La rete pubblico-privato dei Servizi per il Lavoro è ora di competenza dell'Agenzia Regionale pe le Politiche Attive per il Lavoro. Approvato l'Avviso per la presentazione delle candidature. Presentazione domande dal 2 Aprile 2024.
L'Arpal Puglia, in attuazione della D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, che ha trasferito in capo all'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro le funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento, con Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 ha approvato l'Avviso Pubblicato per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro, con i relativi allegati.
Pertanto, sulla base delle previsioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., nonché della L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e del successivo Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le modalità dell'accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro,
i soggetti interessati potranno candidarsi a partire dal 2 aprile 2024, esclusivamente con modalità telematica sul sito Sistema Puglia, per essere inseriti nell'apposito Albo dei soggetti accreditati.
Possono presentare domanda alla Regione Puglia gli organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti fissati dalla disciplina di riferimento.
Modalità di presentazione domande
In particolare, possono presentare domanda di accreditamento gli organismi indicati all'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento, ovvero:
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- società commerciali cosi come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi;
- Università e Consorzi universitari nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed esclusivamente nei confronti dei soggetti ivi previsti;
- Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle Aziende speciali;
- Scuole superiori compresi I.T.S. di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n.40 nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed esclusivamente nei confronti dei soggetti ivi previsti;
- associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 52;
- associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità;
- Comuni relativamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell'art. 6 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..
Per le società autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. si prevede che siano “automaticamente accreditate presso la Regione Puglia”:
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- a condizione della compilazione del campo anagrafico con citazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- fermo restando il rispetto dei requisiti logistico-strutturali di cui al successivo punto IV ed i requisiti delle figure professionali di cui al successivo punto V.
Scuole e Università, qualora già accreditati per lo svolgimento delle attività formative secondo le procedure previste dal Servizio Formazione Professionale, sono altresì iscritti d’ufficio all’albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro a condizione:
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- della compilazione del campo anagrafico con citazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- della presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante la permanenza dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento di attività formative;
- fermo restando il rispetto dei requisiti delle figure professionali di cui al successivo punto V
- a beneficio esclusivamente dei soggetti indicati dall’Avviso.
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