Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ
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14 - (D) Quali sono i massimali di ore settimanali per SAD e ADI acquistabili con il Buono Servizio?
(R) I nuovi massimali di ore settimanali per SAD (ex art. 87) e ADI (ex art. 88) acquistabili dall’utente tramite Buono Servizio, sono i seguenti: max 6 ore sett.li per il SAD, aggiuntive ad eventuali ore di servizio già erogate da Ambiti territoriali e Comuni; max 12 ore sett.li per l’ADI, aggiuntive ad eventuali ore di servizio già erogate da Ambiti territoriali e Comuni. La ratio è quella di garantire una maggiore democraticità e proporzionalità nella diffusione del servizio a beneficio di più utenti, in considerazione del principio di aggiuntività del Buono Servizio e che ne regola l’utilizzo in relazione ai servizi di tipo domiciliare. Il Buono Servizio, dunque, non può e non deve in alcun caso sostituire la funzione socio-assistenziale del Comuni e degli Ambiti territoriali volta a garantire l’organizzazione strutturata con propri mezzi e risorse di tali servizi, all’interno dei Piani Sociali di Zona, mediante ordinarie procedure di appalto. L’aggiuntività del Buono Servizio su SAD e ADI, quindi, si sostanzia nella costruzione di progetti di presa in carico pubblica, in grado di costruire attorno al profilo di bisogno della persona, una risposta qualitativamente e quantitativamente adeguata, efficace e sostenibile. |
13 - (D) Se una persona disabile o un anziano non autosufficiente non dispone al momento né di un PAI, né di una Scheda di Valutazione Sociale del caso, può fare domanda di Buono Servizio?
(R) Se il disabile/anziano non dispone di un PAI o di una Scheda di Valutazione Sociale del caso non è possibile fare domanda di Buono Servizio. In tal caso, la persona interessata ad un servizio artt. 60 , 60ter, 88 dovrà preventivamente fare richiesta alla PUA Distrettuale per accedere alla Valutazione Multidimensionale (UVM) ed ottenere il rilascio del relativo PAI. Allo stesso modo, una persona interessata ad un servizio artt. 68 , 87, 105, 106 dovrà preventivamente fare richiesta al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza per accedere alla Valutazione Sociale ed ottenere il rilascio della relativa Scheda di Valutazione Sociale del caso su format regionale. Ne consegue che solo in presenza dei predetti riscontri diagnostici della condizione di bisogno, la persona potrà procedere a presentare domanda di Buono Servizio entro la prima finestra temporale disponibile. |
12 - (D) Se una persona disabile o un anziano non autosufficiente dispone di un PAI o di una Scheda di Valutazione Sociale del caso rilasciata in precedenza, può utilizzarla per fare domanda di Buono servizio ai sensi dell’Avviso n. 1/2017?
(R) L’Avviso, al riguardo, prevede un’importante clausola di favor partecipationis, ovvero la possibilità di utilizzare in fase di candidatura anche un PAI (per richiesta di Artt. 60, 60ter, 88) o una Scheda di Valutazione sociale del caso (per richiesta di Artt. 68, 87, 105, 106) rilasciati non oltre 360 gg. solari antecedenti rispetto alla data di presentazione on line della domanda di Buono Servizio. Inoltre, per la medesima ratio, è possibile utilizzare, in alternativa alla data di rilascio, anche un PAI giunto a scadenza non oltre 180 gg. antecedenti rispetto alla data della domanda di Buono Servizio. |
11 - (D) Cosa si intende per estremi del numero di protocollo dell ISEE?
(R) Per estremi del numero di protocollo dell’ISEE, si intende il numero di protocollo dell’ATTESTAZIONE ISEE che Inps rilascia a seguito della presentazione della DSU da parte dell’utente. Infatti, il valore ISEE (sia ORDINARIO, sia ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO) che l’utente dichiara in piattaforma è da quest’ultimo estrapolato dall’attestazione ISEE. |
10 - (D) Se un utente/famiglia é già in possesso dell'attestazione ISEE, deve nuovamente fare richiesta presso un CAF?
(R) NO: se l'attestazione ISEE é in corso di validità (vale a dire rilasciata nel corso del 2017 con scadenza 15/01/2018) non é assolutamente necessario far ricalcolare l'ISEE. Si utilizzerà l'attestazione ISEE di cui si é già in possesso. Tuttavia, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016 qualche famiglia potrebbe avere interesse a far ricalcolare il proprio ISEE, al fine di cogliere le importanti agevolazioni che tale sentenza ha introdotto. Un altro motivo per cui una famiglia dovrebbe rivolgersi ad un CAF per presentare DSU e far calcolare l’ISEE è il caso in cui la medesima famiglia disponesse solo di una tipologia di ISEE (ad esempio solo ISEE ORDINARIO) e necessitasse per i motivi in precedenza esposti di acquisire anche l’altra tipologia (ad esempio ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO). E’ del tutto ovvio, infine, che chi non disponga ancora di alcun ISEE, debba celermente rivolgersi ad un CAF per presentare la propria DSU e attendere la successiva attestazione da parte di INPS. |