Denominazione Qualificazione/Percorso | Consulente prodotti fitosanitari |
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Codice | 27 |
Qualificazione/Percorso | Percorso |
Settori di riferimento | agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca |
Livello EQF | 0 |
Normativa Riferimento | D.lgs. 150 del 14.8.2012; decreto interministeriale 22.12.2014 (PAN); DGR 627 del 30.3.2015 |
Descrizione | Il consulente è una persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi |
Soggetto Attuatore | Soggetti attuatori accreditati ai sensi della L.r. n.15/2002 e della DGR 195/2012 |
Altre Modalità descrittive dello standard formativo | MATERIE DEI CORSI:
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Requisiti di ingresso | Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 150/2012: diplomi o lauree riguardanti esclusivamente le discipline agrarie e forestali. Per l'esercizio dell'attività di consulente, oltre al conseguimento dell'abilitazione, il soggetto deve essere iscritto al proprio Albo professionale 11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari; - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..); - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012; - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza; - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa; - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione delle strutture regionali; - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche; - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro; - ruolo del consulente: capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari; - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell¿art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all¿acquirente le informazioni di cui all¿art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012; - addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante |
Durata Percorso | 25 ore |
Requisiti Docenti | Le attività di docenza possono essere svolte, oltre che da ispettori fitosanitari e personale delle Asl anche da soggetti esterni alla Pubblica amministrazione in possesso di:
Inoltre non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Le regioni possono ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009 |
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali | |
Certificazione Rilasciata | Attestato di frequenza |
Specificazione della Certificazione Rilasciata | |
Autorità Competente al Rilascio | Ufficio Osservatorio Fitosanitario -Serv.Agricoltura/Soggetto attuatore |
Note | Al termine del corso a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste sarà rilasciato un attestato di frequenza secondo il modello 11 allegato lala Dgr 627/2015. Al termine del corso gli aspiranti consulenti dovranno superare un esame mediante la somministrazione di un test. L'ufficio Osservatorio Fitosanitario convoca la Commissione d'esame composta da: - Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASL competente per territorio o suo delegato con funzione di presidente; - Dirigente dell'U.F.R. o Ispettore Fitosanitario suo delegato con funzioni di presidente; - Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) o suo delegato; - Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) o suo delegato; - un rappresentante del sogetto gestore dei corsi. Qualora la verifica finale non sia superata la stessa potrà essere effettuata una seconda volta e verrà esaminato, su richiesta, in una successiva sessione di esame. In caso di ulteriore mancato superamento dovrà ripetere il corso. In caso di valutazione positiva l'UOF rilascia il certificato di abilitazione all'attività di consulente secondo il modello 13 allegato alla dgr 627/15. Il certificato di abilitazione è rinnovato, su richiesta, ogni 5 anni, previa frequenza ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui 4 ore materie di catattere sanitario di e 8 ore su materie di carattere agronomico di cui all'elenco 3 della dgr 627/15 riguardanti l'aggiornamento. L'attestato di aggiornamento sarà rilasciato in caso di presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste secondo il modello 12 allegato alla dgr 627/2015 |
ATECO 2007 |
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01.61.0 - Attività di supporto alla produzione vegetale |