FAQ relative a

VI Bando - Legge 215/92


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- (D) Se alla data di avvio di un programma di investimenti l'impresa richiedente non era in possesso dei requisiti di partecipazione femminile, le spese già sostenute sono comunque ammissibili?

(R)
Se alla data di avvio di un programma di investimenti l'impresa richiedente non era in possesso dei requisiti di partecipazione femminile le spese già sostenute sono comunque ammissibili purché l’impresa opti per il regime de minimis e purché, come precisato dalla circolare esplicativa al punto 1.2, gli stessi requisiti sussistano alla data di presentazione della domanda e siano mantenuti per almeno cinque anni dalla data di concessione.
- (D) Se il programma di investimenti proposto per le agevolazioni è stato in parte realizzato da un’altra impresa poi conferita, ceduta o fusa nell’impresa richiedente le agevolazioni, sono ammissibili le spese sostenute precedentemente dal primo soggetto?

(R)
Si, tali spese sono ammissibili qualora le agevolazioni siano richieste a titolo “de minimis”.
- (D) Nel caso in cui l'impresa richiedente le agevolazioni, sia una società le cui quote sono possedute da altre società, come va effettuato il controllo del requisito di partecipazione femminile?

(R)
Se l’impresa richiedente è una società le cui quote sono possedute da altre società, per il controllo del requisito di partecipazione femminile si deve verificare il requisito di composizione femminile delle società partecipanti secondo i criteri stabiliti per le imprese richiedenti.


Esempio 1: società richiedente è una S.r.l. in cui il 50% delle quote è detenuto da una donna, il 30% da un uomo ed il restante 20% da una S.a.s. Fermi restando i requisiti richiesti per l'organo di amministrazione (per almeno 2/3 composto da donne) la S.r.l. è ammissibile se la S.a.s. è composta da socie donne per almeno il 60% del numero dei soci (requisito di partecipazione femminile per le società di persone): in tal caso, infatti, il 70% delle quote della S.r.l. si considera detenuto da donne.

Esempio 2: società richiedente è una S.n.c in cui i soci sono una donna, un uomo ed una S.r.l; in questo caso occorrerà valutare se la S.r.l partecipante è una società a prevalente partecipazione femminile, applicando le regole valide per le società di capitali. Qualora sia riscontata la prevalente partecipazione femminile, la S.r.l conterà come un socio – donna e, di conseguenza, due soci donna su tre determineranno l’ammissibilità alle agevolazioni della S.n.c.

- (D) A chi spetta la qualità di socio nei casi di azioni date in usufrutto?

(R)
Nei casi di azioni date in usufrutto la qualità di socio spetta al nudo proprietario e non all'usufruttuario.
- (D) Cosa succede nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, al soggetto richiedente subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda?

(R)
Il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda ovvero, qualora già emessa, della concessione dell’agevolazione, qualora tale subentro sia conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, inviando apposita richiesta all’Amministrazione competente. Con tale richiesta il soggetto subentrante dovrà aggiornare i dati del modulo di domanda relativi al soggetto richiedente nonché i punti D6 (Stati patrimoniali dell’impresa), D7 (Conti economici dell’impresa) e D8 (Piano finanziario per la copertura degli investimenti dell’iniziativa e del capitale di esercizio) della Scheda Tecnica variati in seguito al subentro e dovrà altresì sottoscrivere (nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e allegando fotocopia di un valido documento di identità), le dichiarazione e gli impegni già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni (dichiarazioni in calce al modulo di domanda, dal punto 21 al punto 35). L’amministrazione competente, valutando l’ammissibilità della richiesta, dovrà verificare il possesso dei requisiti soggettivi da parte del nuovo soggetto (requisiti dimensionali e di prevalente partecipazione femminile che devono entrambi essere posseduti alla data in cui ha effetto l’operazione societaria in questione) e la sussistenza degli elementi oggettivi posti a base della valutazione del programma (per esempio capacità economico-finanziaria per la copertura degli investimenti, finalità del programma di investimenti etc).
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