PNRR - Impianti idrogeno rinnovabile - FAQ
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14 - (D) Nel caso in cui la società partecipante ha due amministratori con firma congiunta, nella compilazione del modello di partecipazione possiamo inserire un ulteriore firmatario modificando il format della domanda?
(R) Il format di cui all’appendice A.1 può essere modificato, purché siano mantenuti tutti gli elementi, informazioni e dichiarazioni in esso contenuti per le verifiche di cui all’art. 12 co.1 e 2. |
13 - (D) Qualora la documentazione di cui all'Appendice A fosse di grandi dimensioni, tali da rendere difficoltoso/impossibile l’invio a mezzo pec, questa può essere trasmessa attraverso la creazione di un link o in alternativa dovrà essere trasmessa con più invii pec?
(R) Si conferma l’utilizzo esclusivo della pec per la trasmissione dei documenti allegati all’istanza, pena la loro irricevibilità (art. 10 co. 2 dell’avviso). Qualora fosse necessario la trasmissione di allegati di grandi dimensioni, è consentito utilizzare più invii pec, rispettando le modalità e i termini di cui all’art. 10 dell’avviso. Nel caso di invii con più pec, si raccomanda vivamente di: 1) indicare nell’oggetto delle pec con gli allegati, oltre a quanto previsto dal suddetto articolo 10, anche una numerazione progressiva che consenta la loro individuazione (1 di n, 2 di n…) 2) inviare le pec con gli allegati contestualmente alla pec contenente la domanda. |
12 - (D) La domanda di agevolazione è soggetta ad imposta di bollo?
In caso di risposta positiva potete fornirci: 1. le indicazioni in merito all’importo 2. modalità di pagamento 3. informazioni in merito alla necessità di indicare numero e data della marca da bollo ed eventualmente in che parte della domanda devono essere inserite tali informazioni. (R) Tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, di un atto (quindi anche le richieste di contributo) sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia applicabile una specifica ipotesi di esenzione di cui alla Tabella B allegata al DPR 642/1972. L’assolvimento prevede: - l’acquisto una marca da bollo da 16,00 €, ai sensi del suddetto decreto e dall'articolo 7-bis del Decreto Legge 26/04/2013, destinata esclusivamente alla presentazione della domanda; - la comunicazione all’atto della domanda del relativo numero identificativo (seriale e data); - l’autocertificazione che la marca da bollo in questione non sia utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011). In merito alla domanda di agevolazione di che trattasi, la suddetta comunicazione, e relativa autocertificazione, potrà essere effettuata all’interno della domanda di cui all’appendice A.1, purché siano mantenuti tutti gli elementi, informazioni e dichiarazioni contenuti nel format per le verifiche di cui all’art. 12 co.1 e 2, oppure in alternativa in allegato alla stessa. |
11 - (D) Con riferimento al tema Aiuti di Stato, si chiede conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti di stato
è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che sarà quest'ultimo a registrare il codice CAR nel Registro Nazionale Aiuti e che competerà alle Regioni la registrazione dei singoli contributi COR e, in caso di variazioni, degli eventuali codici COVAR. (R) Si conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti oggetto di notifica alla CE è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e che i soggetti concedenti sono le singole Regioni Province autonome. Nei prossimi giorni il MASE procederà a registrare il regime di aiuti su RNA con contestuale rilascio del codice identificativo della misura Codice Aiuto RNA CAR e a richiedere alle singole Regioni Province autonome delle informazioni al fine di poter creare, sul predetto RNA, nell'ambito della misura in questione, degli Uffici Gestori Pubblici Esterni, uno per ogni Regione Province autonoma, nell'ambito dei quali registrare poi i singoli bandi. Si rammenta che, a prescindere dalla gestione dei flussi finanziari in modalità accentrata o decentrata, sarà poi sempre competenza delle Regioni Province autonome la registrazione dei singoli aiuti individuali su RNA (la registrazione degli stessi è certificata dal Registro mediante l'attribuzione di un codice identificativo Codice Concessione RNA COR) e di eventuali variazioni (per ciascuna variazione il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico Codice Variazione Concessione RNA COVAR). Per ogni chiarimento in merito ai codici COR e COVAR si rinvia al DM MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento RNA a alle FAQ e Guide operative pubblicate sul sito. |
10 - (D) L'articolo 10, comma 3 dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, prevede che Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto. È possibile che due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo, partecipino in maniera indipendente a due distinti progetti?
(R) Si, due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo possono partecipare in maniera indipendente a due distinti progetti. |