Efficientamento Energetico - FAQ

 

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8 - (D) Potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 500KW o 1 Megawatt?

Art. 4 comma 1 punto 4. stabilisce che: gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili devono essere di potenza non superiore a 1 Megawatt.



Lo stesso art. 4 al comma 3 lettera c stabilisce che sono ammissibili interventi di:

a) efficienza energetica;

b) cogenerazione ad alto rendimento;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino ………………………….. e, comunque, fino al limite massimo di 500 KW.



Non si comprende il limite di 500 KW stante l’ammissibilità di impianti di potenza non superi a 1 megawatt.

L’allegato 3 Linea 3 “produzione da fonte rinnovabile” elenca le fonti rinnovabili tra cui:



energia solare (senza indicare un limite massimo di potenza nominale ma, per gli impianti fotovoltaici, ad esempio, ammissibili solo per autoconsumo, è necessario fare lo scambio sul posto per il quale il limite max è 500 KW)

energia eolica di potenza nominale inferiore o al più uguale a 20KW

energia delle biomasse solide, liquide o gassose, di potenza nominale complessiva inferiore a 1 MW.

Quindi il limite di 1 MW di cui all’art. 4 comma 1 punto 4. si riferisce solo agli impianti di biomasse?

In sintesi quale è la potenza massima che può avere un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili?


(R)
Il limite di 500 kW va riferito alla produzione di energia elettrica.
Il limite di 1 MW va riferito alla produzione complessiva di energia elettrica e termica.
In caso di concorrenza di limiti derivanti dall’esistenza di altre norme comunitarie, statali, regionali, comunali o di qualsiasi altra natura (il cui rispetto va in ogni caso garantito) si dovranno intendere validi il limiti più restrittivi.
7 - (D) Gentilissimi,

In riferimento a quanto previsto dal Bando Regionale TITOLO VI – Fondo Mutui Tutela dell’Ambiente, la società proponente, operante in uno dei settori ammessi ad agevolazione, intende utilizzare i benefici resi disponibili dal bando di cui sopra al fine di migliorare la propria capacità di efficientamento energetico e approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili in connubio con un incremento previsionale di produttività.

Al fine di perseguire gli obiettivi esposti, la Società intende installare in azienda

- N. 2 motori elettrici ad alta efficienza con potenza complessiva 1.150 kWe (LINEA 1 – “EFFICIENZA ENERGETICA”)

- N. 1 impianto fotovoltaico da circa 300 kWe (LINEA 3 – PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)

- N. 1 sistema di regolazione del carico elettrico (LINEA 1 – “EFFICIENZA ENERGETICA”)

I motori elettrici in questione sono macchine refrigeranti in grado di climatizzare le aree produttive che necessitano di temperatura e umidità controllata. Le aree che necessitano di condizionamento sono notevolmente aumentate a seguito di nuove commesse acquisite, in quanto le lavorazioni svolte dalla Società proponente devono rispettare particolari condizioni. L’intervento implicherebbe la sostituzione delle 5 macchine ad oggi esistenti (che hanno una potenza erogata di circa 400 kWe) con le due nuove macchine (eroganti 1.150 kWe). L’incremento di circa 750 kWe installati porterà di contro ad un rendimento molto maggiore date le più efficienti nuove macchine, e di conseguenza un consumo inferiore a parità di produzione.

Per abbattere ulteriormente tali consumi si è ipotizzata l’installazione di pannelli fotovoltaici per 300 kWe, assieme ad un sistema di regolazione del carico elettrico, ovvero un modulatore in grado di efficientare i carichi richiesti da tutti gli impianti tecnologici presenti in azienda, al fine di ridurne i consumi.

Si stima che l’intervento in oggetto renderà un efficientamento energetico complessivo dei consumi su base annua, a parità di produttività, del circa 17-20 %.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti salutl


(R)
NON può essere finanziato a valere sullo strumento TITOLO VI – Fondo Mutui Tutela dell’Ambiente l’AMPLIAMENTO del sito produttivo, intendendo indifferentemente con ampliamento quello relativo all’incremento delle aree coperte o quello del numero di linee produttive o di macchinari o di sistemi.
Può essere finanziato (con i limiti previsti dal bando) l’efficientamento di sistemi/macchinari/impianti esistenti ovvero il ricorso alla cogenerazione ovvero alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ove l’efficientamento sia contestuale ad un ampliamento, di esso potrà essere finanziata la sola parte relativa a quanto già esistente prima dell’intervento. Per l’identificazione del criterio di ripartizione delle spese relative all’efficientamento e all’ampliamento verranno di caso in caso esaminate le singole situazioni nella fase di verifica di ammissibilità.
6 - (D) Spett.li,

necessito chiarimenti in merito ai diversi limiti di potenza per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'Art. 4 Comma 1.4 (limite 1 Megawatt) e all'Art. 4. Comma 3.c (500 KW). A quale dei due limiti dobbiamo attenerci?



