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Figura: 27 - Consulente prodotti fitosanitari


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Denominazione Qualificazione/Percorso Consulente prodotti fitosanitari
Codice 27
Qualificazione/Percorso Percorso
Settori di riferimento agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca
Livello EQF 0
Normativa Riferimento D.lgs. 150 del 14.8.2012; decreto interministeriale 22.12.2014 (PAN); DGR 627 del 30.3.2015
Descrizione Il consulente è una persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi
Soggetto Attuatore Soggetti attuatori accreditati ai sensi della L.r. n.15/2002 e della DGR 195/2012
Altre Modalità descrittive dello standard formativo MATERIE DEI CORSI:
    1. 1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
    2. 2) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari;
      a) modalità di identificazione e controllo;
      b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che 150/2012entrano nell'area trattata;
      c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
      d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
      e) rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
    3. 3) strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
    4. 4) valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;
    5. 5) misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
    6. 6) corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
    7. 7) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
    8. 8) rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
    9. 9) attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:
      a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
      b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
      c) rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
    10. 10) aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.lgs. n. 150/2012;
    11. 11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari;
      - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);
      - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
      - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
      - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa; - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione delle strutture regionali;
      - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
      - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
      - ruolo del consulente: capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
      - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
      - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
      - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all’acquirente le informazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
      - addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
      - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.
Requisiti di ingresso Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 150/2012: diplomi o lauree riguardanti esclusivamente le discipline agrarie e forestali. Per l'esercizio dell'attività di consulente, oltre al conseguimento dell'abilitazione, il soggetto deve essere iscritto al proprio Albo professionale
11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);
- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione delle strutture regionali;
- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
- informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- ruolo del consulente: capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell¿art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
- interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all¿acquirente le informazioni di cui all¿art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
- addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante
Durata Percorso 25 ore
Requisiti Docenti Le attività di docenza possono essere svolte, oltre che da ispettori fitosanitari e personale delle Asl anche da soggetti esterni alla Pubblica amministrazione in possesso di:
  • idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche;
  • adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.
I docenti pubblici dipendenti devono essere espressamente autorizzati all'insegnamento in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego.
Inoltre non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009.
Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
Le regioni possono ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali
Certificazione Rilasciata Attestato di frequenza
Specificazione della Certificazione Rilasciata
Autorità Competente al Rilascio Ufficio Osservatorio Fitosanitario -Serv.Agricoltura/Soggetto attuatore
Note Al termine del corso a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste sarà rilasciato un attestato di frequenza secondo il modello 11 allegato lala Dgr 627/2015.
Al termine del corso gli aspiranti consulenti dovranno superare un esame mediante la somministrazione di un test.
L'ufficio Osservatorio Fitosanitario convoca la Commissione d'esame composta da:
- Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASL competente per territorio o suo delegato con funzione di presidente;
- Dirigente dell'U.F.R. o Ispettore Fitosanitario suo delegato con funzioni di presidente;
- Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) o suo delegato;
- Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) o suo delegato;
- un rappresentante del sogetto gestore dei corsi.
Qualora la verifica finale non sia superata la stessa potrà essere effettuata una seconda volta e verrà esaminato, su richiesta, in una successiva sessione di esame. In caso di ulteriore mancato superamento dovrà ripetere il corso.
In caso di valutazione positiva l'UOF rilascia il certificato di abilitazione all'attività di consulente secondo il modello 13 allegato alla dgr 627/15.
Il certificato di abilitazione è rinnovato, su richiesta, ogni 5 anni, previa frequenza ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui 4 ore materie di catattere sanitario di e 8 ore su materie di carattere agronomico di cui all'elenco 3 della dgr 627/15 riguardanti l'aggiornamento. L'attestato di aggiornamento sarà rilasciato in caso di presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste secondo il modello 12 allegato alla dgr 627/2015

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ATECO 2007
01.61.0 - Attività di supporto alla produzione vegetale

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