Efficientamento Energetico - FAQ

 

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13 - (D) Gentilissimi,

vorrei un vostro cortese riscontro alle due seguenti domande:

1) è agevolabile un programma di investimento relativo ad un’unità produttiva nella quale sono svolte due attività, di cui una soltanto con codice Ateco ammissibile ai fini del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”?

2) cosa accade nel caso in cui l’impresa, dopo l’investimento, non riesca a raggiungere pienamente l’obiettivo del risparmio energetico pari ad almeno il 15% dei consumi di energia primaria (ad esempio, nel caso in cui consegua un risparmio energetico solo del 13%)?

Grazie per la disponibilità

Cordiali saluti


(R)
1) Sarà finanziato l’intervento che riguarda il solo codice Ateco ammesso. Sarà necessario produrre una perizia giurata di un tecnico abilitato all’interno della quale lo stesso tecnico deve riportare analiticamente e proporzionalmente tutte le spese - sia in opere murarie sia in macchinari, impianti ed attrezzature - previste nel piano degli investimenti, suddividendole esattamente per ciascuna attività che l’impresa svolge presso la sede oggetto di richiesta di agevolazioni.

2) Se l’impresa non raggiunge gli obiettivi di risparmio che costituiscono requisito fondamentale per l’ammissibilità del programma di investimenti incorre nella fattispecie di revoca delle agevolazioni e degli aiuti a valere sul bando, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo essi siano stati conferiti.
12 - (D) Nell'Allegato 4, al paragrafo 4 vengono indicati i costi massimi unitari degli investimenti. Per quanto riguarda un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici, il costo massimo è di 2.500 euro/KWp.

In questo costo vengono ricomprese tutte le "spese dal punto 4 al punto 7 di cui al paragrafo 1" come recita l'ultimo capoverso prima della tabella.



Sembrerebbe quindi che le spese citate al punto 3 del paragrafo 1 (apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento) siano escluse dai 2.500 euro.



E' così?

Perchè in questo caso ai 2.500 euro, andrebbero aggiunti i costi dei pannelli fotovoltaici.

(R)
Nei 2500 €/kWp sono comprese tutte le spese per l’impianto fotovoltaico, cioè pannelli/moduli, apparecchiature elettriche, sostegni, componenti, cavi, connettori, piccole opere necessarie all’installazione, etc.
Se le spese rendicontate dovessero eccedere il limite, esse potranno essere finanziate per la quota fino a 2.500 €/kWp.
Stesso approccio va considerato per gli altri limiti indicati su base unitaria.
Si conferma, quindi, che le spese citate dal punto 3 al punto 6 del paragrafo 1 nell'allegato 4 sono agevolabili ed incluse nei costi unitari max indicati in tabella.
11 - (D) Con la presente chiediamo se :

la produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell’energia

consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione

della domanda fa riferimento alla sola energia ELETTRICA consumata o alla somma delle energie ELETTRICA GAS PELLETT ECC.. consumate in azienda?



Inoltre il 2% di risparmio energia primaria è da comprendere all'interno del 60% totale o da conteggiarsi a parte?



Grazie

(R)
L’energia consumata mediamente nei tre anni antecedenti la domanda è quella complessiva, senza riguardo a come essa è stata prodotta o alla sua natura (termica, elettrica, etc.). L’energia primaria prelevata dalla rete o dalle reti di adduzione dei vettori energetici è la frazione di energia non autoprodotta e necessaria alla conduzione degli impianti e delle utenze del sito produttivo.
10 - (D) Buongiorno,

sulla base dell'art. 4 punto 2) dell'Avviso "I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a € 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 15 % dell'unità locale oggetto dell'investimento".

Sulla base dell'art. 4 punto 4) dell'Avviso "I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera a) del precedente comma (ovvero, efficienza energetica) con un minimo del 2 % di risparmio di energia primaria".



Vorremmo sapere:

1.il risparmio di energia primaria deve essere pari ad almeno il 2 % (come si evince dal punto 4) dell'art. 4 dell'Avviso) o deve essere pari ad almeno il 15 % (come si evince dal punto 2) dell'art. 4 dell'Avviso) dei consumi di energia primaria dell'unità locale oggetto d'investimento ?



2. cosa si intende per "energia primaria" ?



Cordiali saluti

(R)
L’energia primaria è da intendersi come quella NON prodotta all’interno del sito oggetto di intervento, di qualunque natura o origine essa sia.
Complessivamente, l’intervento a valere sul TITOLO VI – Fondo Mutui Tutela dell’Ambiente deve produrre un risparmio di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici pari ad almeno 15%.
Ove si attivino (una o entrambe) le linee di investimento denominate COGENERAZIONE e PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE è obbligatorio che a quel 15% concorra il 2% di efficientamento energetico, cioè che la linea di investimento denominata EFFICIENTAMENTO sia comunque attivata e nella misura minima del 2%. Può presentarsi il caso, allora, che si ottengano risparmi complessivi di energia primaria del 15% per effetto di un intervento sulla COGENERAZIONE per il 5%, un intervento sulla PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI per l’8% e un intervento sull’EFFICIENTAMENTO per il 2% (8+5+2=15%).
Ove si attivi la sola linea dell’EFFICIENTAMENTO, con essa si dovrà produrre obbligatoriamente l’intero 15% di risparmio di energia primaria.
9 - (D) Buongiorno,

vorrei avere dei chiarimenti su cosa si intende "Riduzione annuale del prelievo dell'energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici".

Dal momento che i progetti di investimento relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, Linea Fonti di Energia Rinnovabile, prevedono in abbinamento anche un intervento di efficienza energetica che produca un risparmio di energia primaria di almeno il 2%, volevo conferma della definizione di energia primaria che dovrebbe escludere tutti gli interventi che riducano il consumo di energia elettrica (dal momento che è un energia secondaria).



Resto in attesa di un riscontro.



Ringrazio anticipatamente.

Pellegrini Rocco

(R)
L’energia primaria è da intendersi come quella NON prodotta all’interno del sito oggetto di intervento, di qualunque natura o origine essa sia.
Se la riduzione del prelievo dell’energia primaria è causata da minori consumi del sito conseguenti ad azioni di ottimizzazione su processi e/o impianti, potrà dirsi che la riduzione deriva da azioni di efficientamento. Sull’effetto di queste azioni insiste il limite del 2% (sussistendo sempre quello complessivo del 15%).
Se la riduzione del prelievo dell’energia primaria è causata dal funzionamento di nuovi sistemi di produzione di energia, potrà dirsi che la riduzione non deriva da azioni di efficientamento, bensì da una maggior capacità autonoma del sito di produrre in loco l’energia di cui ancora necessita.
Complessivamente, l’intervento a valere sul TITOLO VI – Fondo Mutui Tutela dell’Ambiente deve produrre un risparmio di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici pari ad almeno 15%.
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