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Discipline specifiche per lo svolgimento delle attività artigianali di Barbiere, Parrucchiere, Mestieri affini, Estetista

 DISCIPLINE SPECIFICHE

BARBIERE, PARRUCCHIERE, MESTIERI AFFINI
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 1142 del 28/12/1970 - Legge n. 443 del 08/08/1985)

Per lo svolgimento di tali attività è necessario che il titolare dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • abbia lavorato per almeno due anni alle dipendenze di una ditta del settore, ottenendo la qualifica di operaio;
  • abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato, un corso di qualificazione presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma;
  • risulti essere stato collaboratore familiare per almeno due anni, presso una impresa artigiana del settore.


ESTETISTA
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 443 del 08/08/ 1985 - Legge n. 1 del 04/01/1990)

Per lo svolgimento di tale attività è necessario che il titolare dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato, un corso di qualificazione biennale presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, seguito da un ulteriore corso di specializzazione di un anno conseguendo il relativo attestato;
  • abbia prestato, successivamente al periodo di apprendistato, attività lavorativa a tempo pieno per almeno un anno con la qualifica di operaio presso una impresa del settore o presso uno studio medico specializzato ed abbia successivamente frequentato un corso annuale di qualificazione integrativa teorica della durata di almeno 300 ore, presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo attestato;
  • abbia prestato, per almeno tre anni, attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso una impresa del settore o in qualità di collaboratore familiare di una impresa del settore ed abbia successivamente frequentato un corso di formazione professionale di almeno 300 ore, presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo attestato, tale corso deve essere svolto nel quinquennio successivo alla data di cessazione dell'attività' lavorativa.

La qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di "barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini" è riconosciuta dalla relativa Commissione Provinciale per l'Artigianato, previa idonea domanda, in bollo, da produrre secondo il Mod. C.P.A. 1.


ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI "BARBIERE PARRUCCHIERE ESTETISTA E MESTIERI AFFINI":

  1. Il titolare e/o i soci lavoratori deve presentare alla Commissione Provinciale per l'Artigianato domanda di qualificazione professionale, secondo il Mod. C.P.A. 1, relativa all'attività interessata;
  2. il legale rappresentante dell'impresa deve richiedere al comune, dove deve essere svolta l'attività, la prescritta autorizzazione amministrativa;
  3. il legale rappresentante dell'impresa deve presentare al comune dove è svolta l'attività, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda di iscrizione o modificazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
          
 
Riferimenti (ALT+"D")
   
Normativa e Regolamenti: Legge 23 dicembre 1970 n.1142 [Scarica  .pdf  - 23 Kb]
  Legge 4 gennaio 1990 n.1 [Scarica  .pdf  - 41 Kb]
  Legge 8 agosto 1985 n.443 (Testo vigente) [Scarica  .pdf  - 36 Kb]

Data Pubblicazione sul portale: 19 Febbraio 2007
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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