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Osservatorio regionale del commercio

Immagine associata al documento: È istituito l'Osservatorio regionale del commercio.
2. L'Osservatorio regionale opera al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
    1. realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
    2. valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e di innovazione in atto;
    3. fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
    4. valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
    5. promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;
    6. diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplino il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.
4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
5. In particolare l'osservatorio monitora:
    1. il commercio in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;
    2. il commercio su aree pubbliche;
    3. i pubblici esercizi;
    4. la rete distributiva dei carburanti.
6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo. La partecipazione all'Osservatorio avviene a titolo gratuito.
7. I Comuni sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente, entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell'offerta commerciale del comune al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle procedure anche telematiche definite dalla Regione, nonché gli strumenti di programmazione approvati dai comuni. 13
8. I titolari delle autorizzazioni di distribuzione di carburante, i gestori, i comandi provinciali dei vigili del fuoco (VVF), l'ente nazionale per le strade (ANAS), le province, la Città metropolitana di Bari e gli Uffici delle Dogane trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.
9. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.           
 
Riferimenti (ALT+"D")
   
Documenti: Componenti 2015-2018
Normativa e Regolamenti: Decreto del Presidente della Giunta n. 671 del 30 dicembre 2015 [Scarica  .pdf  - 2.09 Mb]

Data Pubblicazione sul portale: 25 Febbraio 2016
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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