PNRR - Impianti idrogeno rinnovabile - FAQ

 

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9 - (D) Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile ammessi alla misura possono prevede l'impiego anche di energia diversa da quella rinnovabile, purché siano rispettate le condizioni di idrogeno verde così come previsto dal Principio non arrecare un danno significativo (DNSH)?

(R)
Ai fini dell'ammissibilità alla misura in questione, in linea con quanto previsto dalla sezione 2.5 del TF Russia-Ucraina, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile, ovvero impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro della transizione energetica 21 ottobre 2022, n. 463. Conseguentemente, l'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori deve essere totalmente rinnovabile. Ai fini della verifica del suddetto requisito, il bilancio energetico di cui all'Appendice A, punto 2, lettera e) deve indicare tutta l'energia elettrica rinnovabile impiegata dall'elettrolizzatore (impianti addizionali, impianti non addizionali, etc.). Le medesime quantità e tipologie di energia elettrica indicate nel bilancio energetico devono quindi essere utilizzate ai fini delle verifiche degli indicatori di cui all'Appendice B e più specificatamente:
1) la variabile "E(Elettro, FERasservite)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti addizionali asserviti oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura;
2) la variabile "E(Elettro, FERppa)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine, ovvero prodotta da impianti addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine non oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura;
3) la variabile "E(Elettro, RETE)" è riferita a tutta l'energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui ai precedenti punti, compresa: l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili addizionali connessi direttamente all'elettrolizzatore, ma non oggetto delle agevolazioni della presente misura; l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali connessi direttamente all'elettrolizzatore; l'energia elettrica rinnovabile provvista di garanzia d'origine.
Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto delegato, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile.
8 - (D) Con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede quale sia il valore dell'agevolazione massima concedibile.

(R)
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 1) del citato Allegato 1, l'agevolazione concessa è pari all'agevolazione richiesta nell'ambito dell'offerta formulata dal soggetto proponente, così come indicato nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1 al decreto direttoriale. Come indicato all'articolo 8, comma 2, lettera b), l'agevolazione richiesta massima è pari al più al 100% dei costi ammissibili e non può essere superiore a 20 milioni di euro "per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta".

7 - (D) Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se è possibile prevedere tra gli utilizzi dell'idrogeno prodotto, l'immissione nella rete gas (blending).

(R)
Si, il blending di idrogeno con gas naturale è ammissibile, ma tutti i costi connessi alla connessione alla rete di distribuzione gas e altri macchinari necessari per il blending non sono ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera f) del citato Allegato 1. Si precisa che tale condizione è in linea con il principio DNSH.
6 - (D) Con riferimento all'articolo 6, lettera f), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede cosa si intende con il termine “adeguate” in riferimento alle risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno.

(R)
Si intende che la disponibilità deve essere commisurata alle esigenze (portate/volumi) del processo di produzione dell'idrogeno, come evidente dalla relazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1 e come riportato nelle domande di agevolazioni di cui alle Appendici A.1 e A.2 del medesimo Allegato 1.
5 - (D) Con riferimento all'articolo 6, lettera d), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se il sito di installazione dell'elettrolizzatore dovrà comunque avere le caratteristiche per poter ospitare un impianto addizionale asservito, anche se tale impianto verrà realizzato in un altro posto adiacente, fermo restando il rispetto del vincolo dei 10 km di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del citato Allegato 1.

(R)
Nell'area industriale dismessa individuata per l'installazione dell'elettrolizzatore deve essere dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di agevolazione che sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità degli impianti di soddisfare potenzialmente, ovvero di soddisfare anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427. Il predetto vincolo di ammissibilità non costituisce obbligo di installazione di impianti addizionali asserviti nella medesima area industriale dell'elettrolizzatore. La verifica del vincolo è necessaria anche qualora gli impianti addizionali asserviti venissero installati in aree poste entro 10 km.
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