Una società che svolge attività prevalente di "commercio al dettaglio effettuato per mezzo
di distributori automatici" chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 58 della
l.r. 24/2015 "Codice del Commercio".
In particolare la società richiama l'attenzione sul comma 6 del citato articolo che recita: "È
vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".
Sulla questione la nota di richiesta di chiarimenti sottolinea che il divieto non si giustifica nel
caso in cui l'apparecchio automatico disponga di sistema idoneo alla rilevazione dei dati
anagrafici degli utilizzatori.
A sostegno della propria tesi, la società richiama l'articolo 689 del Codice Penale
(recentemente modificato da DL 158/2012, convertito dalla l. 189/2012) che fissa la pena
per gli esercenti che pongono in vendita bevande alcoliche "a un minore degli anni sedici, o
a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di altra infermità". Il Codice stabilisce che la pena si applica
anche a coloro che vendono bevande alcoliche attraverso apparecchi automatici.
Sulla questione si precisa che l'articolo 3 della l.r. 24/2015, prevede che l'attuazione della
norma regionale avvenga con uno o più provvedimenti attuativi che, tra l'altro,
riguarderanno anche la somministrazione degli alimenti e bevande.
La legge, pertanto, all'articolo 58, enuncia il principio generale secondo il quale la
somministrazione di bevande alcoliche non può avvenire in modo incontrollato. Tale
principio troverà specificazioni e disposizioni di dettaglio nel provvedimento attuativo in
corso di predisposizione.
Allo stato, tenendo conto dell'indiscusso principio della legge e di quanto previsto dal
Codice penale, è possibile chiarire che il divieto, previsto dal comma 6 del medesimo
articolo, non si applica qualora l'esercente, incluso colui che somministra attraverso gli
apparecchi automatici, sia in grado di operare accertamenti sull'utilizzatore dell'apparecchio
attraverso sistemi di rilevazione dei dati anagrafici o quando sul posto ci sia personale
incaricato di effettuare controlli.
La presente viene trasmessa all'Anci Puglia con preghiera di divulgazione presso gli uffici
comunali interessati e verrà pubblicata sul sito dedicato al Servizio scrivente
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche
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Data Pubblicazione sul portale: 08 Gennaio 2016 Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo Redazione: Redazione Sistema Puglia Scaricato: 1,041 volte Letto: 548 volte