Contributi Confidi 2017 - FAQ

 

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31 - (D) La presente per chiederle se la verifica antimafia effettuata presso la prefettura competente applicata alle operazioni a valere sulla 3.8.a debba essere predisposta sempre o solamente nel caso in cui l'aiuto concesso in termini di ESL superi i limiti stabiliti dalla normativa pari a 150.000 euro.

(R)
La verifica antimafia da parte dei confidi è richiesta solo nella seconda ipotesi, ossia qualora l’elemento di aiuto superi le soglie stabilite dalla normativa di settore, e nei casi ivi disciplinati. A riguardo, nel ricordare ai confidi l’eventuale previa verifica dell’iscrizione dell’impresa potenziale beneficiaria nella “white List” - qualora possibile in ragione dell’attività dalla stessa svolta - si rimanda integralmente al d. lgs. n. 159/2011 per la disciplina di dettaglio, con particolare riferimento all’art. 83 sull’ambito di applicazione della stessa.

30 - (D) La presente per chiederle se il pricing applicato alle operazioni a valere sulla 3.8.a inizialmente comunicato in sede di aggiudicazione della misura, possa, pur rimanendo di vantaggio rispetto al pricing applicato alle operazioni ordinarie, cambiare e se tale cambiamento vi deve essere comunicato.

(R)
Il "pricing" delle operazioni è richiamato dall'art. 8, comma 5 dell’Avviso approvato con la D.D. n. 1241/2017 e ss.mm.e ii.,che prevede, tra i criteri di valutazione delle istanze pervenute dal confidi, il “costo della prestazione”; il successivo comma 6 punto 4 del medesimo articolo 8, infatti, indica il "costo massimo della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi" quale “sconto % sul costo della garanzia pari all’offerta massima agli atti del precedente avviso (0,0513)”.
Tale elemento – per il quale è stata prevista l’attribuzione di massimo 20 punti – ha, quindi, concorso alla formazione del punteggio di ciascun confidi, alla redazione della graduatoria ed all'assegnazione dei contributi (lotti).
Esso, pertanto, è da considerarsi non modificabile in aumento (“costo massimo della prestazione”).
Si richiama l'attenzione del confidi sul fatto che tutti gli elementi a base della procedura di assegnazione dei contributi sono soggetti a controlli secondo quanto previsto dall’Avviso all’art. 13, anche ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti di cui al successivo art. 15.
27 - (D) 1) A pag. 2 dell'Allegato n. 1 e nello specifico all'art. 1 comma 3, si fa riferimento alla possibilità di svolgere attività di finanziamento diretto; che cosa vuol dire? il confidi potrebbe fare operazioni di finanziamento oltre che a svolgere attività di prestazione di garanzie?;
2) Relativamente ai soggetti beneficiari: il Confidi (intermediario vigilato dalla Banca d'Italia) intende avvalersi della collaborazione di alcuni confidi minori operanti in Puglia applicando il contratto di avvalimento. Sono previsti dei requisiti particolari per i Confidi minori? Al fine di raggiungere i 25 mln di euro di garanzie previste dal bando è esatta la nostra interpretazione di avvalerci della collaborazione di tali confidi per raggiungere tale scopo come fatto per il bando precedente?;

3) Allegato 1/a: deve essere compilato cumulativamente con i dati degli altri confidi oppure ciascun singolo confidi deve compilare e firmare il proprio?;

4) Allegato 1/b: Per contributi pubblici si intende sia plafond assegnatoci sotto forma di provvista per l'attività di erogazione di finanziamento diretto e sia per l'attività di prestazione di garanzie?;

5) Allegato C all'accordo di finanziamento deve essere solamente firmato da ConfeserFidi per presa visione?

6) Allegato B deve essere compilato solo da ConfeserFidi?

7) Allegato D deve essere compilato e firmato solo da ConfeserFidi?

(R)
1. La Sezione ritiene che il Confidi si riferisca all'art. 2, comma 3 dell'Avviso, il quale prevede che "nell'ambito delle attività previste dal Fondo, nel caso in cui la Regione attivi un protocollo con un soggetto che esercita attività di funding, potranno essere previste attività di finanziamento diretto". L'ipotesi è solo eventuale; allo stato, il protocollo non è stato attivato.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i "confidi iscritti alla data della domanda di accesso all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui al successivo comma 5, lettere a) e b) si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi (...)". Il Confidi vigilato, pertanto, potrà utilizzare l'avvalimento esclusivamente per uno o entrambi i requisiti ivi richiamati.
I confidi "minori" devono essere intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscritti in uno degli albi/sezioni come elencate dallo stesso articolo 4, lettera c).
3. L'allegato I/a, come l'allegato I sono a cura del confidi istante.
4. L'art. 6, comma 1, lettere e) prevede che nell'allegato I/b vengano inserito "l'elenco dei contributi pubblici ricevuti (...)". La disposizione, pertanto, non distingue per finalità e tipologia di contributo.
5. L'allegato C all'Accordo di finanziamento non viene prodotto in sede di domanda.
6. La Sezione ritiene che il Confidi si riferisca all'allegato B all'Accordo di finanziamento. Esso va compilato a cura dell'istante.
7. La Sezione ritiene che il Confidi si riferisca all'allegato D all'Accordo di finanziamento. Esso va compilato a cura dell'istante.
25 - (D) Nel caso di confidi in forma di società consortile, e quindi non iscritti al registro prefettizio - obbligatorio per le cooperative, si chiede conferma della possibilità di lasciare non compilato le dichiarazioni relative al numero di iscrizione nello stesso registro (presenti nel modello di domanda e in alcune delle dichiarazioni da allegare).



Grazie

(R)
Qualora il soggetto concorrente non sia tenuto all'iscrizione, e quindi il dato non sia reperibile, si ritiene che l’indicazione possa essere omessa.
24 - (D) In relazione al punto 1.30 dell'allegato B all'accordo di finanziamento, si chiede se la deliberazione citata è la n. 1029 del 27/06/2017.

Grazie

(R)
Il punto 1.3 dell'allegato B all'Accordo di finanziamento richiede al confidi "di dettagliare la procedura per l’istruttoria delle istanze, e le relative attività di verifica". I criteri di selezione del PO FESR FSE Puglia 2014-2020 - approvati con la D.G.R. 582/2016 - riguardano i criteri utilizzati dall’Amministrazione nella scelta delle operazioni ammissibili.
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