Disciplina specifica per lo svolgimento dell'attività artigianale di Impresa di facchinaggio
DISCIPLINA SPECIFICA
IMPRESE DI FACCHINAGGIO
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 17 Legge n. 57/2001 - D.M. 221/2003)
Tale attività riguarda (Art.2 D.M. 221/2003):
Portabagagli
Facchini e pesatori dei mercati agroalimentari
Facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
Facchini doganali
Facchini in genere
Insacco pesatura legatura accatastamento e disaccatastamento pressatura
imballaggio gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo
e partenza)
Pulizia magazzini e piazzali
Depositi colli e bagagli
Presa e consegna
Recapiti in loco (traslochi)
Per l'esercizio di tali attività e necessario che il titolare dell'impresa
individuale o almeno un socio lavoratore (legale rappresentante) risulti in
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 5 D.M.
221/2003) , tecnico-organizzativo (Art. 6 D.M. 221/2003) e di
onorabilità (Art. 7 D.M. 221/2003), in particolare deve risultare in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
aver svolto un periodo di esperienza lavorativa nello specifico campo di
attività di almeno tre anni presso imprese del settore;
aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente
l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale.
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M.
221/2003:
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società
deve presentare al comune, entro 30 giorni dalla data di inizio, domanda di
iscrizione o modificazione all'albo delle imprese artigiane;
La domanda di iscrizione o modificazione deve essere corredata dalla denuncia di
inizio attività (Mod. C.P.A. 5) ai sensi del D.P.R. N. 558/99,
unitamente alla documentazione ivi prescritta.
Data Pubblicazione sul portale: 19 Febbraio 2007 Redazione: Redazione Sistema Puglia Letto: 2 volte