PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Vorrei pubblicare la seguente domanda tra le FAQ:

SUL REQUISITO DEI TRE BILANCI PRESENTATI:

La nostra società deriva dalla fusione con creazione di nuovo soggetto giuridico da tre micro-imprese, oggi cessate, ma tutte aventi la forma giuridica di srl ed almeno 14 bilanci presentati alla CCIA.

Poichè la fusione è avvenuta nel 1/1/2020, la nuova società a responsabilità limitata ha presentato un solo bilancio, e non tre, come chiede il bando.

Tuttavia ha assunto tutte le ULA di ogni società incorporata, per un totale di 40 ULA, e potrebbe presentare come bilanci precedenti gli aggregati per ogni anno delle tre incorporate.

Secondo il Dispositivo dell'art. 2504 bis Codice Civile:

"La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione(1). "

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo V - Delle società → Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione → Sezione II - Della fusione delle società

Pertanto dunque la nostra società (Deni group srl P.I.08389700728) , che deriva non da incorporazione di una su di un'altra, ma dalla fusione propria di tre aziende che al momento della cessazione avevano 14 anni, 33, e 35 anni di onorata presenza sul registro della camera di commercio di Bari, ha ereditato tutti i diritti di presentare la domanda, poiché ognuna delle tre aveva presentato regolare bilancio negli anni.

Si può considerare dunque ammissibile al bando Pia - Piccole Imprese ?

(R)
No.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso, che costituisce lex specialis, “Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10”.

Alla luce della disposizione dell’Avviso, i requisiti devono essere posseduti dall’impresa che sottoscrive l’istanza di accesso, la quale, pertanto, deve avere essa stessa approvato almeno tre bilanci.
Laddove sia una newco a sottoscrivere l’istanza di accesso, la stessa deve essere controllata da un’impresa vigente che abbia approvato almeno tre bilanci.
Pertanto, nell’ipotesi descritta, l’impresa proponente non possiede il requisito relativo all’approvazione di almeno tre bilanci.
  - (D) Gentilissimi,

Si richiede se un'impresa che abbia in essere una procedura ai sensi dell'art. 182 bis legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito) possa essere soggetto ammissibile al bando PIA Piccole Imprese.

Grazie

(R)
Non risulta ammissibile atteso che la lettera b) del comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso riporta che l'impresa deve:
b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali.
  - (D) L'importo minimo del programma di investimento per un PMI che partecipa al pia piccole imprese è di 1mln oppure 500.000 eur

(R)
Dipende come partecipa e quali requisiti presenta. L'art. 3 dell'Avviso, come modificato con Atto Dirigenziale n. 541 del 08.08.2019 - Burp n. 20 del 13.02.2020, riporta dettagliatamente le varie ipotesi previste.
  - (D) Buongiorno,

tra le spese ammissibili, rientrano le spese relative alla diffusione dei risultati? Ad es pubblicazione su riviste di settore?



Grazie

(R)
Per queste attività, qualora l'impresa lo richieda, è già previsto il riconoscimento di una premialità aggiuntiva del contributo in R&S pari al 15%. Quanto alle spese ammissibili, deve riferirsi esclusivamente alle spese indicate dall'Avviso.
  - (D) In riferimento all'art 7 par. 2 dell'Avviso, si chiede di meglio definire il passaggio relativo alla ammissibilità delle nuove costruzioni "solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo". Cosa deve intendersi per documentazione probatoria e quali, per esempio, potrebbero essere le caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa ostative alla redditività o alle opportunità di innovazione e sviluppo?

(R)
La relazione o anche DSAN attestante quanto richiesto dall'Avviso è finalizzata ad evidenziare il vantaggio per l'impresa proponente nel sostenere le opere murarie richieste a finanziamento. Detto documento va prodotto ogni qualvolta l'impresa richiede opere murarie anche se solo di ristrutturazione o ampliamento. Quindi non è da riferirsi solo a nuove costruzioni.
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