Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Salve,

al fine di procedere ad una corretta rendicontazione delle fatture elettroniche, sarebbe possibile avere maggiori chiarimenti in merito al documento informatico in conservazione sostitutiva da produrre in sede di caricamento della documentazione sul MIRWEB e di verifica in loco? Come si presenta e produce tale documento informatico e cosa si intende per “documento informatico di timbratura” che dovrà contenere le informazioni utili ad identificare in maniera inequivocabile la fattura agevolata, consentendone la visualizzazione? Mi sembrerebbe di capire che non si tratterebbe, dunque, della tradizionale timbratura che si appone alle fatture cartacee che vengono "annullate" con i riferimenti dell'avviso e l'indicazione dell'importo per il quale si richiederebbe l'agevolazione.

Stante la conservazione sostitutiva della fatturazione elettronica come si può collegare gli attributi del timbro digitale alle fatture d’interesse e al registro di timbratura. Si precisa che la creazione di un timbro virtuale, ossia di un documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee, dovrà contenere le medesime informazioni di riferimento da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva. Disponete di un vademecum operativo utilizzabile dalle aziende che dovessero averne bisogno per implementare i propri gestionali in modo da automatizzare correttamente il processo?

grazie


(R)
Il decreto fiscale 2019 (DL n. 119/2018), convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede, a partire dall’1/1/2019, l’obbligo di fatturazione elettronica.
Di fatto, tale obbligo è incompatibile con l’inserimento nelle fatture della dicitura di annullo.
Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva all’1/1/2019 non è più previsto l’obbligo di riportare la dicitura sia sulle fatture che sui cedolini paga.

Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l’impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale.

Tutti i titoli di spesa (compresi i cedolini paga) rendicontati sugli strumenti agevolativi “Contratto di Programma, PIA Medie, Piccole imprese e PIA Turismo” dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una codifica riferita chiaramente alla misura agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione.
La codifica può essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.
  - (D) Buongiorno,

si chiede un chiarimento relativo alla voce di spesa personale da impegnare nelle attività di Ricerca e Sviluppo del progetto:

per il personale tecnico assunto successivamente alla data di inizio del progetto a tempo indeterminato e determinato, impegnati al 100% sul progetto, è obbligatorio, a fini rendicontativi, indicare il riferimento al progetto nel contratto di assunzione o lo si indicherà esclusivamente nella lettera di incarico (comprensiva anche dell'indicazione più puntuale delle ore di impegno nel progetto)?

Si ringrazia

Cordiali saluti

(R)
Nel caso in cui l'impresa intenda rendicontare spese per personale "non dipendente", in virtù di un contratto di collaborazione, il riferimento al progetto, con descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività, dovrà essere necessariamente riportato all'interno del contratto. In caso di personale dipendente assunto a tempo indeterminato e/o determinato, impegnato al 100% sul progetto, dovrà essere fornita adeguata documentazione giustificativa di tale impegno all'interno del progetto (ad esempio: lettera di incarico / ordine di servizio; CV del dipendente; attività sulle quali è stato coinvolto in precedenza tale personale; ecc.) e, pertanto, il contratto di assunzione può prevedere la mansione ma non specificare l'oggetto qualora lo stesso risulti da altra documentazione probatoria.
  - (D) Con riferimento alla “capitalizzazione delle spese per R&S”, come disciplinato dalle modifiche al Regolamento n.17/2014 (DGR n.2311 dell’11/12/2018 e Regolamento Regionale n.2 del 10 gennaio 2019 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 suppl. del 17-1-2019) le modalità sono quelle regolamentate dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE?

(R)
Con riferimento alla “capitalizzazione delle spese per R&S”, come disciplinato dalle modifiche al Regolamento n.17/2014 (DGR n.2311 dell’11/12/2018 e Regolamento Regionale n.2 del 10 gennaio 2019 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 suppl. del 17-1-2019) le modalità sono quelle regolamentate dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE. In particolare: sono ammissibili i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Il principio contabile Oic 24 chiarisce che i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati in passato, devono essere spesati per intero nell’esercizio di sostenimento a partire dal 2016, salvo il caso in cui tali spese soddisfino i requisiti esposti di seguito.
Costi di ricerca: devono essere spesati nell’esercizio se trattasi di “ricerca di base“, ossia attività rientrante nella normale operatività dell’azienda e di utilità generica per la stessa.
Non è più consentita la capitalizzazione per le spese di ricerca industriale. I costi sostenuti per la ricerca di base o altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente modificati, prima dell’inizio della produzione commerciale o utilizzo, sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.
Sino all'introduzione delle novità in materia di classificazione di bilancio, previste dal D.Lgs. n. 139/2015, soltanto la ricerca industriale e le spese per lo sviluppo potevano essere capitalizzate, su parere favorevole del collegio sindacale. Con le novità introdotte, il nuovo OIC 24 prevede:
Costi di sviluppo: possono essere capitalizzati solo quando rispondono ai seguenti requisiti:
o costi riferibili ad un processo/prodotto chiaramente definito, identificabile e misurabile;
o costi riferibili ad un progetto tecnicamente fattibile;
o essere recuperabili: i ricavi futuri realizzati dal progetto/prodotto devono essere in grado di coprire i costi sostenuti per lo sviluppo dello stesso.
Infine, con riferimento al periodo di ammortamento, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro i cinque anni ma in funzione della loro vita utile.

