Pass Laureati 2022 - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 16 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 47 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 16 FAQ :..


  - (D) Ai sensi del paragrafo 7.2 dell’Avviso PL2022 la polizza deve essere “emessa in digitale e corredata di autentica notarile e attestazione dei poteri di firma di chi emette la polizza stessa”.
Una compagnia assicurativa mi propone una procedura di emissione digitale della polizza a firma (digitale) del solo rappresentante legale della compagnia, che consente a chiunque di verificare in qualsiasi momento, tramite il relativo portale, tanto la firma digitale del l.r. quanto l’effettività della copertura della polizza identificata da codici univoci.
Questo tipo di procedura di emissione in digitale della polizza, con la sola sottoscrizione digitale del l.r. della società Garante, rispetta le prescrizioni dell’Avviso?

(R)
Gentile utente,
a riscontro della Sua richiesta va preliminarmente chiarito che l’autentica / attestazione notarile ha lo scopo di accertare in maniera ufficiale l’identità personale del soggetto firmatario e l’effettività dei relativi poteri di impegnare all’esterno la volontà della banca/assicurazione che, con la fidejiussione, si costituisce Garante.
Fatta questa doverosa premessa va anche precisato che, ove la polizza fideiussoria venga emessa digitalmente mediante sistemi di gestione documentale che garantiscano certezza e tracciabilità dell’intero flusso documentale ascrivibile al legale rappresentate della compagnia (soggetto che dispone di pieni poteri in ordine all’impegno della volontà della società e alla sottoscrizione di cauzioni) e sia consentita, a chi disponga dei codici univoci identificativi della polizza, la consultazione in remoto dell’archivio digitale delle polizze emesse ai fini della verifica tanto della validità della firma digitale del l.r. quanto della copertura assicurativa - superando in tal modo la necessità di ricorrere all’autentica / attestazione dei poteri di firma - detta polizza è coerente con le esigenze sottese all’Avviso.
  - (D) Nel bando PASS LAUREATI 2022 si legge che fra le tipologie di azioni non finanziabili vengono incluse quelle relative alle scuole di giornalismo. Si chiede se il Master in giornalismo dell'Università di Bari in convenzione con l'Ordine regionale dei giornalisti rientri in questa categoria o meno, considerato che nel passato bando questo Master ha usufruito della misura in oggetto a sostegno dei suoi allievi.

(R)
Gentile utente,
a riscontro della Sua richiesta di chiarimenti si conferma che l'esclusione prescritta dall'ultimo comma del par. 2.1 dell'Avviso Pass Laureati 2022 è riferita alla sola “Scuola biennale in giornalismo” obbligatoria ai fini dell’accesso e iscrizione al relativo albo professionale, in linea con quanto sancito dalla medesima disposizione per tutti i percorsi al termine dei quali si consegua abilitazione professionale in uno specifico settore (medico-veterinario; legale; insegnamento; ecc.).
Nel caso di specie, al contrario, si fa riferimento ad un percorso post lauream qualificato come “Master Universitario” specifico in ambito giornalistico avente natura e caratteristiche distinte e distanti dalla su citata “Scuola” abilitante e che, pertanto, non rientra tra le fattispecie escluse dall’ultimo comma del par. 2.1 dell'Avviso.
  - (D) Una delle condizioni per di finanziabilità menzionate nell'Avviso è il conseguimento del 100% delle ore formative in modalità in presenza.
Questa condizione, però, è difficilmente realizzabile per alcuni Master già avviati e ad oggi non ancora conclusi, dato che l’emergenza Covid ha spinto le università ad offrire anche modalità ibride durante il periodo dell'emergenza.
In questi casi come vanno considerate quelle ore di formazione online realizzate durante il periodo dell'emergenza sanitaria?

(R)
Gentile utente,
tenuto conto delle restrizioni imposte dai DPCM adottati durante il periodo dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 e considerato quanto disposto da questa stessa Amministrazione relativamente alla medesima questione in occasione di edizioni precedenti dell'Avviso pubblico Pass Laureati, va precisato che le ore di formazione originariamente in presenza e, in seguito, erogate online durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria possono considerarsi in tutto e per tutto parificate alle ore di formazione erogata in aula.
  - (D) Il divieto di cumulo di cui al paragrafo 3.1, commi 2 e 3, deve ritenersi assoluto? Opera sempre e comunque?
Nel caso di sconti od altre agevolazioni concesse dal soggetto che eroga il Master, come va calcolata la “Quota di iscrizione” di cui al paragrafo 5.3 dell’avviso?

(R)
Gentile utente,
la nota del MEF n°310398 del 31/12/2021 chiarisce che:
“il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura", mentre "il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento". (...).
"È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "… a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

Fatta questa doverosa premessa, alla luce di quanto chiarito dal Ministero in merito ai due divieti ed in applicazione tanto dei principi richiamati dai Regolamenti (UE) 1303/2013 (Considerando 30 e 38) e 241/2021 (Considerando 62; Art. 9) quanto delle prescrizioni dell’avviso, a riscontro delle specifiche questioni proposte va precisato che:

1) fermo restando il divieto di doppio finanziamento, il “divieto di cumulare” più sostegni economici di natura pubblica rispetto alla medesima tipologia di spesa opera - coerentemente con quanto chiarito nella nota del MEF - nel solo caso in cui due o più fonti di finanziamento pubbliche vadano a sovrapporsi, in tutto o in parte, rispetto alla stessa spesa; al contrario, più forme di sostegno pubblico possono coesistere senza innescare il divieto di cumulo nel caso in cui ciascuna copra parti differenti della medesima spesa.

2) per “Quota di iscrizione” deve intendersi il costo definitivamente operato dal soggetto erogatore del Master, al netto di eventuali sconti, contributi o altre agevolazioni, per il quale il beneficiario richiede il rimborso a costi reali mediante il voucher formativo.
  - (D) Buongiorno,
I master di tipologia C devono necessariamente superare le 500 ore in aula per essere finanziabili?

(R)
Gentile utente,
a riscontro della Sua richiesta si precisa che, ai sensi della Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (BURP n. 78 del 29-5-2009) avente ad oggetto "Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi", anche i Master erogati dagli istituti di formazione avanzata "devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di
cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.".
Del resto il medesimo principio è riportato nella nota 2) a piè di pagina (pag. 7), riferita proprio ai Master di tipologia c)
Pag. 1 di 4 : 1 2 3 4 Succ.