GOL - FAQ

 

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  - (D) Risulta necessario modificare le parti relative alla firma del rappresentante legale (data, nome, cognome) e data e numero della determina presenti nella A.U.O.?

(R)
Le parti relative alla firma del rappresentante legale (data, nome, cognome) compaiono in automatico trattandosi di atto firmato digitalmente.

Per quanto riguarda la data ed il numero della determina, non occorre apportare alcuna modifica.





  - (D) Quali tipologie di contratti si possono applicare alle figure richieste nell'Allegato B dell'Atto Unilaterale d'Obbligo?

(R)
Qualsiasi tipologia contrattuale tranne il Contratto di lavoro Occasionale.
  - (D) Una volta inviato l'atto firmato, si dovranno attendere indicazioni per l'avvio delle attività?

(R)
Sarà cura della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro fornire indicazioni sull’avvio delle attività previste dal Programma.
  - (D) Nel caso in cui l'elenco delle risorse dedicate al programma venga modificato e/o integrato, come si procederà?

(R)
Come specificato nell’Atto Unilaterale d’Obbligo, all’art. 3 Obblighi del Soggetto esecutore al punto 30),
risulta necessario “ documentare, in sede di verifica ispettiva, l’avvenuta autorizzazione da parte della
Regione Puglia rispetto ad eventuali variazioni del personale indicato nel presente A.U.O. e a non consentire
l’utilizzo di personale non preventivamente autorizzato dalla Regione.”
Tali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo pec all’indirizzo gol.lavoro.regione@pec.rupar.puglia.it,
compilando ed inviando, in sede di variazioni di personale, l’allegato B “Elenco del personale impiegato dai
soggetti esecutori” con l’indicazione di tutte le risorse umane impiegate al momento dell’invio,
evidenziando la variazione apportata.
Verificati i requisiti del nuovo personale impiegato, la Regione Puglia comunicherà tramite l’indirizzo pec
sopra indicato, l’autorizzazione alla variazione;
  - (D) L'elenco del personale che sarà impiegato nell'erogazione dei servizi dovrà ricalcare quanto indicato in fase di accreditamento oppure è sufficiente che i professionisti indicati siano in possesso dei requisiti almeno dell'esperto junior e tutor individuale?

(R)
Il personale impiegato dovrà essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del
Reg. Regionale 27/12/20212 n. 34 con riferimento ai profili di ESPERTO JUNIOR e TUTOR INDIVIDUALE;
pertanto, si potrà indicare anche personale non accreditato.
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