURO


Pertanto, sono ammissibili nell’ambito della R&S, spese di consulenza specialistica fornita da Spin-Off Universitario e/o Impresa partecipata da Università se coerenti con quanto sopra esposto.
  - (D) Gentilissimi,

per le attività di ricerca sono ammessi e finanziati canoni mensili per l'utilizzo di software? Ad esempio: acquisto di spazio per ospitare le piattaforme di test e gestire la configurazione del software di sviluppo.

(R)
L’acquisizione di servizi cloud di tipo IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS, (Platform-as-a-Service) o SaaS, (Software-as-a-Service) ascrivibili al progetto di ricerca e/o sviluppo può rientrare tra le Spese generali di ricerca e sviluppo, nella categoria costi di funzionalità operativa.
L'importo della voce in oggetto sarà calcolato nella misura, cumulativa con la voce “altri costi”, non superiore al 18% (diciotto per cento) dell'ammontare dei costi totali del progetto ammesso a finanziamento, per la propria quota di incidenza sul progetto.

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