Discipline specifiche per lo svolgimento delle attività artigianali di Barbiere, Parrucchiere, Mestieri affini, Estetista
DISCIPLINE SPECIFICHE
BARBIERE, PARRUCCHIERE, MESTIERI AFFINI
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 1142 del 28/12/1970 - Legge n. 443
del 08/08/1985)
Per lo svolgimento di tali attività è necessario che il titolare
dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
abbia lavorato per almeno due anni alle dipendenze di una ditta del
settore, ottenendo la qualifica di operaio;
abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato,
un corso di qualificazione presso un istituto riconosciuto da una regione o
provincia autonoma;
risulti essere stato collaboratore familiare per almeno due anni, presso
una impresa artigiana del settore.
ESTETISTA
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 443 del 08/08/ 1985 - Legge n. 1
del 04/01/1990)
Per lo svolgimento di tale attività è necessario che il titolare
dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato,
un corso di qualificazione biennale presso un istituto riconosciuto da una
regione o provincia autonoma, seguito da un ulteriore corso di
specializzazione di un anno conseguendo il relativo attestato;
abbia prestato, successivamente al periodo di apprendistato, attività
lavorativa a tempo pieno per almeno un anno con la qualifica di operaio
presso una impresa del settore o presso uno studio medico specializzato ed
abbia successivamente frequentato un corso annuale di qualificazione
integrativa teorica della durata di almeno 300 ore, presso un istituto
riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo
attestato;
abbia prestato, per almeno tre anni, attività lavorativa qualificata a
tempo pieno presso una impresa del settore o in qualità di collaboratore
familiare di una impresa del settore ed abbia successivamente frequentato un
corso di formazione professionale di almeno 300 ore, presso un istituto
riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo
attestato, tale corso deve essere svolto nel quinquennio successivo alla
data di cessazione dell'attività' lavorativa.
La qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di
"barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini" è riconosciuta
dalla relativa Commissione Provinciale per l'Artigianato, previa idonea domanda,
in bollo, da produrre secondo il Mod. C.P.A. 1.
ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI "BARBIERE PARRUCCHIERE
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI":
Il titolare e/o i soci lavoratori deve presentare alla Commissione
Provinciale per l'Artigianato domanda di qualificazione professionale,
secondo il Mod. C.P.A. 1, relativa all'attività interessata;
il legale rappresentante dell'impresa deve richiedere al comune, dove deve
essere svolta l'attività, la prescritta autorizzazione amministrativa;
il legale rappresentante dell'impresa deve presentare al comune dove è
svolta l'attività, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda
di iscrizione o modificazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Data Pubblicazione sul portale: 19 Febbraio 2007 Redazione: Redazione Sistema Puglia Letto: 4 volte