Per le imprese che adottano i Principi Contabili Internazionali (IFRS /IAS - International Financial Reporting Standards - International Accounting Standards) lo Ias 38 dispone che sono capitalizzabili le spese che hanno sempre una consistenza patrimoniale autonoma. Secondo tale principio internazionale le spese di ricerca non hanno una consistenza patrimoniale autonoma, non possono quindi essere cedute liberamente sul mercato.
I costi di ricerca industriale devono essere spesati nel Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di sviluppo sono capitalizzabili se l’entità può dimostrare:
• la fattibilità tecnica, la sua intenzione e la sua capacità economico-finanziaria di completare l’attività immateriale così da renderla disponibile per l’uso o per la vendita;
• la sua capacità di usare o vendere l’attività immateriale;
• in quale modo l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri.
  - (D) Nell’ambito di un Progetto di ricerca e sviluppo finanziabile dall’Avviso Contratti di programma, alla conclusione delle attività, si procederà alla realizzazione di un prototipo di cantiere “green” per la manutenzione della linea ferroviaria, composto da un’autoscala a trazione elettrica (sottoprogetto A) e da una scala motorizzata elettrica con telecomando e comando multiplo (sottoprogetto B).

Con riferimento al sottoprogetto A, l’Autoscala Polivalente a carrelli (APVc) sarà rappresentata da un mezzo d’opera ferroviario costituito da una struttura di base portante (telaio cassa) e da una sovrastruttura necessaria per la specifica operatività del mezzo stesso (cabine, macchine operatrici, cofani, etc). La sovrastruttura, distribuita su tutto il piano del telaio dell’APVc, comprenderà le cabine di guida (una per ogni senso di marcia), la piattaforma elevabile, il braccio gru, il terrazzino di lavoro, i falconi, il pantografo di messa a terra in fase di lavoro ed altre attrezzature di lavoro. Il veicolo sarà dotato di una trazione combinata idraulica/elettrica, gestita tramite un opportuno software di macchina che ne governa il funzionamento.

Con riferimento al sottoprogetto B, la scala elettrica motorizzata sarà rappresentata da un mezzo d’opera ferroviario costituito da una struttura di base portante (telaio cassa) e da una sovrastruttura necessaria per la specifica operatività del mezzo stesso (gru, piattaforme, mast, etc) e ulteriori dispositivi ausiliari (cofano motore, dispositivo diagnostico laser, etc). La sovrastruttura, distribuita sul piano del telaio potrà essere diversamente allestita su skid (controtelaio portante) a seconda delle esigenze richieste dal cliente, tramite opportune macchine operatrici e dispositivi per la costruzione e la manutenzione della catenaria. La scala motorizzata sarà pertanto modulare e customizzabile in differenti allestimenti a seconda della tipologia di lavoro da effettuare. Il veicolo sarà dotato di una trazione combinata idraulica/elettrica, gestita tramite un opportuno software di macchina che ne governa il funzionamento. La scala motorizzata sarà inoltre dotata di sistema innovativo di anticollisione e gestione wireless della velocità dei veicoli del cantiere per un’agevole combinata attività dei differenti veicoli sul cantiere di lavoro.

Considerata la complessità di realizzazione dell’attività di sviluppo sperimentale del cantiere “green” per la manutenzione della catenaria, si chiede di confermare che il prototipo pilota (veicolo multifunzione con autoscala polivalente a carrelli e scala elettrica motorizzata), possa essere considerato un prodotto immediatamente vendibile, che non necessita di ulteriori adeguamenti e lavorazioni, in quanto il costo di fabbricazione è complessivamente pari ad € 4.200.000,00 e tale costo giustifica pertanto la necessità di non poter utilizzare il prototipo solo a fini di dimostrazione e convalida, così come stabilito dal comma 2 dell’art. 72 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014.

Si chiede pertanto di confermare che, in conformità a quanto stabilito anche dall’art. 2 del Regolamento (Ue) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede che “…lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”, si possa procedere, una volta effettuato il collaudo finale del progetto ed ottenuta l’erogazione del saldo finale, alla vendita del suddetto prototipo.

(R)
In ottemperanza del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, l'art. 5.1.1 del Contratto di Programma, prevede al comma i) l’obbligo di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento. Inoltre, l’art 8.4 del Contratto di Programma prevede al comma a), la revoca parziale delle agevolazioni qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

  - (D) Premesso che l’art. 18, comma 4 del Regolamento regionale 17/2014 così riferisce:



'4. Per gli investimenti delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 19, comma 2, sono concesse nel limite del 18%.'



si chiede di conoscere quanto segue per una Grande Impresa, già beneficiaria di agevolazioni per precedenti programmi nello stesso stabilimento, in procinto di presentare una nuova domanda di Contratto di Programma per nuovi investimenti:

gli investimenti precedenti già agevolati si sommano con gli investimenti del nuovo programma al fine della verifica di quanto previsto al comma 4 dell’art. 18?



in caso di risposta positiva al punto precedente,



- la sommatoria va fatta anche se i programmi di investimenti sono autonomi e funzionali singolarmente?

- c’è da osservare un arco temporale tra i 2 programmi ai fini dell’eventuale sommatoria?



Grazie

(R)
L'art 14 comma 13 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 prevede che gli investimenti non si sommano se avviati dopo tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi al primo programma o se avviati prima dei tra anni, ma in una provincia differente.



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