Giardinieri d'Arte - FAQ

 

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5 - (D) - L'avviso consente la possibilità di partecipazione ai lavoratori di partecipare e svolgere lo stage presso la propria azienda durante l'orario di lavoro, non è chiaro invece come è disciplinata la frequenza dei lavoratori durante la parte di aula. La frequenza alla formazione teorico/pratica va svolta durante l'orario di lavoro o piuttosto fuori orario di lavoro?

(R)
- Fermo restando che nel caso di allievi lavoratori lo stage può essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro (tracciato in maniera chiara come ore di formazione e distinte dalle ore di lavoro), la frequenza delle ore di formazione teorica va svolta al di fuori dell’orario di lavoro nelle aule dell’ente accreditato.

4 - (D) - Oltre ai menzionati Istituti Agrari, Istituzioni di Alta formazione artistica e Università, potrebbe essere considerata anche l'AIAPP- Associazione Italiana architettura del paesaggio per la messa a disposizione di docenti per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell'arte. storia dei giardini, botanica ecc.?

(R)
- Il bando non prevede la possibilità di coinvolgere nell'erogazione dei corsi soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5 dell'avviso.
3 - (D) - Per la presentazione del progetto è obbligatorio il coinvolgimento di giardini storici di rilievo, in riferimento a questi esiste un elenco al quale attingere?

- È possibile coinvolgere un Liceo Artistico in modo tale da avere l’apporto di docenti esperti in arti plastiche?

- Relativamente al finanziamento si chiede un chiarimento sulle modalità di calcolo dello stesso, in quanto l’importo massimo finanziabile non è riconducibile né al calcolo attraverso la tariffa oraria per corso/stage né al calcolo attraverso il costo medio per discente;

- L’avviso inoltre prevede che non venga riconosciuta alcuna indennità in caso di mancato ottenimento della qualifica, pertanto le somme relative all’indennità dovranno essere restituite o rimarranno a disposizione dell’ente?

(R)
- Per giardini storici si intendono quei giardini aventi interesse artistico o storico che abbiano ricevuto la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o che siano sottoposti ope legis all’applicazione del D.lgs. 42/2004 ai sensi dell’art. 12 comma 1 (realizzazione risalente ad oltre settanta anni e appartenenza a Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). In ogni caso, per la richiesta di un elenco ufficiale di giardini storici presenti in Puglia si invita a prendere contatti con la Soprintendenza competente per materia e territorio;

- Il liceo artistico non è ricompreso fra gli enti che possono essere coinvolti nelle erogazione dei corsi;

- L’importo massimo finanziabile è determinato dalla ripartizione della dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione Puglia dal MIC suddivisa per i 5 percorsi che si intendono realizzare;

- In caso di mancato conseguimento della qualifica da parte dell’allievo, le somme relative all’indennità dovranno essere restituite.
2 - (D) -Dalla lettura dell'avviso, considerata la dotazione finanziaria di Euro 601.400 con la previsione di finanziare 5 progetti, non è chiaro se l'indennità di frequenza di Euro 3,50 h/allievo è da considerarsi nel finanziamento di Euro 120.000 per progetto;

- Nelle modalità di valutazione delle proposte progettuali non è chiaro se saranno valutate a sportello o a scadenza, a pagine 23 della determina cita " l'ordine cronologico di presentazione delle istanze sulla base del raggiungimento del valore soglia di 60/100 e fino a concorrenza delle risorse disponibili", si chiede conferma del virgolettato;

- La partecipazione all'avviso prevede obbligatoriamente la disponibilità di uno o più giardini storici di rilievo, considerando un giardino storico comunale, è sufficiente l'allegato 3 di disponibilità o bisogna richiedere un atto ulteriore all'ente pubblico?

- A pagina 14 della determina nella sezione "STAGE" si evince che la disponibilità delle aziende di stage deve essere dimostrato con un titolo (convenzione, accordo), non è sufficiente allegare l'allegato 3?

- A pagina 15 della determina si considera l'inserimento nel formulario solo la descrizione delle professionalità da garantire per le risorse umane impiegate senza allegare i curricula ed i nominativi che saranno presentati solo in caso di finanziamento del progetto, si chiede conferma di quanto descritto.

(R)
- L’indennità di frequenza è da considerarsi compresa nell’importo massimo del finanziamento di euro 120.280 per progetto;

- E' a sportello

- In sede di presentazione del finanziamento è sufficiente l’allegato 3, vedi pag. 13 dell'avviso;

- Si conferma che nel formulario del progetto saranno descritte solo le caratteristiche professionali, i ruoli , gli incarichi, i partner di appartenenza delle risorse umane. I nominativi e i curriculum vitae saranno presentati in caso di finanziamento del progetto, durante la fase di attuazione.
1 - (D) - Posto che nel suddetto Avviso viene indicato che il numero di allievi deve essere non inferiore a 20, se uno o più discenti dovessero rinunciare al corso per motivi non imputabili all’ente di formazione, il finanziamento decadrebbe totalmente?

- Nel momento in cui le aule sono destinate ad accogliere un massimo di 18 persone, l’ente può partecipare comunque con un numero di 18 o è escluso dalla presentazione della domanda?

(R)
- Ex art. 7 del bando in oggetto, "il numero di allievi non potrà essere inferiore a 20 sia in fase di presentazione della proposta progettuale sia durante la realizzazione del progetto", pertanto, in caso di rinunce da parte degli allievi, la cui sostituzione non sia avvenuta entro il primo 20% del monte ore previsto, il finanziamento viene revocato.

-Se le aule dell’ente sono predisposte per accogliere un massimo di 18 allievi, l'ente in questione non puo' partecipare al bando.
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