Denominazione Qualificazione/Percorso | Distributore prodotti fitosanitari |
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Codice | 24 |
Qualificazione/Percorso | Percorso |
Settori di riferimento | agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca |
Livello EQF | 0 |
Normativa Riferimento | D.lgs. 150 del 14.8.2012; decreto interministeriale 22.12.2014 (PAN); DGR 627 del 30.3.2015 |
Descrizione | Il distributore è una persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio |
Soggetto Attuatore | Asl competente per territorio |
Altre Modalità descrittive dello standard formativo | MATERIE DEI CORSI:
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Requisiti di ingresso | Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di vendita i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs. n. 150/2012: diploma o laurea breve o laurea magistrale in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie 11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari; - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..); - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell¿art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; - interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all¿acquirente le informazioni di cui all¿art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012; - norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; - addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; - nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante; - biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita; - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione delle strutture regionali |
Durata Percorso | 25 ore |
Requisiti Docenti | Come previsto aI punto 2 del par. A1.10 del PAN, per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, viene richiesto l'impiego di docenti in possesso di: - idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche; - adeguata preparazione professioanle e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. I docenti pubblici dipendenti devono essere espressamente autorizzati all'insegnamento in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego. Inoltre non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. In sede di prima applicazione, nelle more di una specifica disciplina sulla formazione del personale docente, per la realizzazione dei corsi si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dalla previgente normativa |
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali | |
Certificazione Rilasciata | Attestato di frequenza |
Specificazione della Certificazione Rilasciata | |
Autorità Competente al Rilascio | Asl |
Note | Al termine del corso a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste sarà rilasciato un attestato di frequenza secondo il modello 7 allegato alla Dgr 627/2015. La verifica finale è costituita da un esame con colloquio orale. L'ASL (SIAN) competente per territorio convoca la Commissione d'esame composta da: - Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASL competente per territorio o suo delegato con funzione di presidente; - Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) dell'Asl competente per territorio o suo delegato; - un Ispettore fitosanitario dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario o dell'UPA. Qualora la verifica finale non sia superata la stessa potrà essere effettuata una seconda volta e verrà esaminato, su richiesta, in una successiva sessione di esame. In caso di ulteriore mancato superamento dovrà ripetere il corso. In caso di valutazione positiva l'Asl rilascia il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari secondo il modello 8 allegato alla dgr 627/15. Il certificato di abilitazione è rinnovato, su richiesta, ogni 5 anni, previa frequenza ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui 8 ore materie di catattere sanitario di competenteza dell'asl e 4 ore su materie di carattere agronomico di cui all'elenco 2 della dgr 627/15 riguardanti l'aggiornamento. L'attestato di aggiornamento sarà rilasciato in caso di presenza ad almeno il 75% delle ore complessive previste secondo il modello 9 allegato alla dgr 627/15 |
ATECO 2007 |
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01.61.0 - Attività di supporto alla produzione vegetale |