Grazie

(R)
Il limite di 500 kW va riferito alla produzione di energia elettrica.
Il limite di 1 MW va riferito alla produzione complessiva di energia elettrica e termica.
5 - (D) Chiarimenti Titolo VI "Aiuti per la tutela dell'Ambiente"

Buongiorno, in merito alle misure previste dal Titolo VI "Aiuti per la tutela dell'Ambiente", con riferimento all'art.4, comma 3, lett. c), secondo cui sono ammissibili gli interventi per "la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad un max del 60% dell'energia consumata mediamente nei 3 anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda", cosa succede se il richiedente si è trasferito da meno di 3 anni presso una nuova sede e se i consumi reali contabilizzati si riferiscono solo a pochi mesi (meno di un anno)? Inoltre, il limite del 60% va applicato alla produzione totale dell'impianto da fonti rinnovabili, o alla frazione di energia effettivamente utilizzata dall'utilizzatore e proveniente direttamente dall'impianto? Grazie.

(R)
Se esiste una storia di consumi del sito su cui si interviene inferiore ai 3 anni, si procede ad una estrapolazione dei dati sui tre anni precedenti all’intervento di efficientamento. Le modalità di calcolo e le ipotesi sulle quali si basa l’estrapolazione sul periodo di tre anni vanno esplicitati nella diagnosi e vanno presentati in maniera che possano essere facilmente verificati.
Se l’impianto che è stato trasferito nel nuovo sito è lo stesso e funziona allo stesso modo di quello che in precedenza occupava la vecchia sede, i dati di consumo utilizzabili ai fini delle valutazioni possono essere utilizzati per la definizione dei consumi annuali. A questi fini andranno evidenziate nella diagnosi le eventuali considerazioni sulle diverse condizioni operative tra vecchia e nuova sede, con effetto sull’interpretazione dei dati rilevati.
Il limite del 60% si riferisce a tutti i consumi energetici del sito di qualsivoglia natura, da fonte rinnovabile o meno. I nuovi impianti da fonte rinnovabile di cui si richiede il finanziamento non potranno produrre su base annuale, cioè, più del 60% del fabbisogno complessivo di energia del sito. Questo fabbisogno è individuato come la media del triennio antecedente alla richiesta di finanziamento, ovvero è stimato nei casi in cui non vi siano dati triennali sufficienti.
4 - (D) in merito all'intervento ammissibile a finanziamento - LINEA 2 - Cogenerazione ad alto rendimento - si fa riferimento a un costo ammissibile (allegato 4 - punto 1) che richiama i "sovracosti sostenuti per per la realizzazione della soluzione "cogenerativa" rispetto a quanto si sarebbe speso per la realizzazione della soluzione detta "controfattuale" con la produzione separata di energia elettrica e termica (fare riferimento all'Allegato 1 per le definizioni)".

si chiede, con estrema urgenza, qual'è il calcolo di riferimento per determinare il costo della realizzazione della soluzione controfattuale, considerato che, a differenza di altri bandi analoghi a livello nazionale, in questo caso non sono presenti tabelle e/o valori di riferimento da utilizzare.

grazie

ing. Angela Martino


(R)
Per il calcolo del costo ammissibile sulla linea cogenerazione il proponente dovrà fornire entrambe le seguenti documentazioni/indicazioni:
• stima dei costi (completa dei preventivi di spesa) per la soluzione cogenerativa che si andrà a realizzare;
• stima dei costi (completa dei preventivi di spesa) per la soluzione “controfattuale” che costituirà la soluzione di confronto nel caso si dovesse impiantare una produzione separata di energia elettrica e termica
La differenza dei costi, la cui congruità sarà soggetta a verifica da parte di Puglia Sviluppo Spa, costituirà il costo ammissibile sulla base del quale procedere al calcolo dei contributi.
A breve sarà disponibile una linea guida/un metodo per il calcolo del costo ammissibile del controfattuale in mancanza di preventivi ovvero in presenza di preventivi giudicati non veritieri o non completi o non adeguati.
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