Oss 2017 - FAQ

 

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  - (D) Buon pomeriggio,

volevo sapere quando sara' possibile candidarsi per il corso di formazione per oss 2017.



Grazie,

(R)
Con atto Dirigenziale 59 del 24 gennaio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 1 febbraio 2018 è stato pubblicato L'Avviso pubblico 1/FSE/OSS 2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”


Tale Bando è rivolto ESCLUSIVAMENTE agli Enti formativi che hanno presentato le loro istanze dal 19 febbraio al 23 marzo 2018 per ottenere i finanziamenti per la realizzazione dei corsi OSS.

Dopo la data del 23 marzo sono state avviate le procedure per le valutazioni dei numerosissimi progetti pervenuti ed alla fine di tale valutazione, tuttora in corso, saranno pubblicate le graduatorie, su base provinciale, degli enti finanziati.

A quel punto le persone interessate a frequentare i corsi di formazione e che presentano i semplici requisiti richiesti (essere disoccupati o inoccupati, aver assolto l'obbligo formativo ed aver compiuto 17 anni al momento di iscrizione al corso), potranno contattare gli enti finanziati e saranno gli stessi enti a selezionare le persone ammesse a frequentare i corsi.

Le graduatorie provinciali degli Enti finanziati saranno pubblicate sui siti istituzionali della Regione Puglia tra i quali:

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/oss2017

Ai fini delle selezione degli allievi, ciascun organismo di formazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove di selezione, batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all’atto della prova medesima

Per maggiori dettagli La invito a consultare, al momento, l’Avviso pubblico sopra citato.

Cordiali saluti.

  - (D) QUESITO RISPETTO AI REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Nell’avviso è scritto: “I destinatari dei progetti finanziati, a valere sul presente avviso, sono i soggetti inoccupati e disoccupati, residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese. …….”
Ciò significa che un aspirante corsista può essere residente in Basilicata ed avere il domicilio a Bari?
Inoltre nel progetto che si presenta per la provincia di Bari tra le caratteristiche dei destinatari si può mettere il vincolo della residenza e/o domicilio in provincia di Bari. O deve necessariamente restare del territorio regionale pugliese, questo vincolo è motivo di esclusione del progetto?

(R)
L'avviso non impone per i destinatari dei corsi l'obbligo della residenza nel territorio pugliese, che risulta quindi requisito sufficiente, ma non necessario; requisito necessario e sufficiente risulta quindi solo quello del domicilio sul territorio pugliese, di conseguenza ulteriori restrizioni (ad esempio la sola residenza) non risultano configurabili; titoli preferenziali (ad esempio domicilio in una determinata provincia pugliese) non possono essere esclusi, ma non possono essere vincoli ostativi.
  - (D) È necessario che ogni allevo svolga l’esperienza di tirocinio nei diversi ambiti (Servizi sanitari, Servizi sociali, Servizi socio-sanitari) o può svolgere l’intero tirocinio di 450 ore in un unico ambito,ad es. servizio sanitario?

(R)
Al di là della struttura che fisicamente ospita gli allievi per il tirocinio, il tirocinio stesso deve consentire l'apprendimento e la sperimentazione pratica per gli allievi in formazione in tutte le aree disciplinari previste dal Regolamento Regionale del 18 dicembre 2007, n. 28
  - (D) Gent.mi

In merito alla suddivisione finanziaria in caso di RTS tra due Organismi Formativi, vorrei chiedere se è possibile prevedere ruoli/attività diverse (e quindi diverse percentuali di budget) tra i 2 partner a seconda della sede di candidatura del progetto.

Esempio:

RTS tra due soggetti (Capofila + Partner)

Progetti presentati 2: uno su sede capofila (Brindisi), uno su sede partner (Bari )

Per il progetto di Brindisi (sede capofila) si prevede la seguente ripartizione: Capofila 95% budget – Partner 5%

Per il progetto di Bari (sede partner) si prevede la seguente ripartizione: Capofila 18 % budget – Partner 82%.

Cordiali saluti


(R)
In termini più generali il quesito pone la domanda se sia possibile definire al momento dell'istanza, su singoli progetti, percentuali di contributo (e, quindi, quote di esecuzione) differenti dalle quote di partecipazione? Si è possibile
Si evidenzia, fermo restando quanto sopra detto in ordine alla necessità di definire preventivamente le quote di esecuzione, che il quesito proposto potrebbe essere così formulato: è possibile che un componente del raggruppamento abbia quote di esecuzione pari a zero?
Sul punto fatto salvo il principio per il quale, allo stato, non sussiste più il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, si richiama l’attenzione sulla circostanza per cui l’ambito di intervento del presente avviso è rappresentato dalla disciplina delle sovvenzioni nelle quali, tradizionalmente, è circostanza anomala che un partner di progetto non svolga alcun ruolo all’interno del progetto da candidare.
Doverose talune precisazioni in relazione alle premesse ai quesiti di cui in premessa da Voi proposte.

Pertanto, qualora il Capofila o un altro componente del raggruppamento venisse candidato tanto in forma singola tanto in forma associata, questa fattispecie non sarebbe coerente con quanto previsto dall’48 comma VII del d.lgs 50/2016 secondo il quale “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”
  - (D) Spett.le Supporto Tecnico,

con la presente si chiede di avere indicazioni sulla possibilità di costituire un R.T.S. con Enti Ecclesiastici o Residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.

Cordiali saluti

(R)
La candidatura con tali enti in raggruppamento temporaneo di scopo è consentita a condizione che si tratti di enti accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.
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