Codice |
480 |
Denominazione Figura |
Operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino |
Denominazione Sintetica |
Centralinista telefonico non vedente |
Settori di riferimento |
trasversale |
Ambito di attività |
amministrazione e gestione |
Livello di complessità |
gruppo-livello A |
Descrizione |
Il centralinista telefonico non vedente è addetto alla comunicazione e assistenza in remoto, filtrando e trasmettendo telefonate e messaggi. Trattasi di ruolo tecnico – operativo che cura e riceve e smista le chiamate telefoniche in entrata ed in uscita. Il luogo di lavoro è presso uffici di enti pubblici, pubbliche amministrazioni, aziende private. La figura è stata individuata sulla base della normativa riferibile alla Legge n. 113 del 29/03/1985 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”. Le sue conoscenze sono coerenti con i contenuti previsti dalla Circolare Ministero Lavoro 10 marzo 2005, n. 10 “1. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma 5, legge 29 marzo 1985, n. 113) |
Tipologia Rapporti di lavoro |
Dato il ruolo, l'inserimento avviene principalmente tramite contratto di lavoro dipendente |
Collocazione contrattuale |
Il livello contrattuale della figura varia a seconda del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il settore in cui la figura professionale opera (cfr. L. 68/1999; L.R. n.6/2002) |
Collocazione organizzativa |
Nell'attività lavorativa il centralinista, oltre che con l'utenza, si rapporta con gli altri operatori e referenti della organizzazione, nonché con gli stessi dirigenti e responsabili |
Opportunità sul mercato del lavoro |
Le prospettive occupazionali e le possibilità di carriera orizzontali e verticali dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro locale relative al settore di riferimento della figura professionale (cfr. L. 113/1985 – L. 68/1999 inserimento negli enti e nelle aziende dotate di centralino utilizzando il collocamento obbligatorio). La frequenza al corso di formazione professionale consente di partecipare all'esame di abilitazione professionale, previsto dall'art. 2 della L. 113/1985 e all'iscrizione al relativo albo/elenco, così come modificato dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 |
Percorsi formativi |
L'accesso all'attività professionale avviene, avendo conseguito il diritto/dovere all'istruzione e formazione, a seguito della partecipazione a corsi di formazione professionale e del conseguimento dell'abilitazione professionale e relativa iscrizione all'Albo professionale regionale dei centralinisti telefonici non vedenti. In particolare, trattandosi di non vedenti, è necessaria la conoscenza e la capacità di utilizzo della strumentazione tecnica di supporto |
Fonti documentarie |
Repertorio Figure/profili delle Regioni Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte. INAPP, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni su https://atlantelavoro.inapp.org ADA.24.01.08 (ex ADA.25.231.757) - Gestione delle attività di centralino e accoglienza |
Indice di Occupabilità |
Nessun indice specificato per la figura selezionata. |