Sub-Azione 1.5 - Apprendistato professionalizzante

Parole Chiave

  • Contratto di lavoro finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale
  • Programmi formativi
  • Buono di formazione (voucher)
  • Enti di Formazione accreditati
  • Catalogo dell'offerta formativa
  • Formazione esterna
  • Sistema di domande on line

Obiettivi

Con questo intervento la Regione Puglia intende proseguire l’attuazione della Legge Regionale n. 13 del 2005 in materia di Apprendistato Professionalizzante attraverso avvisi pubblici che promuoveranno il principio per cui la formazione per gli apprendisti è quella formale ed esterna all'azienda.
Tale formazione favorirà l'occupabilità dei lavoratori interessati tramite lo sviluppo di competenze riferite a figure professionali ben definite, chiaramente identificabili nel mercato del lavoro.
Lo sviluppo di tali competenze genererà, infatti, una crescita professionale dell'apprendista spendibile anche nel caso di eventuale cambiamento di azienda o di occupazione.
I soggetti attuatori che realizzeranno la formazione esterna degli apprendisti dovranno obbligatoriamente presentare Programmi formativi coerenti con i profili professionali di Apprendistato Professionalizzante definiti dalla Giunta Regionale.

Destinatari

Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
I possessori di qualifica professionale conseguita ai sensi delle Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (Legge n. 53/2003) potranno essere assunti a partire dal 17° anno di età.

Beneficiari delle Risorse

Imprese

Modalità di Attuazione

Avviso Pubblico Finanziamento dei "Buoni di Formazione" (voucher), per singola annualità, relativi alla formazione esterna inserita nel "Piano Formativo individuale" a valere sui programmi formativi già approvati.
A ciascun apprendista verrà riconosciuto un Buono di formazione (voucher) del valore di 20 euro per ogni ora di formazione esterna. La formazione esterna, in quanto prevalente, dovrà avere durata non inferiore a quella prevista dall’articolo 3 della Legge Regionale n. 13/2005.
I soggetti attuatori che dovranno erogare la "formazione esterna" agli apprendisti sono gli Enti di Formazione indicati all'articolo 23 della Legge Regionale n. 15/2002 che posseggano le caratteristiche di cui all’articolo 5, punto b) della Legge n. 845/78 e che siano in possesso di una o più sedi operative accreditate per macrotipologia "Formazione Continua" e per la "Formazione Esterna per l’Apprendistato Professionalizzante" (ex articolo 13 della Legge Regionale n. 13/2005).

Settori ammissibili

Gli ambiti di riferimento sono quelli definiti con Delibera di Giunta Regionale n. 1000 del 16/06/2009 "Linee guida per l’attuazione della Legge Regionale n. 13/2005 in materia di apprendistato professionalizzante".
In attesa dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) riferiti ad altri settori merceologici e del recepimento formale dei profi li professionali da parte della Regione, devono ritenersi provvisoriamente adottati i profili formativi definiti – nell’ambito dei CCNL – dall'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e dagli enti bilaterali.

Fonte

POR Puglia FSE 2007-2013 - Asse I - Adattabilità  

Risorse disponibili

17,000,000.00

Numero Destinatari

12,000

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