PNRR - Impianti idrogeno rinnovabile - FAQ

 

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4 - (D) Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se vi è una potenza massima ammissibile a contributo per gli "impianti addizionali asserviti".

(R)
No, il citato decreto direttoriale non prevede alcun vincolo a riguardo. Si rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera m), del citato Allegato 1. A riguardo, si rimanda alla FAQ n. 1.
3 - (D) Rispetto all'articolo 7 dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se tra i costi ammissibili rientrano anche quelli connessi all'acquisto/noleggio di carri bombolai per il trasporto di idrogeno, all'acquisto/noleggio di veicoli FCEV, anche adibiti al trasporto di idrogeno, all'acquisto e posa in opera delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna e all'acquisto/noleggio veicoli a combustione interna (ICE).

(R)
No, nessuno dei costi indicati rientra tra quelli ammissibili ai sensi del citato articolo 7.
2 - (D) Con riferimento alla definizione di area industriale dismessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Allegato 1 del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se rientrano nella fattispecie anche le cave dismesse o aree individuate come industriali su cui non c'è stata mai un'attività industriale, ma sono presenti edifici in stato di abbandono.

(R)
Premesso che le Regioni o Province autonome possono fornire una definizione di "area industriale dismessa" differente rispetto a quella di cui al citato articolo 1, lettera a) nei propri Avvisi pubblici, con riferimento a quanto previsto dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si rappresenta che rientrano tra i siti ammissibili per la produzione di idrogeno rinnovabile tutti quelli che rispettano la definizione di area industriale dismessa, di cui al citato articolo 1, lettera a), ovvero i siti che rispettano congiuntamente le seguenti due condizioni:
1) ricadere "in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale";
2) essere un'attività industriale cessata "o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1". "La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata". La mancanza di uno dei due requisiti non qualifica il sito come "area industriale dismessa". A riguardo, tra la documentazione da presentare, come previsto dall'Appendice A al citato decreto direttoriale, devono essere presenti il "certificato di destinazione urbanistica del sito" e "idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente". Infine, si rappresenta che i siti per la realizzazione degli interventi di produzione di idrogeno rinnovabile dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale.
1 - (D) L'articolo 5, comma 2, lettera m), dell'Allegato 1 del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, prevede che, ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, “non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti”. Come si attua la citata disposizione?

(R)
La misura considera ammissibili ad agevolazione esclusivamente gli impianti addizionali asserviti, intendendo con impianti "asserviti" quanto previsto dal comma 1, lettera o) dell'articolo 1 del medesimo Allegato 1. Conseguentemente, l'articolo 5, comma 2, lettera m), dell'Allegato 1 del decreto del direttore ha introdotto uno specifico vincolo per cui “non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti”. Della disposizione non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare per diverse soluzioni come l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica, la mancata connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica, la cessione gratuita alla rete, ove possibile, la cessione gratuita ad altri soggetti, quali ad esempio coloro che acquisteranno l’idrogeno rinnovabile prodotto. Rimane ferma che necessità di dimostrare che l'impianto da fonte rinnovabile non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero che sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia da questo prodotta non ricevano incentivi di altra natura. Si ricorda infine che detta condizione deve emergere anche dall'analisi energetica dell'intero progetto, che deve essere effettuata con riferimento alla documentazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1.
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